Dinanzi quale giudice si impugna il fermo amminstrativo
In questa serie di articoli imparerai:
- Presso quale autorità giudiziaria e con quale rito si impugnano il preavviso ed il fermo amministrativo;
- Se l'iscrizione del fermo amministrativo deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 secondo comma dpr 602/73.
In sintesi, queste sono le risposte:
- Nel caso di crediti di natura tributaria, l'impugnazione si presenta con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Nel caso di crediti di natura non tributaria, si deve procedere con un ordinario processo di cognizione, dinanzi al Giudice Ordinario, territorialmente competente per valore e per materia. Ciò perchè gli atti in parola non hanno natura esecutiva;
- L'iscrizione del fermo amministrativo non deve essere preceduta dall'avviso di intimazione, in quanto tale iscrizione non ha natura di atto esecutivo.
Ho definito e descritto il preavviso ed il fermo amministrativo in questo articolo.
Adesso affronterò il problema della sua natura giuridica. Ed infatti, ormai da lungo tempo, in dottrina ed in giurisprudenza si discute di questo problema e solo recentemente le Sezioni Unite della Cassazione sembrano avere definitivamente offerto la soluzione, con l'ordinanza n. 15354 del 22/07/2015.
La discussione ha importanti risvolti pratici. Specificatamente dalla natura giuridica del preavviso e del fermo amministrativo dipendono le risposte a due importanti domande:
1) Presso quale giudice e con quale rito tali atti devono essere impugnati?
2) Devono essere essi preceduti dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 II, dpr 602/73?
Per comodità ho scomposto l'articolo in 2 pagine. Inizialmente ripercorro brevemente la storia dell'istituto. Nel secondo articolo affronto il problema della sua natura giuridica.
Breve storia del fermo amministrativo
La natura giuridica del fermo amministrativo
La massima dell'ordinanza n. 15354/15 è:
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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