Spese legali stragiudiziali in caso di sinistro
Commentiamo e pubblichiamo un'interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione che affronta il problema della risarcibilità delle spese legali sostenute dal danneggiato durante la fase stragiudiziale del procedimento volto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti di una assicurazione, per un sinistro stradale.
Si tratta di Cass. 11154/15.
Nel caso oggetto della sentenza in esame, il danneggiato trattiene a titolo di acconto la somma offerta dalla compagnia, lamentando il mancato rimborso delle spese legali e cita la stessa in giudizio 5 giorni dopo avere ricevuto l'offerta. Il Giudice di Pace rigetta la domanda, ma il Tribunale, in sede di appello, la accoglie.
La compagnia, pertanto, propone ricorso per cassazione.
La Corte precisa alcuni importanti punti:
Le spese legali sono dovute e l'art. 9 reg. n. 254/2006 è incostituzionale e va pertanto disapplicato.
Il giudice di legittimità bacchetta il legislatore che, come sua abitudine, sforna testi normativi poco chiari ed illogici. In particolare, con l'art. 150, 1° co., lett. d) il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare un regolamento che stabilisse, tra le altre cose, "i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori".
Tuttavia, osserva la Corte, non esiste in giurisprudenza nè in dottrina alcuna distinzione tra danno principale e danno accessorio. Si è dovuto, pertanto, attendere l'emanazione del regolamento per potersi fare un'idea di cosa il legislatore intendesse.
Orbene, con l'art. 9 del regolamento suddetto, è stato stabilito che "Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona".
Sembra che per danni accessori, quindi, il legislatore abbia inteso le spese vive sostenute dal danneggiato per avvalersi dell'opera di professionisti al fine ottenere il risarcimento, tranne che il professionista ingaggiato sia un medico...
La stupidità, l'illogicità e l'idiozia di una tale norma sono abbastanza evidenti e la Corte lo ribadisce chiaramente.
Osserva, infatti, che: "La risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Cosi, un danno non patrimoniale potrà non essere risarcibile perché non rientrante nella previsione dell’art. 2059 c.c.; un danno patrimoniale potrà non essere risarcibile perchè causato dalla vittima a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai ammettersi che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità solo perchè sia consistito nell’avere il danneggiato effettuato un esborso in favore di Tizio piuttosto che di Caio."
E che il danno consistente nell'esborso di denaro per il pagamento di professionisti sia risarcibile è già stato stabilito dalla Corte di Cassazione ed è comunque diretta applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005).
Si tratta, infatti, di un aspetto del diritto di difesa del danneggiato, che è costituzionalmente garantito. Ne deriva che l'art. 9 del regolamento in esame è incostituzionale perchè in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e pertanto va disapplicato dal Giudice di merito, non potendo i regolamenti farsi oggetto di giudizio costituzionale.
Le spese sono rimborsabili se necessarie.
Precisato che non si può escludere il rimborso di una spesa per il solo fatto che essa sia stata effettuata per pagare un professionista piuttosto che un altro, la Corte spiega che tale spesa deve comunque essere necessaria e giustificata.
In altre parole, è risarcibile la spesa per il pagamento dell'avvocato se il sinistro presentava particolari complessità o se il danneggiato non ha ricevuto sufficiente assistenza dal suo assicuratore, mentre non è risarcibile nel caso in cui il sinistro non presentasse particolari problemi dal punto di vista giuridico oppure se il danneggiato ha ricevuto puntuale assistenza da parte del suo assicuratore.
Certamente il principio è condivisibile in astratto, tuttavia, ritengo che nel caso particolare dei sinistri stradali ai quali si applica il codice delle assicurazioni, la spesa per avvocato sia sempre giustificata.
Basti ricordare che la legge disciplina nel dettaglio l'impostazione della lettera di messa in mora ed un errore anche banale nella sua redazione può comportare l'improponibilità della domanda. Inoltre, la necessità o meno di avvalersi dell'opera di un legale dipende strettamente dalle abilità e conoscenze del danneggiato.
Dato lo stesso livello di complessità del sinistro, un ricercatore universitario potrebbe benissimo far tutto da solo, mentre una persona analfabeta avrebbe necessità di aiuto.
Tra la richiesta del rimborso delle spese legali e l'inizio della causa devono trascorrere i termini di cui al cod. ass.
Infine, la Corte precisa che la richiesta di rimborso delle spese legali deve avvenire con i termini e le modalità che il cod. ass. determina per la richiesta del danno subito. Nel caso di danni alle sole cose, come nel caso di specie, la domanda giudiziale deve essere proposta trascorsi 60 giorni dalla richiesta, a pena di improponibilità (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio). In conclusione La spesa per l'assistenza legale stragiudiziale nel caso di sinistro stradale è da rimborsarsi se necessaria e giustificata e, nel caso in cui sia oggetto di giudizio, esso deve essere iniziato trascorsi i termini di cui al cod. ass. a pena di improponibilità della domanda.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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