Annullati debiti equitalia inferiori a mille euro
- Introduzione
- L'oggetto dello stralcio
- Il concetto di debito
- Cosa succede alle somme eventualmente versate
- Perchè la norma non è opportuna?
Il 19 dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge n. 136/18 con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 119/18 (il c.d. decreto fiscale del 2018).
A norma dell'art. 4 del decreto, tutti i debiti, contenuti in ruoli consegnati all'Agente della Riscossione tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati, se il loro importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, era di importo inferiore a 1000 euro.
Si tratta del c.d. "stralcio delle mini-cartelle".
L'annullamento è automatico; questo significa che non sarà necessaria una richiesta da parte del contribuente, ed avverrà il 31 dicembre 2018, per consentire all'Agente della Riscossione di porre in essere le opportune operazioni.
La ratio del provvedimento è di liberare le - limitate - risorse impegnate nel recupero di debiti più risalenti e concentrarle sui debiti più recenti e quindi, presumibilmente, di più probabile riscossione. Come spiegherò alla fine dell'articolo, dubito fortemente che un simile obiettivo sarà raggiunto; ritengo, infatti, che la norma sia del tutto inopportuna.
E' da dire, comunque, che già con la legge di stabilità del 2013 il legislatore aveva provveduto in maniera del tutto simile, per i debiti affidati alla riscossione prima del 31 dicembre 1999.
Saranno annullati i Debiti di qualsivoglia natura, tranne alcune tipologie - invero di portata marginale - espressamente escluse, che elenco qui di seguito:
- Recupero di aiuti di stato, secondo le norme dell'Unione Europea;
- Debiti relativi a condanne della Corte dei Conti;
- Debiti relativi a multe, sanzioni e ammende derivanti da provvedimenti penali di condanna;
- Iva riscossa all'importazione;
- Debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea.
Tutti i debiti che non rientrano nell'elenco suddetto saranno stralciati, sempreché, ovviamente, siano di importo residuo inferiore a mille euro ed iscritti in ruoli consegnati nel decennio 2000-2010.
Sono espressamente ricompresi nello stralcio i debiti per cui sia già stata avanzata la richiesta di definizione agevolata (c.d. rottamazione).
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E' di fondamentale importanza tenere presente che ciò che si annulla non è un atto in particolare; non si annulla la cartella di pagamento, nè il ruolo e men che meno eventuali ulteriori atti della riscossione (intimazioni, fermi, ipoteche ecc.); ciò che si annulla è il singolo debito. (l'espressione giornalistica "stalcio delle mini-cartelle" quindi è tecnicamente errata).
Per singolo debito si intende l'insieme delle somme iscritte a ruolo dall'Ente creditore, riconducibili ad una medesima causa (da qui ad un attimo farò un esempio chiarificatore).
Ogni ruolo può contenere più singoli debiti; ogni cartella di pagamento può contenere più ruoli ed i successivi atti della riscossione (intimazioni, iscrizioni di ipoteca, fermi ecc.) si possono riferire, ed in genere si riferiscono, a più cartelle di pagamento.
Per esempio, se non pago tre sanzioni per violazioni del codice della strada e non verso una rata di contributi INPS, il Comune ove sono state elevate le contravvenzioni emetterà un ruolo per il recupero delle tre sanzioni e l'INPS emetterà un ruolo per il recupero dei contributi.
I ruoli saranno affidati all'Agente per la Riscossione (in Sicilia, Riscossione Sicilia Spa e nel resto del Paese Agenzia delle Entrate-Riscossione) che mi notificherà una cartella di pagamento.
Questa cartella di pagamento conterrà due ruoli (quello del Comune e quello dell'INPS); il ruolo emesso dal Comune conterrà tre differenti debiti, uno per ognuna delle contravvenzioni, mentre il ruolo dell'INPS conterrà un solo debito.
Si tratterà, quindi, di quattro diversi debiti, tutti contenuti nella medesima cartella di pagamento. I debiti sono indipendenti tra loro, in quanto trovano la loro fonte in cause diverse.
Le tre multe derivano da tre differenti ed indipendenti violazioni del codice della strada, mentre il debito INPS deriva da un mancato pagamento di una rata, ovviamente anch'esso del tutto indipendente rispetto agli altri debiti.
Ognuno di questi debiti sarà costituito dalla somma dovuta per capitale e dalle somme dovute per maggiorazioni. Quindi per ogni singola multa, nonchè per il debito INPS, avrò capitale+maggiorazione e la somma di queste due voci costituisce il singolo debito.
Per i crediti di natura tributaria (IVA, IRPEF ecc.) potrebbe essere presente anche la voce relativa agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Si tratta degli interessi che decorrono dal momento in cui scade il termine per il pagamento al momento in cui la somma viene iscritta a ruolo e sono previsti dall'art. 20 del DPR 602/73.
Ora, è al singolo debito, per come l'ho appena definito, che bisogna guardare per stabilire se lo stesso è da stralciarsi oppure no, e non all'ammontare complessivo del singolo atto (ruolo, cartella ecc.).
Inoltre, il singolo debito deve essere preso in considerazione, al netto delle somme maturate successivamente all'iscrizione a ruolo. Quindi non bisogna tenere in considerazione tutte le somme maturate per interessi di mora successivi alla notifica della cartella di pagamento, nè le somme dovute per aggio (oggi si chiama: "oneri di riscossione") nè quelle dovute per spese per eventuali procedure esecutive e cautelari.
In parole semplici, bisogna guardare esclusivamente alle voci originariamente iscritte a ruolo dall'Ente creditore, escludendo quelle di pertinenza dell'Agente della Riscossione.
Per tornare all'esempio che ho immaginato, se ognuno dei 4 debiti contenuti nella cartella di pagamento ammonta a 900 €, escluse le somme maturate successivamente all'iscrizione a ruolo, la cartella sarà interamente annullata, anche se il suo valore complessivo è superiore ad € 3600.
Inoltre, ribadisco, bisogna guardare all'importo residuo al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L.). Questo significa che se avevo un debito orginario di 4000 € ed ho effettuato nel corso del tempo dei pagamenti parziali, per esempio perchè avevo ottenuto una rateizzazione, e al 24 ottobre 2018 ciò che rimaneva del mio debito (considerate sempre le sole voci che ho indicato prima) era inferiore a 1000 euro, esso sarà stralciato.
Un modo veloce per individuare i singoli debiti, quando si ha davanti un estratto del ruolo, è cercare l'indicazione della partita di ruolo. Ed infatti ogni ruolo è suddiviso in partite; ogni singola partita contiene un singolo debito.
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Le somme versate prima del 24 ottobre 2018 sono definitivamente acquisite quindi non se ne potrà chiedere la restituzione.
Al contrario, le somme versate dopo il 24 ottobre 2018 saranno imputate alle rate da corrispondersi per eventuali altri debiti per i quali era stata precedentemente chiesta la definizione agevolata.
In assenza di debiti oggetto di defizione agevolata, le somme saranno imputate ad altri debiti scaduti o in scadenza.
In assenza anche di questi debiti, le somme saranno rimborsate.
Il rimborso avverrà secondo la procedura prevista dal D.Lgsl n. 112/99 art. 22 commi 1 bis, 1 ter e 1 quater.
Tale procedura prevede che l'Agente della Riscossione notifichi al contribuente una proposta di rimborso, indicandone le modalità. Il contribuente deve accettare entro 3 mesi. Se tale termine spira senza l'accettazione del contribuente, le somme saranno riversate all'Ente creditore.
Tuttavia, il contribuente può sempre richiederne la restituzione all'Ente creditore (cui le somme sono state riversate, e non più all'Agente della Riscossione), entro l'ordinario termine di prescrizione (cioè 10 anni).
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E' mia personale opinione che provvedimenti come quello in esame siano molto pericolosi.
Innanzitutto, infatti, il legislatore sembra confermare ancora una volta che non pagare le tasse conviene. Come dicevo infatti, questo stralcio segue quello del 2013, che ha avuto ad oggetto i debiti sorti prima del 31 dicembre 1999.
A ciò si aggiunga che se, in astratto, la ratio del provvedimento può avere senso (concentrare le risorse su crediti più recenti), nel contesto del susseguirsi dei vari condoni e stralci, essa perde qualsivoglia significato.
Per quale motivo, infatti, chi abbia un debito del 2014, per esempio, non dovrebbe tentare di tirarla per le lunghe qualche altro anno (magari proponendo ricorsi assolutamente dilatori) ed attendere il prossimo stralcio?
Ma il mio disappunto si fonda anche su ragioni più tecniche.
Ed infatti, alcuni degli atti più efficaci di riscossione, come l'iscrizione di ipoteca ed il pignoramento immobiliare, pressuppongono, tra l'altro, che la posizione debitoria complessiva del contribuente superi una certa soglia.
E' evidente, quindi, che se la posizione debitoria complessiva di un dato contribuente dovesse scendere sotto tali soglie per effetto dello stralcio, il provvedimento finirebbe con il rendere più difficile la riscossione anche di debiti che non sono direttamente oggetto di annullamento, perchè più recenti o perchè di importo superiore a 1000 euro.
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