Cartella su verbale non notificato - ricorso o citazione?
Nel caso in cui si riceva una cartella di pagamento basata su un verbale per multa stradale mai correttamente notificato o non tempestivamente notificato, quale rimedio processuale si deve utilizzare?
Teoricamente esistono due possibilità:
- Ricorso al Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica della cartella, in funzione recuperatoria.
La giurisprudenza ha enucleato, infatti, il principio in base al quale, nel caso di mancata notifica del verbale, il trasgressore può recuperare la tutela offerta dalla possibilità di presentare ricorso, proponendolo contro la cartella; cioè contro il primo atto correttamente notificato, attraverso il quale sia finalmente venuto giuridicamente a conoscenza dell'esistenza del verbale.
In altre parole, il trasgressore può impugnare la cartella come se fosse il verbale e quindi entro 30 giorni dalla notifica della stessa. - Un'altra possibilità è la citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. I comma, dinanzi al giudice competente per materia e per valore, che per quanto concerne le multe stradali sarà quindi quasi sempre il Giudice di Pace.
Ed infatti, la mancata o intempestiva notifica del verbale comporta la decadenza dell'Ente creditore dal diritto di riscuotere le somme e la cartella di pagamento equivale ad un precetto.
E l'art. 615 cit. dispone esattamente che quando si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione e questa non è ancora iniziata (si ricorda che l'esecuzione inizia con il pignoramento, e non con il precetto) il debitore può agire con citazione in opposizione al precetto.
La differenza tra le due soluzioni è rilevante, soprattutto se si considera che mentre il ricorso può essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della cartella, l'opposizione al precetto non soggiace a nessun termine particolare.
E' appena il caso di sottolineare che, se un Giudice ritiene che lo strumento corretto sia quello dell'opposizione a precetto, nessun danno concreto subirà il trasgressore che abbia proposto il ricorso; ed infatti, il Giudice si limiterà a riqualificare l'atto introduttivo e, stante l'inesistenza di specifici termini entro i quali l'opposizione a precetto può essere proposta, l'azione sarà sempre considerata tempestiva.
Nel caso in cui, al contrario, il Giudice sia dell'opposto avviso, riqualificata una eventuale citazione in ricorso, dovrà verificare che la causa sia stata iscritta a ruolo entro 30 giorni dalla notifica della cartella ed in caso contrario dovrà dichiarare intempestivo il ricorso.
Ma quale delle due soluzioni è quella corretta?
La Cassazione non ha maturato un orientamento consolidato.
In particolare, mentre la Seconda Sezione ritiene che si debba utilizzare lo strumento dell'opposizione a precetto, la Terza Sezione ha più volte stabilito che si deve applicare la disciplina del ricorso, con conseguente applicazione del termine di 30 giorni.
Dinanzi a tale contrasto giurisprudenziale, finalmente, con l'ordinanza n. 21957 del 28 ottobre 2016, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte, per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Siamo quindi in attesa che le Sezioni Unite risolvano il contrasto.
E nell'attesa, alcune mie considerazioni sulla questione.
Ci sono buoni argomenti sia a favore dell'una che dell'altra tesi.
Ed infatti, a me pare incontrovertibile che nel caso di mancata, invalida o intempestiva notifica, sussistano perfettamente tanto i presupposti per il ricorso, quanto quelli per l'opposizione al precetto.
Con il ricorso, invero, si possono fare valere tutti i vizi del verbale, compreso certamente quello di notifica. Ma nel caso specifico del verbale per multa stradale, il vizio di notifica produce anche l'effetto di far decadere l'Ente creditore dal diritto alla riscossione (sempre, ovviamente, che l'Ente non ri-notifichi, questa volta validamente, entro il termine di 90 giorni), così contemporaneamente materializzando anche il presupposto per l'opposizione al precetto.
Probabilmente chi ritiene si debba utilizzare lo strumento del ricorso, parte dal presupposto che, una volta che il trasgressore sia venuto a conoscenza dell'esistenza del verbale con la notifica della cartella, il mancato utilizzo dello strumento del ricorso abbia l'effetto di confermare in ogni caso definitivamente il verbale.
Io ritengo tuttavia che sia auspicabile ammettere la doppia tutela (ricorso e citazione), in quanto ciò porterebbe ad un assetto della disciplina più pratico e funzionale.
Nella realtà processule quotidiana, infatti, molto spesso il vizio di notifica del verbale non è l'unico motivo sul quale si fonda la richiesta di annullamento. Ad esso si affianca quasi sempre il motivo basato sulla prescrizione.
Bene, l'estinzione per prescrizione è senza alcun dubbio eccezione che si deve far valere con l'opposizione al precetto.
Nel caso in cui le Sezioni Unite dovessero propendere per il ricorso, allora, come ci si dovrebbe comportare tutte quelle volte, la maggior parte, in cui si fa valere tanto il vizio di notifica del verbale, quanto la prescrizione?
Con questa domanda, restiamo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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