Da quando decorre il termine di notifica della multa?
Quando si parla di notifica del verbale per violazione di norme del codice della strada, una delle questioni da sempre controverse è l'individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine decadenziale di 90 giorni (prima dell'agosto 2010, 150 giorni) entro il quale l'organo accertatore deve consegnare l'atto al soggetto notificatore.
Partiamo dal dato normativo. L'art. 201bis cds così dispone:
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (...) deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o (...) ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Il dato testuale, quindi, è abbastanza preciso: il termine decorre dall'accertamento della violazione.
Ma cosa si intende per "accertamento della violazione"?
Possiamo idealmente scomporre il procedimento che porta all'emissione e notificazione di un verbale, in tre diversi momenti, tre diverse fasi.
- Per prima cosa è necessario, ovviamente, che qualcuno commetta un'infrazione; possiamo riferirci a questo momento come "fase della commissione".
- In secondo luogo, è necessario che un soggetto preposto, si "accorga" che si è consumata una commissione e la accerti; cioè "certifichi" che quella commissione è avvenuta e chi è il responsabile. E' necessario che tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (oggettivi e soggettivi) siano riscontrati dall'accertatore. Questa è la "fase dell'accertamento".
- Successivamente è necessario che la violazione sia "contestata", cioè comunicata al responsabile, non solo al fine di ottenere il pagamento della sanzione, ma anche al fine di permettere al responsabile di difendersi ed eventualmente proporre ricorso. Questa è la "fase della contestazione".
La fase n. 1 è abbastanza intuitiva, soffermiamoci quindi sulle fasi n. 2 e 3, e iniziamo ovviamente dalla n. 2.
L'accertamento della violazione
La fase dell'accertamento, molto spesso, è immediata e si risolve (per lo più) nella semplice percezione, da parte dell'accertatore, che un'infrazione è stata commessa.
Si pensi al caso di un guidatore che imbocchi un divieto davanti gli occhi di un vigile. In questo caso, solo osservando la scena il vigile è in grado di "accertare" tutti gli elementi oggettivi della violazione. Procederà, quindi, se è possibile, ad intimare l'alt e ad identificare il conducente, così accertando anche l'elemento soggettivo dell'illecito.
A quel punto la fase dell'accertamento sarà conclusa ed il vigile potrà passare alla fase della contestazione.
In tanti altri casi, tuttavia, la semplice percezione della realtà da parte dell'accertatore non è sufficiente a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi della condotta illecita.
Si pensi al caso di automobile lasciata in sosta vietata. Un vigile, passando per la via, può immediatamente accorgersi che un'auto è in sosta vietata, ma sarà necessario un ulteriore (per quanto semplice) indagine per risalire al proprietario. Nella specie sarà necessario un controllo sulla targa dell'auto.
Ed infatti, abbiamo detto che l'accertamento consiste nel riscontro di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ma fin tanto che non si conosce il responsabile della violazione, vuol dire che non si è ancora riscontrato l'elemento soggettivo.
In questo caso, pertanto, la fase dell'accertamento potrà concludersi solo quando, a seguito di controllo sulla targa, sarà individuato il proprietario dell'auto. Solo a partire da questo momento potrà passarsi alla fase della contestazione.
Ma si pensi anche al caso di violazione commessa da conducente di un'auto in leasing o a noleggio. In questo caso l'organo accertatore invierà il verbale al soggetto proprietario. Quest'ultimo comunicherà i dati del conducente e solo quando questi dati saranno giunti all'organo acceratore si potrà dire che la fase dell'accertamento si è conclusa, perchè solo in quel momento viene riscontrata l'identità dell'autore della trasgressione.
In linea di principio, possono esservi casi in cui l'accertamento richieda indagini ancor più lunghe e complesse, e la legge prevede espressamente che gli organi accertatori possano svolgere indagini di tale complessità.
E' importante capire, infatti, che la c.d multa è un caso particolare di illecito amministrativo. Pertanto, ad essa si applica la legge che in generale regola gli illeciti amministrativi, e cioè la legge 689/81.
Bene, l'art. 13 della suddetta legge stabilisce che:
Nel caso delle violazioni al codice della strada, un tipico esempio di indagine più complessa è costituito dall'incidente stradale.
E' possibile infatti che, chiamati ad intervenire a seguito di incidente, gli organi accertatori procedano ad indagini anche piuttosto lunghe e complesse per accertare se vi siano state violazioni e chi le abbia commesse.
Conclusa la fase dell'accertamento, si può passare alla
Fase della contestazione
Abbiamo detto che la contestazione della violazione consiste nella comunicazione indirizzata al responsabile, al fine di informarlo che una violazione è stata accertata e metterlo nella condizione di pagare la sanzione oppure difendersi, eventualmente anche proponendo ricorso.
Bene, la contestazione in linea di principio avviene immediatamente dopo l'accertamento e consiste nella semplice consegna del verbale nelle mani del trasgressore. Si torni all'esempio del conducente che imbocca un divieto dinanzi gli occhi del vigile e viene immediatamente fermato.
In questo caso, dopo l'accertamento, il vigile consegnerà il verbale nelle mani del conducente (poco importa che quest'ultimo eventualmente rifiuti di firmare) e con tale consegna la violazione si intende contestata. Cioè si intende comunicata al responsabile e non è necessaria alcuna altra comunicazione o notifica.
Tuttavia, la contestazione immediata non è richiesta in generale quando non è materialmente possibile ed in particolare nei casi previsti dall'art. 201bis c.d.s.:
- Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- Sorpasso vietato;
- Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- Accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- Accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
- Rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o dellacircolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127(2) (4).
- Accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento
Si tratta di vari casi di autovelox e, in generale, di casi in cui sarebbe troppo pericoloso fermare il veicolo in corsa.
Bene, in tutti questi casi, la contestazione non è immediata, ma differita ed avviene attraverso la notifica del verbale entro 90 giorni dalla chiusura della fase dell'accertamento.
A questo punto risulta chiaro quanto sia importante stabilire se esista un termine entro il quale l'accertamento deve essere chiuso.
Entro quale termine deve chiudersi l'accertamento?
Orbene, non esiste un articolo di legge che indichi un tale termine. La giurisprudenza, pertanto, ritiene che esso debba essere concluso entro un termine "ragionevole" avuto riguardo al caso concreto, si legga qui.
Sarà il giudice di merito a valutare caso per caso.
Così per esempio, un termine di 3 mesi potrà essere ritenuto ragionevole nel caso di complessi accertamenti necessari a seguito di incidente stradale, ma non ragionevole nel caso fosse necessario semplicemente controllare una targa per risalire al proprietario.
Una soluzione di questo tipo, non è ottimale a mio parere, perchè genera incertezza. Il cittadino, infatti, non sarà praticamente mai in grado di prevedere con precisione se il giudice che la sorte assegnerà al suo ricorso considererà il tempo impiegato per accertare l'illecito congruo oppure no.
Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che individui in maniera chiara e precisa un termine entro il quale gli accertamenti devono essere compiuti.
E per gli autovelox?
Per quanto concerne gli autovelox in particolare, tuttavia, è da segnalare la nota n. 0016968 del 7 novembre 2014 emanata dal Ministero dell'Interno, secondo la quale il termine inizia a decorrere dal momento della violazione. Questo perchè teoricamente l'accertatore può risalire all'identità del trasgressore nello stesso istante in cui l'autovelox rileva la violazione, con un semplice controllo della targa nei registri.
Il fatto che i dati raccolti dagli autovelox siano visionati successivamente a nulla rileva, perchè dipende da prassi organizzative dei singoli uffici che non possono risolversi in un danno per il cittadino.
In altre parole dice il Ministero: tu puoi sapere tutto quello che ti serve un attimo dopo che l'autovelox ha scattato la foto. Quindi è da quel momento che scattano i 90 giorni. Poco importa che per questioni organizzative interne tu quelle foto le visioni dopo 2 mesi.
Questa interpretazione è stata fatta propria dal Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 1189/15.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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