Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Breve storia del fermo amministrativo



Questo articolo fa parte di una serie di 3, dedicati al problema dell'opposizione a fermo amministrativo.Vedi qui


L’istituto del fermo amministrativo è stato aggiunto, al testo del D.P.R. del 1973, dall'art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (art. 91 bis), per i veicoli a motore ed alcune categorie di autoscafi.
Esso era disposto dalla direzione regionale delle imposte sui redditi, solo nel caso in cui l'agente per la riscossione avesse dimostrato l’impossibilità di eseguire il pignoramento per mancato reperimento del bene.
L'istituto è stato modificato nel 1999; in tale occasione il legislatore ha esteso il fermo amministrativo alla generalità dei beni mobili registrati del debitore, ma ha lasciato il potere di emissione all’ufficio finanziario regionale, allorché l’esecuzione forzata non sia stata possibile, per mancato reperimento del bene.
Inoltre, la sua disciplina è stata inserita, sistematicamente, nel titolo II del dpr 602/73 e, specificamente, al Capo III, espressamente intitolato “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”, in immediata successione al capo intitolato “Espropriazione forzata” (capo II), nella cui Sezione I sono contenute le disposizioni generali in tema di riscossione coattiva, fra cui quelle dettate dall’art. 50 (termine per l’inizio dell’esecuzione), il cui comma 1 è espressamente richiamato nel comma 1 del vigente testo dell’art. 86.
Al fine di sveltire l'attività di riscossione il legislatore è nuovamente intervenuto nel 2001.
In quella occasione, è stata attribuita direttamente all'agente per la riscossione la facoltà di disporre il fermo, decorso inutilmente il termine indicato nell'art. 50 comma 1 del dpr 602/73 ed è stato eliminato il necessario presupposto del mancato reperimento del bene.
Prima dell'iscrizione del fermo nel registro automobilistico deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 30, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo. Tuttavia, il debitore entro lo stesso termine può dimostrare che il bene mobile registrato è strumentale all'attività di impresa o della professione, esibendo idonea documentazione e, così, impedire che il fermo sia iscritto.
La natura giuridica del fermo amministrativo.



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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Termine

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