Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Come farsi risarcire in caso di sinistro stradale





Indice
I soggetti obbligati al risarcimento
L'assicurazione obbligatoria
Il modulo CAI
L'azione diretta nei confronti della compagnia
Le due procedure di risarcimento
La procedura ordinaria
In caso di danni alle sole cose
In caso di danni alle persone
La procedura di risarcimento diretto
Il risarcimento del danno al terzo trasportato
La prescrizione
L'improcedibilità dell'azione
Come comportarsi in caso di sinistro: consigli pratici
Esempi di lettere di messa in mora
Pubblichiamo una guida da seguire in caso di sinistro stradale.
Come sempre, abbiamo optato per una esposizione molto semplice, seppur per quanto possibile completa. Riteniamo, infatti, che la precisione tecnica del linguaggio debba cedere il passo alla comprensibilità quando ci si rivolge ad un pubblico di non addetti ai lavori.
I soggetti obbligati al risarcimento del danno secondo il codice civile

A norma dell'art. 2054 c.c. il conducente di un veicolo “(...) è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”
Analizziamo questa norma:
La legge stabilisce un principio generale e cioè: chi è alla guida di un veicolo deve risarcire i danni che siano stati provocati dalla circolazione di questo veicolo a persone o cose. Non è necessario che il conducente abbia una particolare colpa e non è nemmeno necessario che egli abbia violato le norme del codice della strada.
Affinchè il conducente sia obbligato al pagamento è sufficiente che egli non possa provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per esempio, se un pedone attraversa la strada senza prima accertarsi che non stiano in quel momento transitando autovetture e viene investito, allora di certo quel pedone avrà una responsabilità nella produzione del sinistro e tuttavia ciò non è sufficiente a liberare il conducente del veicolo investitore dall'obbligazione risarcitoria.
Ed infatti quest'ultimo per essere sollevato da tale obbligo deve dimostrare di avere fatto tutto ciò che era possibile per non investire il pedone. Si tratta di una prova molto difficile da fornire ed infatti nella pratica non si riesce sostanzialmente mai a fornirla.
Quindi questa è la norma generale: chi è alla guida di un mezzo che ha causato un danno, deve risarcire questo danno, salvo che dimostri che era impossibile evitarne la produzione.

Subito dopo, però, la legge prevede un'ipotesi particolare. Si tratta dell'ipotesi in cui il danno sia stato causato dallo scontro tra veicoli. In questo caso, si parte dal presupposto, fino a prova contraria, che i conducenti abbiano tutti lo stesso grado di responsabilità. Quindi, per esempio, se sono coinvolti due veicoli, allora si parte dal presupposto che i due conducenti hanno una responsabilità pari al 50% ciascuno.
Ma cosa vuol dire fino a prova contraria? Vuol dire che se uno dei conducenti coinvolti nel sinistro ritiene che il grado della sua responsabilità sia inferiore al 50% o addirittura che egli non abbia alcuna responsabilità e che la colpa sia tutta dell'altro conducente, allora avrà l'onere di dimostrarlo.
Per esempio, se i veicoli condotti da Tizio e Caio si urtano, allora si presume che Tizio e Caio abbiano il 50% di colpa ciascuno, ma se Tizio riesce a dimostrare, per esempio, che Caio non si è fermato allo stop, allora potrà ottenere che tutta la responsabilità sia addossata a Caio.

Tutto questo che abbiamo detto, come è facile intuire, ha grande incidenza sull'ammontare del risarcimento del danno.
Ed infatti ognuno deve pagare in proporzione alla sua colpa.
Cioè, se Tizio e Caio sono responsabili al 50% ciascuno, allora ognuno di essi deve pagare all'altro la metà del danno subito.
Per esempio, se la vettura di Caio ha subito danni per 1000 € e la vettura di Tizio ha subito danni per 2000 €, allora Caio deve dare a Tizio 1000 € e Tizio deve dare a Caio 500 €.
Questo significa che se Tizio riesce a dimostrare che Caio non si era fermato allo stop e che la responsabilità è tutta di quest'ultimo, allora Tizio non dovrà pagare nulla a Caio e Caio invece dovrà pagare a Tizio l'intero danno di € 2000.


Il soggetto che risulti obbligato al pagamento in base alle norme che abbiamo appena analizzate, si chiama "responsabile civile"
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L'assicurazione obbligatoria

Fino ad ora abbiamo visto cosa prevede il codice civile. Tuttavia, tutti sanno che in caso di sinistro stradale sono spesso coinvolte le assicurazioni, in quanto la legge prevede l'obbligo che ogni veicolo sia assicurato contro il danno provocato a terzi dalla circolazione.

In parole semplici, quello che fa l'assicurazione è pagare al posto della persona obbligata al risarcimento. Cioè, una volta stabilito secondo le norme che abbiamo appena visto chi deve dare quanto a chi, il pagamento è effettuato dall'assicurazione.
Una volta chiesto il risarcimento all'assicurazione, questa può negarlo per i più svariati motivi, non sempre del tutto logici e cristallini.

Le norme che regolano il procedimento attraverso il quale si richiede il risarcimento alle compagnie di assicurazione sono contenute nel c.d. codice delle assicurazioni private, cioè il Dlgs 209/2005 e in particolare negli artt. 137 e seguenti, che regolano appunto il risarcimento del danno.
Analizziamo queste norme.
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Il modulo CAI

Nel caso di sinistro, i soggetti coinvolti o comunque i proprietari sono, innanzitutto, tenuti a denunciare l'occorso alla propria assicurazione. Tale denuncia avviene attraverso la compilazione del modulo fornito dall'assicurazione medesima. Si tratta del c.d. CAI (Constatazione Amichevole di Incidente).
Quando il modulo è firmato da tutti i conducenti coinvolti, si presume che il sinistro sia avvenuto nelle modalità, nelle circostanze e con gli effetti indicati nel modulo, fino a prova contraria.
Questo è molto importante, perchè significa che se, per esempio, Tizio e Caio (conducenti coinvolti nel sinistro) sottoscrivono il modulo nel quale hanno dichiarato che il sinistro è avvenuto in quanto Caio non ha rispettato lo stop e a causa del sinistro Tizio ha riportato un danno all'automobile, allora si parte dal presupposto che questo è ciò che esattamente è avvenuto e se l'assicurazione vuole contestarlo (per esempio, negando che il sinistro sia avvenuto per colpa di Caio o che l'auto di Tizio ha subito un danno) allora ha l'onere di provarlo.
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L'azione diretta nei confronti della compagnia

Se l'assicurazione rifiuta il risarcimento, il danneggiato ha azione diretta nei confronti di essa. Cioè chi è stato danneggiato da un sinistro può citare in giudizio direttamente l'assicurazione del veicolo responsabile. In questo caso, tuttavia, il proprietario di tale veicolo è un litisconsorte necessario, cioè deve essere anch'egli citato in giudizio.

Le due procedure di risarcimento

Vediamo adesso più in particolare come si svolge la procedura di risarcimento. Per adesso, lasciamo da parte il caso del terzo trasportato, che analizzeremo più avanti e concentriamoci sul risarcimento del danno in favore del conducente e/o del proprietario.

Diciamo subito che il danneggiato può sempre rivolgersi all'assicurazione del veicolo che ha causato il danno. Chiamiamo questa procedura "risarcimento ordinario" In alcuni casi, il danneggiato può anche rivolgersi alla propria assicurazione; si tratta del c.d. risarcimento diretto.

Da un punto di vista strettamente pratico le procedure (risarcimento ordinario e diretto) sono quasi identiche. La differenza consiste nei presupposti perchè la richiesta possa essere avanzata e ovviamente nel soggetto al quale si chiede il risarcimento.
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La procedura ordinaria

La procedura inizia con l'invio alla compagnia di una lettera di messa in mora, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.
Dobbiamo distinguere il caso in cui si siano verificati solo danni alle cose (tipicamente ai veicoli), dal caso in cui si sia verificato anche un danno alle persone.

In caso di danni alle sole cose

Nel caso di richiesta di risarcimento di soli danni al mezzo, la lettera di messa in mora deve contenere i seguenti elementi:

1) La descrizione della dinamica del sinistro;
2) L'indicazione del codice fiscale del danneggiato;
3) L'indicazione dei giorni, delle ore e del luogo in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione da parte dell'assicurazione;
4) Alla richiesta, inoltre, deve essere allegato il modulo CAI.

Ricevuta la richiesta, l'assicurazione procederà a periziare il mezzo per quantificare il danno subito. Durante tale perizia il danneggiato può farsi assistere da un proprio tecnico di fiducia.
Ispezionato il mezzo, la compagnia deve inviare al danneggiato un'offerta di risarcimento entro 60 giorni da quello in cui è stata ricevuta la lettera di messa in mora.
Se il modulo CAI è stato sottoscritto da tutti i conducenti, allora il termine è ridotto a 30 giorni.

In caso di danni alle persone

Nel caso in cui dal sinistro siano derivati danni alle persone (compreso il decesso), allora la lettera di messa in mora deve contenere:

1) La descrizione della dinamica del sinistro;
2) Il codice fiscale del danneggiato;
3) L'età, l'attività lavorativa ed il reddito del danneggiato;
4) L'indicazione dell'entità delle lesioni subite;
5) Deve essere allegata una attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
6) Deve essere allegata la dichiarazione relativa alla eventuale spettanza di prestazioni da parte di assicurazioni sociali;
7) Nel caso di decesso, deve essere allegato lo stato di famiglia;
8) Deve essere allegato il modulo CAI.

Tutte queste indicazioni sono necessarie per permettere alla compagnia di quantificare il danno.

Ricevuta la lettera di messa in mora, la compagnia deve formulare l'offerta entro 90 giorni.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte della compagnia, altrimenti il termine di 90 giorni resta sospeso fin tanto che il soggetto non consentirà tali accertamenti.

In parole semplici: anche nel caso di danno alla persona, così come nel caso di danno alla cosa, la compagnia deve quantificare il danno e per farlo è necessario che il soggetto danneggiato si sottoponga ad una visita medica da parte di un fiduciario dell'assicurazione. Se il soggetto rifiuta di sottoporsi a tale visita, allora la compagnia non potrà quantificare il danno e pertanto di certo non potrà effettuare l'offerta.
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Norme comuni sia al caso di danni alle cose che a quello di danni alle persone

Sia nel caso di danni a persona che nel caso di danni alle sole cose, si applica quanto segue:

Se la lettera di messa in mora è incompleta, l'assicurazione, entro 30 giorni, richiede al danneggiato le necessarie integrazioni ed il termine per la presentazione dell'offerta comincia nuovamente a decorrere dalla data in cui tali integrazioni sono giunte all'assicurazione.
Così, per esempio, nel caso di soli danni a cose, se non sono stati indicati, il luogo, l'ora ed i giorni per la perizia, la compagnia chiederà al danneggiato tali indicazioni ed il termine di 60 (o 30) giorni inizierà a decorrere da quando la compagnia riceverà l'integrazione.

Il danneggiato può accettare l'offerta, rifiutare l'offerta o semplicemente non dichiarare alcunchè.
Nel caso in cui vi sia una esplicita dichiarazione del danneggiato, sia essa di accettazione o di rifiuto, allora la compagnia deve inviare il denaro entro 15 giorni dalla ricezione della dichiarazione. Nel caso di offerta rifiutata, ovviamente, questo vuol dire che il danneggiato probabilmente avrà intenzione di trattenere la somma quale acconto e citare in giudizio l'assicurazione per ottenere una somma aggiuntiva.
Se entro 30 giorni dall'offerta, il danneggiato non dichiara nulla, allora l'assicurazione deve inviare il denaro nei successivi 15 giorni. Ovviamente, anche in questo caso, se il danneggiato non si ritiene soddisfatto può citare l'assicurazione per ottenere una somma aggiuntiva.

La compagnia può anche rifiutare il risarcimento del danno. In questo caso, entro i termini che abbiamo visto (60 o 30 giorni per danni alle sole cose o 90 nel caso vi siano anche danni alle persone), essa deve inviare una comunicazione con la specifica indicazione dei motivi per i quali rifiuta il risarcimento.
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La procedura di risarcimento diretto

Quello che abbiamo esaminato fino ad ora è il caso di richiesta di risarcimento all'assicurazione del veicolo condotto dal responsabile civile.
Come dicevamo, tuttavia, in alcuni casi il danneggiato può anche rivolgersi alla compagnia che assicura il veicolo utilizzato al momento del sinistro.
In tali casi, la lettera di messa in mora che abbiamo già analizzato deve essere inviata alla propria assicurazione e, per conoscenza, anche all'assicurazione del veicolo antagonista.

Per esempio, Tizio non si ferma allo stop ed urta l'autovettura condotta da Caio, di proprietà di Sempronio, causando danni sia alla persona di Caio che all'autovettura di Sempronio.
Bene, Caio e Sempronio hanno due opzioni:
1) Chiedere il risarcimento alla assicurazione di Tizio, secondo la procedura che abbiamo visto fino ad ora;
2) Chiedere il risarcimento alla assicurazione della vettura di Sempronio, secondo la procedura di risarcimento diretto che ci apprestiamo ad analizzare.


Abbiamo volutamente fatto l'esempio di una vettura condotta da un soggetto che non è proprietario della stessa, per evidenziare il fatto che a tale tipo di procedura può accedere appunto anche il semplice conducente e non solo il proprietario.

La procedura è sostanzialmente identica a quella ordinaria. Ciò che cambia sono i presupposti.
Ed infatti, mentre il risarcimento alla compagnia del veicolo colpevole può essere chiesto sempre ed in ogni caso, il risarcimento alla compagnia del veicolo utilizzato può essere chiesto solo se:

1) Il danneggiato non sia l'unico responsabile del sinistro;
2) Vi sia stato scontro tra due veicoli a motore. Quindi sono esclusi tutti i casi in cui i veicoli coinvolti siano più di 2 e tutti i casi in cui non vi sia stato contatto tra le due vetture (per esempio se Tizio tagli la strada a Caio, che perde il controllo dell'auto e si schianta su un palo, non si applica il risarcimento diretto, perchè non c'è stato scontro tra le due vetture);
3) Il sinistro sia avvenuto in Italia ed entrambi i veicoli coinvolti siano immatricolati in Italia;
4) Entrambi i veicoli siano stati identificati e siano coperti da assicurazione. Quindi questa procedura non si applica se uno dei due veicoli è fuggito dopo lo scontro senza essere stato identificato o se uno dei due veicoli non è assicurato;
5) Nel caso di danno alla persona, esso deve essere pari o inferiore al 9% di danno biologico.

L'assicurazione che ha risarcito il danno secondo la procedura di risarcimento diretto può rivalersi con l'assicurazione del colpevole.
Ed infatti, questa procedura è stata concepita con l'intenzione di semplificare l'accesso al risarcimento in favore del danneggiato, ma non modifica di certo i criteri di imputazione della responsabilità che abbiamo visto all'inizio.

Per esempio, se Tizio è colpevole al 100% del danno cagionato al veicolo di Caio, allora quest'ultimo potrà certamente chiedere il risarcimento alla propria assicurazione, ma la colpa resterà sempre di Tizio ed alla fine, pertanto, dovrà sempre essere l'assicurazione di Tizio a sopportare il costo del risarcimento. Quindi l'assicurazione di Caio, dopo averlo pagato, chiederà all'assicurazione di Tizio il rimborso di quanto versato.
Questo avviene anche nel caso di responsabilità parziale. Per esempio se la colpa era al 70% di Tizio ed al 30% di Caio, allora Caio otterrà dalla propria assicurazione il 70% del danno e tale assicurazione sarà rimborsata dall'assicurazione di Tizio per il 70% del danno. Vale la pena sottolineare che, nel frattempo, Tizio potrebbe avere seguito la stessa identica procedura con la propria assicurazione e per il suo 30%.


Precisiamo che, secondo la formulazione letterale dell'art. 149 codice delle assicurazioni, il ricorso alla procedura di risarcimento diretto sarebbe obbligatorio. Cioè, nei casi che abbiamo descritto, il danneggiato dovrebbe (e non semplicemente "potrebbe") rivolgersi alla propria assicurazione.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/09 ha precisato che la regola deve intendersi nel senso che il danneggiato può scegliere la procedura che più ritiene opportuna. Ecco perchè abbiamo fino ad ora parlato della procedura di risarcimento diretto come di una possibilità e non come di un obbligo.
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Il risarcimento del danno al terzo trasportato

Per quanto concerne i danni subiti dalle persone trasportate nei veicoli coinvolti in un incidente stradale (i c.d. "terzi trasportatti"), l'art. 141 del CdA dispone che tali danni debbano essere risarciti dall'assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato si trovava a viaggiare, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Per esempio: a bordo dell'auto condotta da Tizio si trova il passeggero Sempronio. Caio, conducente di un'altra auto, non rispetta lo stop ed urta il veicolo condotto da Tizio, provocando danni alla persona di Sempronio.
Bene, Sempronio può rivolgersi all'assicurazione dell'auto condotta da Tizio, anche se la responsabilità del sinistro è da attribuirsi interamente a Caio.
L'assicurazione di Tizio, successivamente, si rivarrà nei confronti dell'assicurazione di Caio.


Come nel caso del risarcimento diretto, si tratta di una possibilità e non di un obbligo.
Cioè, il trasportato può scegliere a quale assicurazione rivolgersi: quella del veicolo sul quale si trovava oppure quella del veicolo che ha causato il sinistro.
Può essere che le due cose coincidano, cioè che il veicolo sul quale il trasportato si trovava sia proprio quello che ha causato il sinistro. In questo caso la compagnia alla quale il trasportato potrà chiedere il risarcimento è, ovviamente, una sola, ma il trasportato potrà comunque scegliere a quale titolo chiedere il risarcimento, cioè potrà specificare nella richiesta se la stessa è avanzata a norma dell'art. 141 CdA oppure è avanzata contro quella compagnia solo in quanto assicura il veicolo del responsabile civile.
Quando possibile sarà sempre preferibile azionare l'art. 141 del CdA. Infatti, come abbiamo visto, in questo caso il danneggiato non ha l'onere di dimostrare nulla circa la responsabilità del sinistro; è sufficiente fornire la prova di essersi trovato a bordo del veicolo e di avere subito un danno.


La procedura in esame, comunque, non sempre è attivabile. Ed infatti è necessario che vi sia stato scontro tra i veicoli e che tutti i veicoli siano assicurati. Così, per esempio, se uno dei veicoli è sprovvisto di assicurazione il terzo trasportato dovrà esperire l'azione ordinaria nei confronti della assicurazione del responsabile civile e dovrà quindi anche provare la colpa di quest'ultimo.

Per quanto concerne le modalità pratiche, la richiesta va formulata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le indicazioni che abbiamo già visto.
In particolare, sarà necessario seguire la procedura per il risarcimento del danno alla persona. Anche i termini e le modalità con le quali la compagnia deve istruire la pratica e formulare l'offerta sono gli stessi che abbiamo già analizzato.
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La prescrizione

La prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno si compie in 2 anni.
Questo significa che è necessario inviare la lettera di messa in mora entro 2 anni dal momento del sinistro e successivamente almeno ogni 2 anni, per interrompere la prescrizione.
Tuttavia, qualora il fatto, anche in astratto, costituisca reato, allora la prescrizione coincide con quella prevista per il reato medesimo.
All'atto pratico questo significa che, nel caso di danni alla persona, la prescrizione è sempre di 6 anni.
Ed infatti quando a causa del sinistro si siano verificati danni alla persona, vuol dire che il responsabile civile (parziale o totale) del sinistro ha commesso il reato di lesioni colpose, previsto dall'art. 582 c.p.

Attenzione: abbiamo detto che è sufficiente che il fatto costituisca reato in astratto. Questo vuol dire che non è necessario che il danneggiato abbia effettivamente presentato querela ed il danneggiante abbia subito un processo penale e sia stato condannato. Anzi, di solito questo non avviene mai. Ciò che importa è che, teoricamente, il fatto costituisca lesioni colpose e questo si verifica, di fatto, automaticamente quando dal sinistro derivano danni alla persona.

Per i danni alle cose, la prescrizione potrebbe essere più lunga di 2 anni nel caso in cui la cosa sia danneggiata volontariamente. In questo caso, infatti, il colpevole commetterebbe il reato di danneggiamento.

Quindi, in conclusione, per i danni alle cose la prescrizione è generalmente di 2 anni, mentre per i danni alle persone la prescrizione è almeno di 6 anni.
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L'improcedibilità dell'azione

Infine, è di fondamentale importanza precisare che l'assicurazione (sia che si tratti di risarcimento ordinario sia che si tratti di risarcimento diretto) non può essere citata in giudizio se prima non è stata inviata la lettera di messa in mora (o le lettere di messa in mora alle due assicurazioni, nel caso di risarcimento diretto) con gli elementi e le modalità che abbiamo visto e se non sono scaduti i termini di 60, 30 o 90 giorni per l'offerta.
Se l'assicurazione è citata in giudizio in violazione di tali prescrizioni, la domanda è dichiarata improcedibile.
Quindi l'assicurazione può essere citata in giudizio solo se è stata correttamente inviata la lettera di messa in mora, completa di tutti gli elementi richiesti e sono scaduti i termini entro i quali la compagnia avrebbe dovuto inviare l'offerta, senza che si sia ricevuta alcuna comunicazione.
Se l'offerta è stata inviata, ma la si ritiene insufficiente, la compagnia può essere chiamata in causa immediatamente per una somma aggiuntiva.
Egualmente senza ulteriore indugio può essere chiamata in causa la compagnia, se essa ha dichiarato di negare il risarcimento.

Come comportarsi in caso di sinistro: consigli pratici

In generale, le compagnie di assicurazione fanno di tutto per evitare di risarcire il danno.
Ciò è certamente nel loro diritto, anche se a volte il loro comportamento può apparire poco cristallino.
Molto spesso, esse negano il risarcimento quando uno dei soggetti coinvolti nel sinistro risulta, dalle banche dati, essere stato coinvolto anche in altri sinistri precedentemente ed in un arco di tempo breve. Le compagnie sospettano che questi soggetti siano dei truffatori e quindi dubitano della veridicità del sinistro.

Un altro elemento che può far dubitare della veridicità del sinistro è la presentazione di una dichiarazione testimoniale resa da un soggetto che abbia fatto da testimone per un altro sinistro poco tempo prima. In questo caso la compagnia può sospettare che si tratti di un testimone “abituale”, cioè falso.

Al di là di questi casi estremi, nella pratica, il liquidatore di turno prenderà a pretesto ogni minima apparente incongruenza o mancanza per negare il risarcimento.
Pertanto, se sappiamo perfettamente cosa fare e come comportarci in caso di sinistro possiamo ridurre al minimo le probabilità che il risarcimento sia negato ed evitare così una causa civile lunga, costosa e a volte snervante.
Ecco i nostri consigli:

1) E' fondamentale non dare alcun pretesto all'assicurazione per contestare la dinamica del sinistro.
Quindi, innanzitutto, non spostare i mezzi coinvolti nel sinistro, salvo che la posizione degli stessi crei intralcio alla circolazione.
Chiedi, inoltre, l'intervento delle forze dell'ordine, tipicamente dei vigili urbani.
Ed infatti i vigili urbani, intervenuti sul luogo del sinistro, effettueranno dei rilievi e redigeranno una relazione, specificando anche su chi ricade la responsabilità del sinistro. Se nella relazione dei vigili urbani è scritto che il sinistro si è verificato per colpa di Caio che non ha dato precedenza, possiamo stare sicuri che la compagnia non potrà mai mettere in dubbio che il sinistro si è verificato per colpa di Caio che non ha dato precedenza!
Inoltre, se nella relazione dei vigili urbani sono presenti tutti gli elementi utili, non c'è necessità di indicare dei testimoni.
Attenzione però, non sempre la relazione delle forze dell'ordine è formulata in maniera tale da potere sostituire una dichiarazione testimoniale. Per esempio, se gli agenti si sono limitati a descrivere lo stato di fatto che hanno trovato al loro arrivo, senza dichiarare nulla circa la dinamica del sinistro, allora dovrai provare la stessa attraverso le testimonianze.

2)Se non vuoi o non puoi chiamare le forze dell'ordine, scatta delle fotografie dei veicoli coinvolti e della loro posizione e dopo cerca di capire chi può avere assistito al sinistro.
Prendi nota dei nomi e dei numeri di telefono dei testimoni.
In assenza di una relazione delle forze dell'ordine (ma come abbiamo visto, a volte, anche se la relazione c'è stata) assumono cruciale importanza le testimonianze delle persone che hanno assistito al sinistro.
Purtroppo può accadere (specialmente al sud) che tali soggetti si rifiutino di testimoniare, perchè “non vogliono avere problemi”. In questo caso spiega gentilmente che non è tua intenzione disturbare nessuno né creare problemi ma che purtroppo hai subito un grosso danno e l'assicurazione non risarcirà senza la presentazione di una testimonianza scritta. Spiega ai testimoni che chiedi solo che loro dicano la pura verità.
Il nostro consiglio è di farti dare il numero di telefono e ricontattarli l'indomani (o comunque non troppo più tardi per evitare che perdano il ricordo del sinistro), in quanto la testimonianza deve essere scritta in maniera precisa e deve essere allegato il documento di identità.

3) Nel raccogliere la testimonianza chiedi ai testimoni di dichiarare solo ed esclusivamente gli elementi essenziali del sinistro ed evita di chiedere loro (e di scrivere) dettagli irrilevanti.
Più elementi inutili inserisci nella dichiarazione, infatti, più aumenta il rischio di piccole incongruenze che possono indurre il liquidatore a negare il risarcimento.
Questa regola vale anche per le tue dichiarazioni personali che la compagnia potrebbe chiederti di scrivere.
Per esempio, in una tua dichiarazione rivolta alla compagnia, limitati ad indicare la targa ed il modello della vettura di controparte, senza specificare (ove possibile) il colore. Ed infatti potresti ricordare male. Se dichiari che l'auto era blu, ma invece essa era grigia, hai dato al liquidatore un pretesto per negare il risarcimento, anche se si tratta di un dettaglio irrilevante.

4) Se hai subito danni alla salute non tali da richiedere l'intervento del 118, devi comunque recarti immediatamente al pronto soccorso per il referto. Non aspettare il giorno dopo per andare in ospedale, vai subito.
Ed infatti la compagnia si insospettisce se il sinistro è avvenuto oggi e tu sei andato in ospedale solo uno o due giorni dopo. E' uno di quegli elementi che fa sospettare che il sinistro sia falso.
A volte, sul momento, si ha l'impressione che non si sia subito alcun danno ed il dolore si manifesta solo dopo diverse ore dal sinistro. Quindi anche se pensi di avere subito solo “una botta” recati comunque immediatamente al pronto soccorso.

5) Infine, cerca sempre di convincere la tua controparte a firmare il CAI ed inserisci in esso specificatamente l'entità dei danni subiti.
Successivamente denuncia il sinistro all'assicurazione e richiedi il risarcimento secondo la procedura opportuna.
Abbi cura di inserire nella lettera di messa in mora tutti gli elementi che abbiamo indicato più sopra ed allega anche la relazione delle forze dell'ordine e/o le dichiarazioni testimoniali.

6) A volte le compagnie rispondono alle richieste di risarcimento ordinarie invitandoti ad esperire la procedura di risarcimento diretto. In questo caso, ricorda che tu hai il diritto di scegliere la procedura che ritieni più opportuna e la compagnia non può obbligarti ad optare per la procedura di risarcimento diretto.

7) Infine, tieni presente che, a volte, le compagnie di assicurazione nominano (e ne hanno il diritto) dei propri "investigatori privati" affinchè procedano ad "interrogare" le persone coinvolte nel sinistro ed eventuali testimoni. In questo caso, ribadiamo il consiglio già dato di non dilungarsi nelle dichiarazioni in dettagli inutili. Ricorda: più dici, più aumenta il rischio di contraddirti.
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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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