Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Da quando decorre il termine di notifica della multa?



Quando si parla di notifica del verbale per violazione di norme del codice della strada, una delle questioni da sempre controverse è l'individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine decadenziale di 90 giorni (prima dell'agosto 2010, 150 giorni) entro il quale l'organo accertatore deve consegnare l'atto al soggetto notificatore.

Partiamo dal dato normativo. L'art. 201bis cds così dispone:

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (...) deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,  essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o (...) ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale  risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento.

Il dato testuale, quindi, è abbastanza preciso: il termine decorre dall'accertamento della violazione.

Ma cosa si intende per "accertamento della violazione"?

Possiamo idealmente scomporre il procedimento che porta all'emissione e notificazione di un verbale, in tre diversi momenti, tre diverse fasi.

  1. Per prima cosa è necessario, ovviamente, che qualcuno commetta un'infrazione; possiamo riferirci a questo momento come "fase della commissione".
  2. In secondo luogo, è necessario che un soggetto preposto, si "accorga" che si è consumata una commissione e la accerti; cioè "certifichi" che quella commissione è avvenuta e chi è il responsabile. E' necessario che tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (oggettivi e soggettivi) siano riscontrati dall'accertatore. Questa è la "fase dell'accertamento".
  3. Successivamente è necessario che la violazione sia "contestata", cioè comunicata al responsabile, non solo al fine di ottenere il pagamento della sanzione, ma anche al fine di permettere al responsabile di difendersi ed eventualmente proporre ricorso. Questa è la "fase della contestazione".

 

La fase n. 1 è abbastanza intuitiva, soffermiamoci quindi sulle fasi n. 2 e 3, e iniziamo ovviamente dalla n. 2.

L'accertamento della violazione

La fase dell'accertamento, molto spesso, è immediata e si risolve (per lo più) nella semplice percezione, da parte dell'accertatore, che un'infrazione è stata commessa.

Si pensi al caso di un guidatore che imbocchi un divieto davanti gli occhi di un vigile. In questo caso, solo osservando la scena il vigile è in grado di "accertare" tutti gli elementi oggettivi della violazione. Procederà, quindi, se è possibile, ad intimare l'alt e ad identificare il conducente, così accertando anche l'elemento soggettivo dell'illecito.

A quel punto la fase dell'accertamento sarà conclusa ed il vigile potrà passare alla fase della contestazione.

In tanti altri casi, tuttavia, la semplice percezione della realtà da parte dell'accertatore non è sufficiente a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi della condotta illecita.

Si pensi al caso di automobile lasciata in sosta vietata. Un vigile, passando per la via, può immediatamente accorgersi che un'auto è in sosta vietata, ma sarà necessario un ulteriore (per quanto semplice) indagine per risalire al proprietario. Nella specie sarà necessario un controllo sulla targa dell'auto.

Ed infatti, abbiamo detto che l'accertamento consiste nel riscontro di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ma fin tanto che non si conosce il responsabile della violazione, vuol dire che non si è ancora riscontrato l'elemento soggettivo.

In questo caso, pertanto, la fase dell'accertamento potrà concludersi solo quando, a seguito di controllo sulla targa, sarà individuato il proprietario dell'auto. Solo a partire da questo momento potrà passarsi alla fase della contestazione.

Ma si pensi anche al caso di violazione commessa da conducente di un'auto in leasing o a noleggio. In questo caso l'organo accertatore invierà il verbale al soggetto proprietario. Quest'ultimo comunicherà i dati del conducente e solo quando questi dati saranno giunti all'organo acceratore si potrà dire che la fase dell'accertamento si è conclusa, perchè solo in quel momento viene riscontrata l'identità dell'autore della trasgressione.

In linea di principio, possono esservi casi in cui l'accertamento richieda indagini ancor più lunghe e complesse, e la legge prevede espressamente che gli organi accertatori possano svolgere indagini di tale complessità.

E' importante capire, infatti, che la c.d multa è un caso particolare di illecito amministrativo. Pertanto, ad essa si applica la legge che in generale regola gli illeciti amministrativi, e cioè la legge 689/81.

Bene, l'art. 13 della suddetta legge stabilisce che:

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Nel caso delle violazioni al codice della strada, un tipico esempio di indagine più complessa è costituito dall'incidente stradale.

E' possibile infatti che, chiamati ad intervenire a seguito di incidente, gli organi accertatori procedano ad indagini anche piuttosto lunghe e complesse per accertare se vi siano state violazioni e chi le abbia commesse.

Conclusa la fase dell'accertamento, si può passare alla

Fase della contestazione

Abbiamo detto che la contestazione della violazione consiste nella comunicazione indirizzata al responsabile, al fine di informarlo che una violazione è stata accertata e metterlo nella condizione di pagare la sanzione oppure difendersi, eventualmente anche proponendo ricorso.

Bene, la contestazione in linea di principio avviene immediatamente dopo l'accertamento e consiste nella semplice consegna del verbale nelle mani del trasgressore. Si torni all'esempio del conducente che imbocca un divieto dinanzi gli occhi del vigile e viene immediatamente fermato.

In questo caso, dopo l'accertamento, il vigile consegnerà il verbale nelle mani del conducente (poco importa che quest'ultimo eventualmente rifiuti di firmare) e con tale consegna la violazione si intende contestata. Cioè si intende comunicata al responsabile e non è necessaria alcuna altra comunicazione o notifica.

Tuttavia, la contestazione immediata non è richiesta in generale quando non è materialmente possibile ed in particolare nei casi previsti dall'art. 201bis c.d.s.:

  1. Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  2. Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  3. Sorpasso vietato;
  4. Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  5. Accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  6. Accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
  7. Rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai  centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali,  o  dellacircolazione sulle corsie  e  sulle  strade  riservate  attraverso  i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge  15 maggio 1997, n. 127(2) (4).
  8. Accertamento delle violazioni di  cui  agli  articoli  141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo  di  appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento

Si tratta di vari casi di autovelox e, in generale, di casi in cui sarebbe troppo pericoloso fermare il veicolo in corsa.

Bene, in tutti questi casi, la contestazione non è immediata, ma differita ed avviene attraverso la notifica del verbale entro 90 giorni dalla chiusura della fase dell'accertamento.

A questo punto risulta chiaro quanto sia importante stabilire se esista un termine entro il quale l'accertamento deve essere chiuso.

Entro quale termine deve chiudersi l'accertamento?

Orbene, non esiste un articolo di legge che indichi un tale termine. La giurisprudenza, pertanto, ritiene che esso debba essere concluso entro un termine "ragionevole" avuto riguardo al caso concreto, si legga qui.

Sarà il giudice di merito a valutare caso per caso.

Così per esempio, un termine di 3 mesi potrà essere ritenuto ragionevole nel caso di complessi accertamenti necessari a seguito di incidente stradale, ma non ragionevole nel caso fosse necessario semplicemente controllare una targa per risalire al proprietario.

Una soluzione di questo tipo, non è ottimale a mio parere, perchè genera incertezza. Il cittadino, infatti, non sarà praticamente mai in grado di prevedere con precisione se il giudice che la sorte assegnerà al suo ricorso considererà il tempo impiegato  per accertare l'illecito congruo oppure no.

Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che individui in maniera chiara e precisa un termine entro il quale gli accertamenti devono essere compiuti.

E per gli autovelox?

Per quanto concerne gli autovelox in particolare, tuttavia, è da segnalare la nota n. 0016968 del 7 novembre 2014 emanata dal Ministero dell'Interno, secondo la quale il termine inizia a decorrere dal momento della violazione. Questo perchè teoricamente l'accertatore può risalire all'identità del trasgressore nello stesso istante in cui l'autovelox rileva la violazione, con un semplice controllo della targa nei registri.

Il fatto che i dati raccolti dagli autovelox siano visionati successivamente a nulla rileva, perchè dipende da prassi organizzative dei singoli uffici che non possono risolversi in un danno per il cittadino.

In altre parole dice il Ministero: tu puoi sapere tutto quello che ti serve un attimo dopo che l'autovelox ha scattato la foto. Quindi è da quel momento che scattano i 90 giorni. Poco importa che per questioni organizzative interne tu quelle foto le visioni dopo 2 mesi.

Questa interpretazione è stata fatta propria dal Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 1189/15.

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

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Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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