Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Notifica a mezzo posta ed art. 149 cod. proc. civ..



Cassazione Civile, sez. trib., n. 8717 del 10.4.2013

La massima

La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione.

Fatto

La Metro International sp.a. importò da una società con sede in (OMISSIS) lampade a basso consumo energetico ed esibì in dogana certificazione attestante la produzione malese delle lampade, ai fini dell'esenzione dal dazio antidumping imposto alle importazioni della stessa merce proveniente dalla Cina. In esito ad un procedimento di revisione dell'accertamento, l'agenzia delle dogane notificò alla contribuente un avviso di accertamento in rettifica per il recupero dei diritti doganali non pagati, sulla base di un'indagine svolta dall'Agenzia delle dogane, concernente la reale provenienza delle lampade, cinese e non già malese.

La commissione tributaria provinciale adita dalla società accolse il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica, con sentenza ribaltata dalla commissione tributaria regionale, che ha valorizzato i risultati dell'indagine svolta, escludendo la ricorrenza dell'esimente della buona fede.

Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi.

L'agenzia delle dogane non spiega difese.

Diritto

1.- Va preliminarmente rilevato che la ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta. Al riguardo, è principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).

2.- Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) nonchè l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio - in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722 - con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. 8 maggio 2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell'atto di appello; Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).

3. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE - dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013



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