Irap e medicina di gruppo
Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi circa l'applicabilità dell'IRAP all'attività di medicina di gruppo, con la sentenza n. 7291/16.
Per medicina di gruppo si intende un particolare modo di svolgere la professione medica, caratterizzato dal fatto che più medici decidono di condividere lo studio, i mezzi strumentali all'esercizio della professione e le risorse umane (es. addetti alla segreteria o all'infermieristica) al fine di abbattere i propri costi e conseguentemente praticare prezzi minori per i propri assistiti.
A questo tipo di organizzazioni si applica l'IRAP?
La Corte di Cassazione a Sez. Un. ha risposto di no, con la sentenza appena citata.
In estrema sintesi, la Corte ha argomentato che tali organizzazioni non rientrano tra le associazioni tra professionisti (alle quali l'IRAP si applica, a prescindere dalla struttura che le stesse si siano date, stante l'ultimo periodo dell'art. 2 del d.lgs. 446/97.
Le organizzazioni in parola, infatti, sono espressamente promosse dal Servizio sanitario nazionale.
Nel caso di specie, inoltre, le spese per la collaborazione di terzi (infermieri, segretarie ecc.) erano risultate di modesta entità e non tali da caratterizzare una autonoma organizzazione. Si trattava, infatti, di un "minimo indispensabile" per potere esercitare la professione e la Corte ha già in passato precisato che la presenta di una tale "minima ed indispensabile" struttura non comporta applicazione dell'IRAP.
Segue la massima della sentenza n. 7291/16 Cass. S.U.:
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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