Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

buonasera,è leggittimo un fermo amministrativo applicato per delle cartelle esattoriali per multe e tributi notificati nel 2005?se no a chi posso rivolgermi? grazie

Le multe si prescrivono in 5 anni, mentre per i tributi i termini di prescrizione e decadenza variano da tipo a tipo. Pertanto, se non ha ricevuto ulteriori notifiche dopo il 2005 ed il fermo non le è stato notificato prima del 2010, la parte di credito relativa alle multe è prescritta. Per i tributi non è possibile dare una risposta.

Possiamo fare ricorso e a chi visto che abitiamo in provincia di Varese e non più a messina?

Per le multe può proporre opposizione all'esecuzione (con citazione, non ricorso) presso il Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta o si è tentata la notifica della cartella di pagamento.

Buonasera, ieri circolando con la mia auto sono stata fermata dalla polizia che mi ha fatto una multa di 750 euro perchè sull'auto dicono che gravi un fermo amministrativo. Il problema è che io non ne ero a conoscenza. Oggi sono andata a verificare e mi viene detto che il fermo è stato emesso il 20 aprile 2011 a causa di multe di soli 400 euro.Preciso poi che ho un'azienda edile sas e l'auto è di proprietà della stessa(l'unica). La mia domanda è: posso contestare la multa o il fermo per mancata notifica dell'avviso di fermo , per la sproporzione tra debito e valore del veicolo o per il fatto che l'auto appartiene alla società ed essendo l'unica senza di essa non posso svolgere il mio lavoro?

Grazie anticipatamente.

Il fermo deve essere preceduto da un preavviso. Le consiglio, pertanto, di verificare che tale preavviso sia stato inviato. Per fare ciò deve recarsi presso l'agente per la riscossione.

Se il preavviso non è stato inviato, il fermo è nullo. Per il resto, le altre ipotesi di nullità da lei avanzate (sproporzione ecc. ecc.) non hanno alcun fondamento.

La ringrazio per la celerità della risposta e per i chiarimenti. Vorrei inoltre chiederle se per contestare la multa devo prima rivolgermi al giudice di pace per nullità del fermo.
grazie

Le consiglio di impugnare contemporaneamente il fermo e la multa.

La seconda va impugnata dinanzi al giudice di pace, mentre per il primo dipende dalla natura del credito azionato (legga qui).

Le consiglio di impugnare subito anche la multa, perchè essa va impugnata (appunto) sempre e comunque entro 30 giorni. Quindi lei intanto la impugni, poi, magari il giudice valuterà di sospendere il giudizio, in attesa della sentenza sul fermo.

Come motivo di impugnazione del fermo sosterrà, ovviamente, la mancata notifica del preavviso (ma sempre che questo non sia stato veramente notificato... le ricordo, infatti, che una notifica può perfezionarsi anche se il destinatario non riceve materialmente l'atto, veda qui).

Come motivo di impugnazione della multa sosterrà, la nullità del fermo e, in aggiunta, la sua buona fede. Riguardo quest'ultima non tutti i giudici saranno disposti a darle ragione, tuttavia le segnalo questa interessante sentenza: Cassazione civile Sez. II, 6.4.2011, n. 7885.

Buongiorno,
in data 10/09/2012,mia madre( che vive in campania) ha ricevuto una notifica con raccomandata r/r da parte della soris di torino( mia madre vive a napoli ed io da 2 anni ad avellino con relativo cambio di residenza nell'ottobre del 2012). Vogliono fare il fermo amministrativo alla mia macchina per delle multe prese a Torino nel 2006( ho lavorato lì per circa 1 anno).
da parte dei vigili urbani di torino non mi è stata mai notificata nessuna multa.
la soris, che ha preso in carico la cartella nel 2009, dice di aver inviato una lettera nel 2010 ed un sollecito nel 2011 tutto sempre in carta semplice. io non ho mai ricevuto quella del 2010 e mia madre non ha mai ricevuto quella del 2011( avendo io già cambiato casa). L'indirizzo delle 2 notifiche inviate e anche su quella arrivata lunedì scorso è sempre quello di mia madre.
mi consigliate cosa fare? Dovrei pagare circa 600€ entro il 30/09.mi consigliate come impugnare la cartella esattoriale?ma è vero che se faccio ricorso al giudice di pace devo farlo a Torino?come posso ovviare anche a questo?
attendo una vs sicura risposta esauriente

rettifica: il cambio di residenza è avvenuto nell'ottobre 2010.
grazie

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