Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Rottamazione Cartelle 2016



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Indice:
  • Quando si applica e cosa viene sgravato.
  • La rateizzazione.
  • Cosa succede se c'è un giudizio in corso.
  • I termini di decadenza e prescrizione rimangono sospesi, mentre fermo e ipoteca già iscritti rimangono validi.
  • Particolarità per le multe stradali.
  • Come chiedere la rottamazione.
  • Cartelle escluse.

E' appena entrato in vigore il decreto legge n. 193/2016 che all'art. 6 prevede la c.d. rottamazione delle cartelle di cui tanto si è parlato in questi giorni.

Vediamo di preciso come funziona e di cosa si tratta.

Quando si applica e cosa viene sgravato.

Iniziamo col dire che la norma si applica solo ai ruoli consegnati tra il 2000 ed il 2015. Pertanto, non accedono alla rottamazione tutte le somme dovute a Comuni e altri enti che non si avvalgono di Equitalia.

Inoltre, ciò che viene condonato è quanto dovuto a titolo di interessi maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento; gli interessi maturati precedentemente, pertanto, vanno pagati. Egualmente, deve essere pagato l'aggio, cioè la somma dovuta all'agente per la riscossione come compenso per la sua attività, come anche le spese per la notifica della cartella.
Ne risulta che, probabilmente, molti contribuenti rimarranno delusi di fronte all'esiguità delle somme rottamate.

La rateizzazione.

Si può chiedere la dilazione fino ad un massimo di 4 rate; il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

Chi sta già usufruendo di un piano di rateizzazione può accedere a questo nuovo condono, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
In ogni caso, chi non versa una rata, o la paga solo parzialmente o in ritardo, perde il beneficio della rottamazione e dovrà versare l'intero importo originario.
A questa rateizzazione, non si applicano le norme sulla rateizzazione prevista dall'art. 19 del D.p.r. 602/73.

Cosa succede se c'è un giudizio in corso.

Anche chi ha in corso un contenzioso relativo alle cartelle da rottamare (giudizio pendente in commissione tributaria, per esempio) può aderire al beneficio, ma deve espressamente rinunciare al processo in corso.

I termini di decadenza e prescrizione rimangono sospesi, mentre fermo e ipoteca già iscritti rimangono validi.

Nel momento in cui si fa richiesta di adesione alla rottamazione, i termini di prescrizione e decadenza si sospendono ed Equitalia comunque non potrà dare corso a nuovi atti della riscossione.

Gli atti già posti in essere, invece, rimangono in piedi.
Così, per esempio, se al momento della dichiarazione di adesione, il contribuente era già stato colpito da un fermo amministrativo o da un'ipoteca, questi rimarranno validi ed operativi e potranno essere cancellati solo ed esclusivamente ad avvenuto pagamento delle somme per le quali erano stati emessi.

Non è detto, quindi, che fermo ed ipoteca possano essere cancellati nemmeno con il pagamento della cartella rottamata, perchè se essi si basano anche su ruoli che non sono coinvolti da questo nuovo condono, il contribuente dovrà estinguere anche tali ulteriori debiti per potere ottenere la cancellazione.

Per quanto riguarda, invece, le procedure esecutive vere e proprie (pignoramenti), già iniziate al momento della dichiarazione, esse non possono essere continuate dopo la comunicazione di adesione alla rottamazione, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

I termini di prescrizione e decadenza riprenderanno a correre se il contribuente decade dal beneficio, per esempio perchè non versa una rata.

Particolarità per le multe stradali.

Per quanto concerne in particolare le multe stradali, le somme rottamate sono quelle relative ad interessi e maggiorazioni previste dall'art. 27 L. 689/81. Questa appena citata è la norma, in base alla quale quanto dovuto per multa stradale aumenta del 10% ad ogni semestre, a partire dal momento in cui la multa diventa esigibile e fino al momento in cui viene trasmesso il ruolo.

Si tratta di somme abbastanza rilevanti e spero proprio (anche se invano) che la norma non abbia conseguenze troppo negative per le casse dei Comuni.

Come chiedere la rottamazione.

Per avvalersi della rottamazione bisogna consegnare un modulo presso gli uffici di equitalia o inviarlo via email alle caselle in esso indicate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della decreto, cioè entro il 23 gennaio 2017; entro il 24 aprile 2017 Equitalia risponderà, specificando quali somme vengono rottamate e inviando i bollettini di pagamento.
Il modulo può essere scaricato dal sito di Equitalia, cliccando qui.

Cartelle escluse.

Infine, la rottamazione non si applica ai seguenti crediti:

  • Le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.


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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data dell'udienza.

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Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Il termine è di 5gg.

Termine

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Il termine è di 10gg.

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