Vademecum gestione separata INPS per l'anno 2009 (dichiarazione 2010)
In questi giorni INPS sta inviando delle richieste di pagamento di contributi per iscrizione alla c.d. gestione separata.
Ne abbiamo già parlato qui.
In estrema sintesi, come abbiamo già più volte spiegato, nel nostro (poco liberale) Paese non è consentito al cittadino di percepire redditi da lavoro senza versare contributi previdenziali ad una qualche cassa. Pertanto, chi non fosse iscritto a qualche cassa (o non lo fosse stato in relazione a specifici anni passati) ha l'obbligo di iscriversi alla c.d. gestione separata INPS.
Se non lo fa, l'INPS procede ad iscrizione d'ufficio ed invia una richiesta di pagamento dei contributi, più delle ingenti sanzioni (circa il 40%).
In particolare, in questi giorni stanno arrivando le richieste relative all'anno 2009 (dichiarazione 2010).
Ci limitiamo qui a ribadire alcuni concetti fondamentali che possano servire come vademecum per chi sta ricevendo in questi giorni tali richieste:
- Il termine di prescrizione entro il quale INPS deve richiedere il pagamento dei contributi è di 5 anni; inizialmente, INPS riteneva che tale termine decorresse dalla presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, fu smentita dalla giurisprudenza, secondo la quale il termine decorre, come previsto dall'art. 2935 del codice civile, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Pertanto il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso dei contributi previdenziali, il pagamento a saldo per un certo anno deve essere effettuato generalmente a giugno dell'anno successivo.
Per il 2009, il saldo doveva essere versato entro il 16 giugno 2010. Pertanto è dal 16 giugno 2010 che devono contarsi i 5 anni della prescrizione.
Si arriva così al 16 giugno 2015.
Ne deriva che, se INPS non ha interrotto la prescrizione entro il 16 giugno 2015, le sue richieste sono estinte per prescrizione.
E' da precisare però che, a mio parere erroneamente, l'Istituto ritiene che, siccome può chiedersi la rateizzazione delle somme fino a novembre, il termine per il pagamento non sarebbe giugno ma appunto novembre. Secondo la loro interpretazione, quindi, i 5 anni inizierebbero a decorre dal novembre 2010 e non sarebbero quindi ancora spirati. - Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia giunta con il mezzo di una formale notifica, la prescrizione è interrotta nel momento in cui l'atto è affidato al notificatore e non nel successivo momento in cui l'atto è stato ricevuto dal destinatario. Se la richiesta, invece, è giunta attraverso una semplice raccomandata AR, allora si deve tenere in considerazione il giorno della ricezione.
- Se la richiesta è inviata attraverso lettera semplice, non raccomandata AR, allora essa non interrompe la prescrizone. Infatti, senza la cartolina di ricevimento, INPS non può dimostrare di avere inviato la richiesta. In questo caso, bisogna stare attenti nella redazione di eventuali istanze ed atti a non ammettere mai, nemmeno implicitamente, di avere ricevuto la richiesta. Tale ammissione, infatti, potrebbe sostituire la cartolina di ricevimento come prova dell'interruzione della prescrizione.
- Se si fa parte di quelle categorie che dispongono di una propria cassa, potrebbe essere possibile scegliere di versare i contributi richiesti dall'INPS appunto alla propria cassa. Questa possibilità dipende da cassa a cassa. Per esempio, per gli avvocati, è possibile richiedere, entro 6 mesi dall'iscrizione, la "retrodatazione" della stessa al fine di "coprire" anni passati in cui non si era iscritti ad alcuna cassa e quindi si doveva essere iscritti alla gestione separata.
Se si vuole optare per una simile soluzione, pertanto, si consiglia di informarsi al più presto con la propria cassa. - Un eventuale ricorso giurisdizionale (per esempio per la prescrizione) va presentato dinanzi al Tribunale territorialmente competente, in funzione di Giudice del Lavoro, entro 40 giorni dalla notifica, con l'assistenza di un avvocato.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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