Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il termine di notifica della multa è a favore del trasgressore.



Segnaliamo una interessante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, con la quale il decidente ha annullato una contravvenzione per essere stata la stessa notificata oltre il termine di 150 giorni (ora diventato di 90 giorni) dall'infrazione.

La particolarità della sentenza consiste nel fatto che il Giudicante, al fine di determinare la tempestività della notifica, ha preso in considerazione non la data in cui la stessa è stata inviata dal Comune, ma la data in cui è stata ricevuta dal proprietario.

Procediamo con ordine.

Come molti già sanno, se una violazione non è contestata immediatamente al trasgressore (per esempio, perchè questi non è presente sul luogo), essa va notificata allo stesso.

Tale notifica deve avvenire entro un termine preciso. Questo termine era fissato in 150 giorni, fino all'agosto del 2010. Dopo quella data, a seguito di un intervento legislativo, è stato abbreviato a 90 giorni.

Se la violazione è contestata immediatamente ed il trasgressore non è il proprietario dell'auto, allora il verbale deve essere notificato al solo proprietario entro il termine di 100 giorni dalla violazione.

Bene, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i termini che abbiamo appena indicati sono rispettati se l'organo accertatore (comune, vigili urbani, polizia ecc.) entro gli stessi ha affidato il plico al servizio postale, fermo restando che il termine per proporre il ricorso decorre comunque dalla data di ricezione.

Quindi, in parole semplici, se il verbale è stato spedito, per esempio, il giorno 89 dopo la violazione, il termine di notifica si considera rispettato, anche se lo stesso è giunto al trasgressore il giorno 95. Mentre il termine per la proposizione del ricorso decorrerà dal giorno 95.

Il ragionamento che sta alla base di questa soluzione consiste nel fatto che non si può far ricadere le conseguenze negative del ritardo del servizio di spedizione, in capo all'organo accertatore, quando questi comunque abbia spedito il plico entro il termine assegnato.

Il giudice di pace di Palermo, con la sentenza in commento, ribalta questa soluzione.

Dopo avere premesso di essere a conoscenza dell'orientamento della Cassazione, il Giudicante argomenta che il termine di notifica della multa deve considerarsi posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore.

In effetti, la ratio della norma è quella di assicurare un concreto diritto di difesa al cittadino-trasgressore.

Si rifletta, al riguardo, sul fatto che nei casi in esame la violazione è contestata in assenza del trasgressore - proprietario e questi molto spesso viene a sapere della contravvenzione solo con la successiva notifica.

La necessità di fissare un termine per la notifica, pertanto, sorge dall'esigenza di mettere in grado il proprietario - trasgressore di difendersi adeguatamente contro la contestazione. E per difendersi è necessario che il trasgressore possa ricordare tutti i dettagli rilevanti della vicenda.

Tale ricordo, come è ovvio, non sarebbe possibile se la notifica del verbale avvenisse troppo tempo dopo la violazione.

Se il termine di notifica, quindi, è posto dal legislatore nell'interesse del trasgressore, allora deve concludersi che in capo allo stesso non possono ricadere gli effetti negativi di un eventuale ritardo del servizio postale.

Cioè, un tale eventuale ritardo non può in alcun modo dilatare, in danno del trasgressore, il termine di notifica della multa.

Tali effetti negativi del ritardo, quindi, ricadranno unicamente sull'organo accertatore che perderà il diritto di chiedere il pagamento.

Al riguardo, e rimanendo nel solco del ragionamento, potremmo anche ipotizzare che l'organo accertatore, qualora abbia con ragionevole anticipo affidato il plico al servizio postale, avrebbe azione per il risarcimento del danno contro di esso, qualora quest'ultimo non sia stato comunque in grado di consegnare il verbale entro il termine.

Si avverte, comunque, che quella in esame è una sentenza isolata e la giurisprudenza maggioritaria ritiene tempestiva la notifica della multa se questa è spedita entro il termine di 90 giorni, anche se giunta successivamente.

Per scaricare la sentenza in formato pdf clicca qui

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Commenti

buongiorno, per una multa automobilistica che mi è stata fatta il 21/11/2008 non ho ricevuto nessuna notifica, ma all'inizio di agosto mi è arrivata una cartella esattoriale. Posso fare ricorso? Grazie Annamaria G.

Se veramente non ha ricevuto alcuna notifica si.
Ma per essere sicura di non averla ricevuta, deve chiedere di visionare la relata di notifica, presso l'organo accertatore.

salve avvocato spero che lei possa togliermi questo dubbio:
ho ricevuto 1 settimana fa da parte della polizia municipale di brescia una
lettera per posta con l'intimidazione di pagamento entro 5 gg di 4 multe
risalenti all'anno 2010 altrimenti mi avrebbero iscritto a ruolo.ora io mi
chiedo:

1)a brescia non ci sono mai stato.
2)ho chiesto loro di darmi prova delle contravvenzioni e che l'auto fosse li'
in quei giorni ma loro non rispondono a riguardo,anzi dicono che fa fede cio'
che accerta l'organo di polizia
3)dicono signore posso darle ragione se sbagliamo con una multa ma lei ne ha
prese ben 4.
4)chiedo a lei avvocato come e' possibile lasciare su un parabrezza una multa
e poi magari vola via o qualcuno la prende, il proprietario va a riprendere la
sua auto non trova niente e poi dopo anni ha la sorpresa che gli arriva a casa
una cartella di pagamento di notevole consistenza onerosa?ma come e' possibile
che loro operino cosi?e' possibile che debbano avere sempre ragione contro il
cittadino?
5)in conclusione con quale prova potrebbero incastrarmi loro dimostrandomi che
l'auto fosse li' in quei giorni?

grazie avvocato distinti saluti.

Buongiorno,
In data 13/8/2012 mi e stata notificata a mezzo raccomandata un verbale redatto in data 20/01/2012 per un'infazione al cds commessa il 27/12/2011 e accertata il 16/01/2012 dalla Polizia Municipale. Nel verbale, in un campo dedeicato alle precednti notifiche, e' indicato il 12/07/2012 quale data in cui la P.A. e' stata posta in grado di provvedere all'identificazione. Cio' a seguito di due tentativi, non andati ovviamente a buon fine, di notificarmi lo stesso verbale presso la vecchia residenza che da certificato di residenza rilasciato dal comune ove attualmente risiedo, e' stata da me variata con idonea comunicazione all'ufficio comunale, nel mese di giugno 2010 e per cui ho ricevuto, dagli uffici della Motorizzazione, apposito adesivo di variazione della carta di circolazione del veicolo oggetto dell'infrazione.
Mi chiedo se posso leggittimamente ricorrere al giudice di Pace per non pagare la sanzione richiesta (186,78€ in misura ridotta comprensivo di spese postali e amministrative di 27,78€) e per non essere obbligato a comunicare i dati del conducente che a, distanza di quasi otto mesi, non ricordo.
Grazie.

Da quello che scrive, potrebbero esserci gli elementi per un ricorso.

Tuttavia, le consiglio di utilizzare questo strumento che mettiamo a disposizione dei nostri lettori al seguente indirizzo:

http://www.studiolegalemongiovi.it/node/87

Compilando il modulo sarà sicuro di avere risposto a tutte le domande necessarie per dare un responso.

Salve,
mi è arrivata una notifica da equitalia per delle multe del 2008. Io sono sicuro di averle pagate, ma mi sono rimasti solo i verbali e non ho le ricevute di pagamento. Come posso fare per accertare il pagamento?

grazie per il servizio
v.v.

Può provare a verificare presso l'organo accertatore.

Il 06/08/12 ho ricevuto un avviso di notifica Equitalia riguardante il pagamento della mora di una contravvenzione stradale del 14/10/2005 e notificata il 07/11/2005.
Il sottoscritto ha pagato la multa il 10/01/2006 quindi con tre giorni di ritardo.
Il 06/08/2012, ricevo la cartella Equitalia con l'importo della mora da pagare quindi dopo sei anni e sei mesi.
La mia richiesta è se la mora è andata in prescrizione e, avendola pagata, come posso fare ricorso.

Ringrazio anticipatamente
Giancarlo

Può proporre l'opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c.

In data 18/05/2011 mi veniva elevato un verbale di contestazione dalla capitaneria di porto per aver violato l'art 1161 comma 2 codice della navigazione (divieto di sosta in zona demaniale).

Pertanto mi veniva inflitta la sanzione amministrativa di € 425,20. La violazione non mi veniva contestata immediatamente e  il verbale di contestazione mi veniva solo notificato in data 29.11.2012. Quindi dopo un anno e 6mesi.  Volevo sapere: ma il termine di notifica dall'accertamento non è di 90 giorni? quindi posso fare opposizione a sanzione amministrativa per prescrizione del termine della notifica.
 La ringrazio

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

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Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

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Inserisci la data di notifica del precetto.

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Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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