Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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d. lgs. 546/92 Capo 1 - Del Giudice Tributario e dei suoi Ausiliari (artt. 1 - 9)



Aggiornato al gennaio 2016


Titolo 1 - Disposizioni Generali
Capo I - Del Giudice Tributario e dei suoi Ausiliari (artt. 1 - 9)


Art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria
  1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni
    tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
  2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e,
    per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.


Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria
  1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. (1)
  2. 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie ... attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. (2) (3)

    3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

- Note e aggiornamenti -
(2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 64 (in G.U. 1a s.s. 19/3/2008, n. 13), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, secondo periodo, del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni"."
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 maggio 2008, n. 130 (in G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria".
(3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/2010, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".


Art. 3 - Difetto di giurisdizione
  1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è
    rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
  2. è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto
    dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.


Art. 4 - Competenza per territorio
  1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. (1) Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
  2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
- Note e aggiornamenti -
Con la sentenza n. 44/16 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.


Art. 5 – Incompetenza
  1. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.
  2. L'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche
    d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
  3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria
    incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
  4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile
    sui regolamenti di competenza.
  5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria
    dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.


Art. 6 - Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie
  1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni
    tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
  2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere
    ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
  3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il
    componente della commissione tributaria ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.


Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie
  1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
  2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
  3. (Comma abrogato dal D.L. 203/05 convertito con modificazioni dalla L. 248/05).
  4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
  5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.


Art. 8 - Errore sulla norma tributaria
  1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni
    non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.


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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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