Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Vademecum gestione separata INPS per l'anno 2009 (dichiarazione 2010)



In questi giorni INPS sta inviando delle richieste di pagamento di contributi per iscrizione alla c.d. gestione separata.
Ne abbiamo già parlato qui.

In estrema sintesi, come abbiamo già più volte spiegato, nel nostro (poco liberale) Paese non è consentito al cittadino di percepire redditi da lavoro senza versare contributi previdenziali ad una qualche cassa. Pertanto, chi non fosse iscritto a qualche cassa (o non lo fosse stato in relazione a specifici anni passati) ha l'obbligo di iscriversi alla c.d. gestione separata INPS.
Se non lo fa, l'INPS procede ad iscrizione d'ufficio ed invia una richiesta di pagamento dei contributi, più delle ingenti sanzioni (circa il 40%).

In particolare, in questi giorni stanno arrivando le richieste relative all'anno 2009 (dichiarazione 2010).

Ci limitiamo qui a ribadire alcuni concetti fondamentali che possano servire come vademecum per chi sta ricevendo in questi giorni tali richieste:

  1. Il termine di prescrizione entro il quale INPS deve richiedere il pagamento dei contributi è di 5 anni; inizialmente, INPS riteneva che tale termine decorresse dalla presentazione della dichiarazione.
    Tuttavia, fu smentita dalla giurisprudenza, secondo la quale il termine decorre, come previsto dall'art. 2935 del codice civile, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
    Pertanto il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
    Nel caso dei contributi previdenziali, il pagamento a saldo per un certo anno deve essere effettuato generalmente a giugno dell'anno successivo.
    Per il 2009, il saldo doveva essere versato entro il 16 giugno 2010. Pertanto è dal 16 giugno 2010 che devono contarsi i 5 anni della prescrizione.
    Si arriva così al 16 giugno 2015.
    Ne deriva che, se INPS non ha interrotto la prescrizione entro il 16 giugno 2015, le sue richieste sono estinte per prescrizione.
    E' da precisare però che, a mio parere erroneamente, l'Istituto ritiene che, siccome può chiedersi la rateizzazione delle somme fino a novembre, il termine per il pagamento non sarebbe giugno ma appunto novembre. Secondo la loro interpretazione, quindi, i 5 anni inizierebbero a decorre dal novembre 2010 e non sarebbero quindi ancora spirati.
  2. Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia giunta con il mezzo di una formale notifica, la prescrizione è interrotta nel momento in cui l'atto è affidato al notificatore e non nel successivo momento in cui l'atto è stato ricevuto dal destinatario. Se la richiesta, invece, è giunta attraverso una semplice raccomandata AR, allora si deve tenere in considerazione il giorno della ricezione.
  3. Se la richiesta è inviata attraverso lettera semplice, non raccomandata AR, allora essa non interrompe la prescrizone. Infatti, senza la cartolina di ricevimento, INPS non può dimostrare di avere inviato la richiesta. In questo caso, bisogna stare attenti nella redazione di eventuali istanze ed atti a non ammettere mai, nemmeno implicitamente, di avere ricevuto la richiesta. Tale ammissione, infatti, potrebbe sostituire la cartolina di ricevimento come prova dell'interruzione della prescrizione.
  4. Se si fa parte di quelle categorie che dispongono di una propria cassa, potrebbe essere possibile scegliere di versare i contributi richiesti dall'INPS appunto alla propria cassa. Questa possibilità dipende da cassa a cassa. Per esempio, per gli avvocati, è possibile richiedere, entro 6 mesi dall'iscrizione, la "retrodatazione" della stessa al fine di "coprire" anni passati in cui non si era iscritti ad alcuna cassa e quindi si doveva essere iscritti alla gestione separata.
    Se si vuole optare per una simile soluzione, pertanto, si consiglia di informarsi al più presto con la propria cassa.
  5. Un eventuale ricorso giurisdizionale (per esempio per la prescrizione) va presentato dinanzi al Tribunale territorialmente competente, in funzione di Giudice del Lavoro, entro 40 giorni dalla notifica, con l'assistenza di un avvocato.


Calcolo Termini


Casi specifici
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Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Il termine è di 5gg.

Termine

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Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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