Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

La relata di notifica in bianco e la relata sul frontespizio



In sintesi: La mancata compilazione della relata di notifica nella copia consegnata al destinatario comporta la nullità della notifica, sanabile a norma dell'art. 156 c.p.c., solo se la stessa è avvenuta nel modo ordinario. Al contrario non ha alcuna conseguenza concreta se la notifica è avvenuta via posta. L'apposizione della relata di notifica nel frontespizio dell'atto o in qualsiasi altro punto che non sia in calce, comporta nullità della notifica, sanabile a norma dell'art. 156 c.p.c.


Con questo scritto, si analizzeranno in maniera semplice e chiara alcune ipotesi di irregolarità e nullità della notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento) e di riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo, solleciti).

La c.d. "Relata in Bianco"

Affrontiamo, dapprima, il problema della c.d. "relata in bianco".

Come analiticamente spiegato qui, le operazioni di notifica di un atto devono essere verbalizzate in uno scritto che prende il nome di "relata di notifica".
La relata è apposta tanto sull'originale dell'atto, quanto sulla copia consegnata al destinatario.

Nel caso degli atti relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre somme di pertinenza di enti pubblici, tuttavia, può capitare che il notificatore si limiti ad apporre la relata di notifica solo sull'originale dell'atto, lasciando "in bianco" - cioè non compilata - la relata di notifica apposta sulla copia dell'atto consegnata al destinatario.

Cosa succede in questi casi? La notifica è regolare?

La risposta dipende dalla modalità di notifica che è stata adottata nel caso concreto.

Ed infatti, è necessario distinguere il caso della notifica via posta, dal caso della notifica ordinaria.

Come abbiamo già spiegato nell'articolo dedicato alle notifiche in generale, infatti, la notificazione può avvenire in due modi:

1) L'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato: es. il messo comunale) si reca personalmente in cerca del destinatario;

2) L'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato: es. il messo comunale) spedisce l'atto al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel secondo caso si parla di notifica via posta.

Bene, nel caso in cui la notifica sia avvenuta con la modalità ordinaria (cioè l'opzione n. 1), la Corte di Cassazione, con Sentenza 13 gennaio 2012 n. 398, ha stabilito che quando vi sia discordanza tra la relata di notifica apposta sull'originale dell'atto e la relata di notifica apposta sulla copia consegnata al contribuente, deve farsi riferimento esclusivamente a quest'ultima.

La Corte ha ribadito il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 14375/10.

Ne consegue che, ove nella relata di notifica apposta sulla copia consegnata al destinatario sia assente qualcuno degli elementi essenziali, richiesti a pena di nullità, indicati dall'art. 160 c.p.c. la notifica è da considerarsi nulla, anche se tali elementi fossero presenti nell'originale.

Da ciò deriva che, quando nella copia consegnata al destinatario sia assente la relata di notifica, la notifica stessa deve considerarsi non solo nulla, ma addirittura inesistente, in quanto priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Aggiornamento marzo 2013: La corte di Cassazione con sentenza 6613/13 ha precisato che, nel caso di relata di notifica in bianco, la notifica non è da considerarsi inesistente, ma nulla. Questo significa che essa può essere sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c.

La stessa Corte di Cassazione (con sentenza n. 1210/07), inoltre, ha affrontato specificatamente il diverso caso in cui pur essendo presente la relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, manchi (o sia illegibile o incerta) la data di avvenuta consegna.

Ha stabilito al riguardo la Corte che quando l'elemento mancante nella relata di notifica apposta alla copia consegnata coincide con la data di consegna dell'atto, e da tale data inizi a decorrere un termine perentorio per il destinatario, la nullità è insanabile.

In questo caso, la conseguenza è che il destinatario potrà esperire l'attività sottoposta a termine anche qualora lo stesso sia già spirato, senza incorrere in alcuna decadenza.

Per esempio, se nella relata di notifica della copia della cartella di pagamento che ti è stata consegnata, manca la data, allora puoi presentare ricorso anche se sono trascorsi 60 giorni dalla notifica, senza incorrere in alcuna decadenza.


A soluzioni opposte è giunta la Corte per il caso in cui la notifica sia stata effettuata via posta.

Con la sentenza n. 11350/12, infatti, è stato stabilito che, nel caso di notifica via posta, quando sia assente la relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, la notifica non è da considerarsi nulla.

La mancanza, infatti, costituisce una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, in quanto il relativo adempimento non è previsto nel suo interesse.

Il ragionamento della Corte (che ribadisce un precedente orientamento del 2009) ruota intorno al fatto che nel caso di notifica via posta, l'attività essenziale è posta in essere dall'agente postale (il postino) che compila l'avviso di ricevimento, mentre la relata di notifica (compilata dall'ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico.

La relata apposta sul frontespizio dell'atto

Fino a qualche tempo fa, l'agente per la riscossione ha inviato innumerevoli atti (per lo più cartelle di pagamento) nei quali la relata di notifica era apposta non in calce, ma nel frontespizio.

In altre parole, le certificazioni relative al procedimento dell'atto erano raccolte all'inizio dello stesso, nella prima pagina, e non alla fine, nell'ultima pagina.

Al riguardo ci si è chiesto - e ci si chiede - quali siano le conseguenze sulla validità della notifica.

Per dare una risposta, non possono che prendersi le mosse dal dato normativo.

L'art. 148 c.p.c. espressamente recita:

"L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto."

La norma è chiara: la relata di notifica deve essere apposta in calce all'atto ed in nessuna altra area dello stesso.

Anche la ragione che sostiene la norma è piuttosto chiara: la relata di notifica ha la funzione di certificare, e quindi provare, come e quando la notifica è avvenuta. Con essa, l'ufficiale giudiziario dichiara solennemente (e nel farlo assume la veste di pubblico ufficiale) come e quando ha notificato l'atto. Certifica, inoltre, che la copia dell'atto che ha consegnato al destinatario è conforme all'originale, cioè è identica nel contenuto.

Da questo punto di vista, una relata di notifica apposta sulla prima pagina può provare, al più, che sia stata consegnata al destinatario solo quella pagina e non tutte le altre.

Sul solco di questo ragionamento, alcune pronunce della giurisprudenza tributaria di merito hanno annullato delle cartelle di pagamento.

Di maggiore autorevolezza, comunque, è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 6750/07 che ha statuito la nullità della notifica, quando la relata non sia apposta in calce all'atto.

Si tratta di una nullità che può essere sanata a norma dell'art. 156 c.p.c. quando, nel caso concreto, l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.



Commenti

Salve avvocato,

ho ricevuto una cartella di pagamento da parte di equitalia il 17/11/2012 riguardante una multa non pagata (d cui ignoravo l'esistenza e risalente al 26/08/2007,  giorno del verbale ).

Dato che nella cartella non vi è riportata la data della notifica della multa, dovrei recuperare la relata di notifica da parte del comune(di Roma in questo caso) oppure è sufficente richiederla ad Equitalia?Su altri siti viene riportato che sono necessari 30 gg per ottenere la relata dalla data di richiesta, ma anche che entro 30 gg è possibile ricorre al giudice di pace.Quindi nell'aspettare la relata il termine per ricorre al giudice scade....

La relata del verbale deve chiederla all'organo accertatore (quindi Vigili di Roma) e non ad Equitalia che non la possiede.

Per quanto riguarda i tempi, dipende... ci sono Comandi dove è possibile visualizzare la relata immediatamente.

Grazie per la tempestiva risposta.Purtroppo mio malgrado ho già avuto a che fare con Equitalia ed ogni volta che ricevevo una cartella era riportata la data di notifica di ogni atto.Mi chiedo per quale motivo non vi è riportata anche in questo caso?

Grazie ancora

 

Saluti

Il verbale non è atto di Equitalia, quest'ultima, pertanto non può sapere quando è stato notificato.

Buonasera Avvocato
volevo chiedere è leggittima la notifica di atti in albo pretorio?

Mia zia vive in Milano, ed ha ricevuto una lettera da parte di Serit, per il pagamento di ICI arretrata.
Da ulteriori indagini, risultava che aveva un fabbricato di 20 mq abbandonato fatiscente in campagna in un comune di Bologna, che pero non era mai stato accatastato, appunto perche trattavasi di un rudere.
Tale fabbricato è stato accatastato d'ufficio come tanti altri milioni ed a cui è stata attribuita una rendita, che non risponde affatto alle caratteristiche dell'immobile.

La notificazione di tale accertamento è stata fatta in albo pretorio. Adesso siccome sono passati i 60 gg dalla notifica, per produrre il ricorso, deve pagare ICI arretrata per 5 anni, più le multe per il mancato accastamento.
Inoltre questo non è un caso isolato, ma riguarda tanti cittadini che avevano fabbricati agricoli abbandonati, che adesso si ritrovano a pagare multe enormi.

E' leggittima una cosa del genere?
Come è possibile che lo stato preveda questo modo di notificare?

Ci sono casi in cui la legge prevede che la notifica si perfezioni con il deposito alla Casa Comunale (ed altre formalità che potrà leggere nell'articolo presente in questa pagina).

Se sua Zia era semplicemente momentaneamente assente quando si è tentata la notifica, allora al deposito dell'atto in Comune deve seguire la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento, per informarla dell'avvenuto deposito appunto. Se questa raccomandata non è stata inviata, la notifica è nulla.

Se invece la residenza di sua Zia non è nota, allora la notifica si perfeziona con i solo deposito in Comune.

grazie anzitutto per la risposta.
In realta mia zia risiede a Milano ed ha questo vecchio fabbricato in zona rurale di Bologna.
Ma non trattasi di un perfezionamento di notifica, bensi una notifica vera e propria, fatta pero in albo pretorio del Comune, insieme a tanti altri cittadini.

In realta nel caso di mia zia, non è una notifica, poiche non ha avuto nessun modo di venirne a conoscenza, e non ha avuto possibilità di ricorrere, ed ormai sono scaduti i termini.

Poiche tale notifiche hanno riguardato milioni di fabbricati in territorio nazionale, e poiche in tanti sono nelle stesse condizioni, perche residenti fuori sede o all'estero, è mai possibile che venga ritenuta una cosa normale e non ci sia modo per difendersi?

Mi ha rifatto la stessa domanda... la risposta non cambia. Perfezionamento di una notifica significa notifica vera e propria.

Ogni cittadino ha l'onere di rendersi reperibile e quindi se prevede di allontanarsi dalla propria residenza per lunghi periodi, in Italia o all'estero, ha l'onere di organizzarsi perchè qualcuno controlli periodicamente la propria posta, oppure comunicare un cambio di residenza. Se non lo fa, deve accettarne le conseguenze, tra le quali la scadenza di un termine per proporre ricorso.

Mi dispiace, forse non sono riuscito a spiegarmi
Qui non si tratta di una questione di allontanamento dalla propria residenza.

Tanti cittadini che risiedono in quello stesso comune, gli è stata fatta notifica con le stesse modalità, ed in tanti non hanno avuto possibilità di venirne a conoscenza, perché la gente a mattina quando si alza non va in Comune a controllare se vi sono state fatte notifiche di accertamento che lo riguardano.
Tanta gente non è neanche a conoscenza di cosa è un accatastamento e che deve procedere alla regolarizzazione, tant’è che hanno fatto 2 milioni di accertamenti e molti dei titolari a tutt’oggi non sanno nulla.

Il caso di mia zia o di un residente all’estero, benche hanno ben comunicato il cambio di residenza al Comune, è ancora più grave, perche se tutti gli altri hanno la probabilità (non la certezza) di venirne a conoscenza con il passavoce, per i residenti fuori sede, questa probabilità si annulla.
Un italiano che vive in Svizzera e che ha un vecchio fabbricato fatiscente come ce ne sono tantissimi, nei fatti concreti non potra mai sapere di aver ricevuto una sanzione, e nel caso poter ricorrere nei 60 giorni....dato che le multe sono molto elevate e gli accertamenti sono stati fatti in maniera molto discutibile, per non dire altro.

Si è spiegato bene, ma purtroppo questa è la disciplina della notifica degli avvisi di accertamento.

E le assicuro che notifiche con deposito in comune avvengono a centinaia di migliaia ogni giorno in tutta Italia.

Un italiano che vive in Svizzera se ha comunicato, come suo dovere, la sua residenza all'estero riceverà la notifca presso la sua residenza estera a norma dell'art. 142 c.p.c. applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento giusta sentenza della corte costituzionale del 2007... se non l'ha comunicata, invece, riceverà la notifica alla casa comunale come espressamente previsto dall'art. 60 dpr 600/73.

In questo sito si danno informazioni utili ai lettori, pertanto, non è la sede giusta per lamentarsi di una legge che si consideri iniqua. Mi spiace molto che sua zia sia costretta a pagare per qualcosa che di fatto non conosceva, ma se la procedura di notifica con deposito alla casa comunale è stata rispettata, ha poco da fare.

Piuttosto, visto che dice che si tratta di somme importanti, le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo e che possa leggere gli atti in particolare, perchè il mio è sempre un consiglio di carattere generale che prescinde dal caso concreto: tradotto in italiano: io posso dirle cosa prevede la legge, se poi nel suo caso concreto la legge è stata rispettata (e la notifica è valida) oppure no (e la notifica è invalida) non posso dirlo fin tanto che non vedo le carte e vedere le carte è un'attività che esula dal consiglio gratuito fornito su questo sito.

Pagine

Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.