E' vero che non c'è più bisogno di notificare le multe?
Alcuni siti e organi di informazione hanno riportato nelle settimane scorse una notizia che ha gettato nel panico gli automobilisti più indisciplinati: non sarebbe più necessaria la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, in quanto sarebbe sufficiente la notifica della successiva cartella di pagamento.
La notizia si fonda su quanto avrebbe deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26843/2018.
Bene, è tutto falso!
Molti organi di informazione, compresi quelli che si occupano di diritto, hanno preso la pessima abitudine di affidarsi a titoloni roboanti ed articoli superficiali, pur di racimolare qualche visitatore/lettore in più.
La tecnica sembra essere sempre la stessa: si distorce profondamente il senso di una sentenza e ci si confeziona sopra un articoletto shockante.
Nella migliore delle ipotesi, si genera solo panico tra i lettori, ma a volte si possono fare danni peggiori, come è avvenuto con la stupidaggine che l'Agente della Riscossione non potrebbe farsi difendere da un avvocato in Commissione Tributaria (tornerò a parlarne, con un approfondimento, in un prossimo articolo; spoiler alert: la Cassazione, ovviamente, ha già scritto nero su bianco che si tratta di un'idiozia).
Torniamo alla notifica delle multe.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 26843/2018, non ha affatto scritto che i verbali di accertamento possono anche non essere notificati.
Procediamo con ordine:
Quando non si sia ricevuta la notifica del verbale, ma solo quella della cartella di pagamento, per costante, tradizionale e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ci si può opporre alla cartella, utilizzando lo strumento del ricorso avverso il verbale di accertamento, in funzione recuperatoria.
Cioè, è come se la cartella diventasse il verbale. Il trasgressore, quindi, potrà “recuperare” il mezzo di difesa (cioè il ricorso) previsto contro il verbale che non gli è stato notificato, utilizzandolo però contro la cartella.
Il ricorso, però, va motivato, come è normale che sia. Il ricorrente, cioè, deve scrivere per quale motivo la cartella/verbale dovrebbe essere annullata. Per esempio: “non è vero che ero in divieto di sosta”, “non è vero che ho superato i limiti di velocità” ecc.
Tra i motivi che possono giustificare l'annullamento di un verbale è anche la decadenza prevista dall'art. 201 c.d.s. in base al quale il verbale deve essere notificato al trasgressore, o ad altro coobbligato, entro termini ben precisi.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse proposto, nelle fasi di merito, alcun motivo che potesse giustificare l'annullamento del verbale, ma si fosse semplicemente limitato ad osservare che esso non gli era stato notificato, senza esplicitamente chiedere l'annullamento per la decadenza di cui all'art. 201 cit.
Ora, possiamo discutere quanto vogliamo sul fatto che la Corte abbia male interpretato gli atti del ricorrente, ma di certo c'è che mai la Cassazione ha scritto che si può anche fare a meno di notificare il verbale.
Quindi, gli automobilisti indisciplinati (per i quali sinceramente nutro nessuna simpatia) possono stare tranquilli; abbiano solo l'accortezza di scrivere bene i loro ricorsi.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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