Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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E' vero che non c'è più bisogno di notificare le multe?



Alcuni siti e organi di informazione hanno riportato nelle settimane scorse una notizia che ha gettato nel panico gli automobilisti più indisciplinati: non sarebbe più necessaria la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, in quanto sarebbe sufficiente la notifica della successiva cartella di pagamento.

La notizia si fonda su quanto avrebbe deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26843/2018.

Bene, è tutto falso!

Molti organi di informazione, compresi quelli che si occupano di diritto, hanno preso la pessima abitudine di affidarsi a titoloni roboanti ed articoli superficiali, pur di racimolare qualche visitatore/lettore in più.

La tecnica sembra essere sempre la stessa: si distorce profondamente il senso di una sentenza e ci si confeziona sopra un articoletto shockante.

Nella migliore delle ipotesi, si genera solo panico tra i lettori, ma a volte si possono fare danni peggiori, come è avvenuto con la stupidaggine che l'Agente della Riscossione non potrebbe farsi difendere da un avvocato in Commissione Tributaria (tornerò a parlarne, con un approfondimento, in un prossimo articolo; spoiler alert: la Cassazione, ovviamente, ha già scritto nero su bianco che si tratta di un'idiozia).

Torniamo alla notifica delle multe.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 26843/2018, non ha affatto scritto che i verbali di accertamento possono anche non essere notificati.

Procediamo con ordine:
Quando non si sia ricevuta la notifica del verbale, ma solo quella della cartella di pagamento, per costante, tradizionale e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ci si può opporre alla cartella, utilizzando lo strumento del ricorso avverso il verbale di accertamento, in funzione recuperatoria.

Cioè, è come se la cartella diventasse il verbale. Il trasgressore, quindi, potrà “recuperare” il mezzo di difesa (cioè il ricorso) previsto contro il verbale che non gli è stato notificato, utilizzandolo però contro la cartella.

Il ricorso, però, va motivato, come è normale che sia. Il ricorrente, cioè, deve scrivere per quale motivo la cartella/verbale dovrebbe essere annullata. Per esempio: “non è vero che ero in divieto di sosta”, “non è vero che ho superato i limiti di velocità” ecc.

Tra i motivi che possono giustificare l'annullamento di un verbale è anche la decadenza prevista dall'art. 201 c.d.s. in base al quale il verbale deve essere notificato al trasgressore, o ad altro coobbligato, entro termini ben precisi.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse proposto, nelle fasi di merito, alcun motivo che potesse giustificare l'annullamento del verbale, ma si fosse semplicemente limitato ad osservare che esso non gli era stato notificato, senza esplicitamente chiedere l'annullamento per la decadenza di cui all'art. 201 cit.

Ora, possiamo discutere quanto vogliamo sul fatto che la Corte abbia male interpretato gli atti del ricorrente, ma di certo c'è che mai la Cassazione ha scritto che si può anche fare a meno di notificare il verbale.
Quindi, gli automobilisti indisciplinati (per i quali sinceramente nutro nessuna simpatia) possono stare tranquilli; abbiano solo l'accortezza di scrivere bene i loro ricorsi.



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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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