Rottamazione Cartelle 2016
- Quando si applica e cosa viene sgravato.
- La rateizzazione.
- Cosa succede se c'è un giudizio in corso.
- I termini di decadenza e prescrizione rimangono sospesi, mentre fermo e ipoteca già iscritti rimangono validi.
- Particolarità per le multe stradali.
- Come chiedere la rottamazione.
- Cartelle escluse.
E' appena entrato in vigore il decreto legge n. 193/2016 che all'art. 6 prevede la c.d. rottamazione delle cartelle di cui tanto si è parlato in questi giorni.
Vediamo di preciso come funziona e di cosa si tratta.
Iniziamo col dire che la norma si applica solo ai ruoli consegnati tra il 2000 ed il 2015. Pertanto, non accedono alla rottamazione tutte le somme dovute a Comuni e altri enti che non si avvalgono di Equitalia.
Inoltre, ciò che viene condonato è quanto dovuto a titolo di interessi maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento; gli interessi maturati precedentemente, pertanto, vanno pagati. Egualmente, deve essere pagato l'aggio, cioè la somma dovuta all'agente per la riscossione come compenso per la sua attività, come anche le spese per la notifica della cartella.
Ne risulta che, probabilmente, molti contribuenti rimarranno delusi di fronte all'esiguità delle somme rottamate.
Si può chiedere la dilazione fino ad un massimo di 4 rate; il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
Chi sta già usufruendo di un piano di rateizzazione può accedere a questo nuovo condono, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
In ogni caso, chi non versa una rata, o la paga solo parzialmente o in ritardo, perde il beneficio della rottamazione e dovrà versare l'intero importo originario.
A questa rateizzazione, non si applicano le norme sulla rateizzazione prevista dall'art. 19 del D.p.r. 602/73.
Anche chi ha in corso un contenzioso relativo alle cartelle da rottamare (giudizio pendente in commissione tributaria, per esempio) può aderire al beneficio, ma deve espressamente rinunciare al processo in corso.
Nel momento in cui si fa richiesta di adesione alla rottamazione, i termini di prescrizione e decadenza si sospendono ed Equitalia comunque non potrà dare corso a nuovi atti della riscossione.
Gli atti già posti in essere, invece, rimangono in piedi.
Così, per esempio, se al momento della dichiarazione di adesione, il contribuente era già stato colpito da un fermo amministrativo o da un'ipoteca, questi rimarranno validi ed operativi e potranno essere cancellati solo ed esclusivamente ad avvenuto pagamento delle somme per le quali erano stati emessi.
Non è detto, quindi, che fermo ed ipoteca possano essere cancellati nemmeno con il pagamento della cartella rottamata, perchè se essi si basano anche su ruoli che non sono coinvolti da questo nuovo condono, il contribuente dovrà estinguere anche tali ulteriori debiti per potere ottenere la cancellazione.
Per quanto riguarda, invece, le procedure esecutive vere e proprie (pignoramenti), già iniziate al momento della dichiarazione, esse non possono essere continuate dopo la comunicazione di adesione alla rottamazione, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
I termini di prescrizione e decadenza riprenderanno a correre se il contribuente decade dal beneficio, per esempio perchè non versa una rata.
Per quanto concerne in particolare le multe stradali, le somme rottamate sono quelle relative ad interessi e maggiorazioni previste dall'art. 27 L. 689/81. Questa appena citata è la norma, in base alla quale quanto dovuto per multa stradale aumenta del 10% ad ogni semestre, a partire dal momento in cui la multa diventa esigibile e fino al momento in cui viene trasmesso il ruolo.
Si tratta di somme abbastanza rilevanti e spero proprio (anche se invano) che la norma non abbia conseguenze troppo negative per le casse dei Comuni.
Per avvalersi della rottamazione bisogna consegnare un modulo presso gli uffici di equitalia o inviarlo via email alle caselle in esso indicate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della decreto, cioè entro il 23 gennaio 2017; entro il 24 aprile 2017 Equitalia risponderà, specificando quali somme vengono rottamate e inviando i bollettini di pagamento.
Il modulo può essere scaricato dal sito di Equitalia, cliccando qui.
Infine, la rottamazione non si applica ai seguenti crediti:
- Le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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