La prescrizione delle cartelle di pagamento
- Cartella di pagamento prescrizione decennale o no?
- Come si è sviluppato questo orientamento giurisprudenziale?
- I titoli esecutivi paragiudiziali
- Il "malinteso" del 2004
- Come lavora la Corte di Cassazione?
E' vero che quando la cartella di pagamento non è opposta entro i termini, la prescrizione del diritto diventa decennale?
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016 ha stabilito che la risposta alla domanda è: "decisamente no!".
Nel corso degli anni si è apparentemente sviluppato un orientamento (per lo più da parte della Sezione Lavoro della Corte), per quanto minoritario, in base al quale, quando un atto della riscossione (cartella di pagamento, avviso di accertamento, avviso di addebito INPS) non è opposto entro i termini, esso spiega gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato; tra tali effetti c'è anche quello previsto dall'art. 2953 c.c. in virtù del quale, quando la sentenza passa in giudicato, il diritto in essa riconosciuto si prescrive sempre in 10 anni, anche se la legge prevedeva in origine una prescrizione più breve.
In parole povere, da questo punto di vista, una cartella, un avviso di accertamento o un avviso di addebito INPS, se non sono opposti entro i termini, diventano vere e proprie sentenze passate in giudicato.
Bene, la sentenza delle Sezioni Unite che qui commento, disattende tale orientamento e precisa che:
- Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o di addebito e altri atti della riscossione non sono equiparabili a sentenze passate in giudicato;
- L'art. 2953 c.c. non può essere interpretato analogicamente;
- Pertanto esso non può essere applicato agli atti della riscossione;
- La conseguenza è che, trattasi di crediti INPS, multe stradali, crediti tributari o qualsiasi altra entrata pubblica, se la legge prevede una prescrizione inferiore a quella decennale, tale prescrizione continua ad applicarsi anche se l'atto di accertamento non è stato opposto.
Tanto detto, mi sono sempre chiesto come fosse possibile che i giudici della Corte di Cassazione potessero scrivere nero su bianco mostruosità giuridiche, come certamente è l'equiparare un avviso di accertamento ad una sentenza passata in giudicato.
Ed infatti chiunque legga anche solo di sfuggita l'art. 2953 c.c. ed abbia un conoscenza anche solo superficiale del nostro ordinamento comprende benissimo che la norma si riferisce solo ed esclusivamente alle sentenze, che non è suscettibile di applicazione analogica e che gli atti amministrativi, quali cartelle e avvisi di accertamento, non possono essere equiparati a sentenze nemmeno con supremo sforzo di fantasia.
Le Sezioni Unite soddisfano la mia curiosità ripercorrendo le vicende che hanno portato alla nascita dell'orientamento giurisprudenziale. Ne deriva un quadro, a mio parere, allarmante.
Dalla lettura della sentenza, infatti, si percepisce una sorta di spaccato del modo in cui la Cassazione non raramente emana i suoi provvedimenti, e non è affatto rassicurante.
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Più sopra ho scritto che tale orientamento si è sviluppato apparentemente. In effetti le Sezioni Unite, nel ricostruire il susseguirsi di sentenze, hanno evidenziato come in realtà la Corte non abbia mai realmente maturato l'orientamento in parola, potendosi rinvenire l'equiparazione tra atti di accertamento e sentenze definitive solo ed esclusivamente in una isolata sentenza; e tuttavia notevoli ambiguità, ammette la Corte, nelle motivazioni di diverse sentenze hanno creato grave incertezza presso i giudici di merito.
Aggiungo io che tali incertezze hanno anche consentito agli Enti creditori e ad Equitalia di aggrapparsi a questo apparente orientamento giurisprudenziale per negare legittime richieste di annullamento in autotutela.
Si spera che, adesso, Enti ed Agente per la riscossione cambino atteggiamento.
Vediamo cosa è successo.
Sin dalla sentenza n. 9944 del settembre 1991 la Sez. Lavoro ha delineato il concetto di "titolo esecutivo paragiudiziale", caratterizzato dal fatto che, in caso di mancata opposizione, la situazione giuridica ad esso sottesa diventi definitiva ed incontrovertibile.
Nei primi anni novanta si sono susseguite in particolare tre sentenze di questo tenore; a parte la già citata 9944/91, si registrano la 10269/91 e la 11421/93.
In nessuna di tali sentenze, tuttavia, si è mai stabilito che la mancata opposizione al c.d. titolo esecutivo paragiudiziale abbia anche l'effetto di convertire la prescrizione da breve a decennale.
Una cosa, infatti, è la situazione giuridica sostanziale, altra cosa è il termine di prescrizione.
E' incontestato ed incontestabile che, quando si lascia spirare il termine per opporsi ad un avviso di accertamento, o ad una multa per esempio, non si può più mettere in dubbio nel merito quanto accertato.
Così, per esempio, se non ci si oppone al verbale per superamento dei limiti di velocità, non si può più in alcun modo eccepire che i limiti non sono stati violati.
Ma il regime della prescrizione non viene in alcun modo modificato da quanto sopra; cioè, non essendo tali atti amministrativi equiparabili a delle sentenze passate in giudicato ad essi non si applica l'art. 2953 c.c.
Ciò era perfettamente chiaro ai giudici che hanno scritto le sentenze di inizio anni novanta.
Numerose sentenze successive hanno ripreso i concetti espressi nelle sentenze degli anni novanta senza mai fare confusione tra l'aspetto sostanziale (il merito della vicenda oggetto dell'atto di accertamento "paragiudiziale") e la prescrizione.
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Il malinteso deriva, allora, da una sentenza della Sezione Tributaria, la n. 17051/2004 che, evidenziano le Sezioni Unite, ha dato inconsapevolmente inizio all'orientamento che qui critico.
In particolare, in quella sentenza si legge:
A ben vedere, non si fa alcun cenno all'art. 2953 c.c. ed è per questo che le Sezioni Unite affermano che si è trattato di un inizio inconsapevole.
Ed infatti, come per magia, in alcune sentenze della Sezione Lavoro successive al 2014, che si sono basate su quest'ultima del 2004, si è aggiunto, senza alcuna motivazione logica, un espresso riferimento all'art. 2953 c.c.
In particolare, è stato aggiunto un inciso che recita così: "in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio judicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.".
E' da dire, tuttavia, che solo in una di tali sentenze il principio è stato applicato, in quanto nelle altre si è sempre trattato di obiter dictum eccedente la necessità logico giuridica della decisione e come tale non vincolante.
Si tratta delle sentenze n. 4338/14 e n. 11749/15,
La sentenza nella quale il principio è stato invece applicato è la 5060/16.
Da quanto sopra le Sezioni Unite deducono che l'orientamento è da considerarsi apparente, in quanto in realtà in una sola sentenza il principio è stato applicato.
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Ci sono due elementi interessanti da sottolineare tuttavia; innazitutto il modo in cui la corte spiega lo strafalcione in cui è incorsa la Sezione Lavoro.
Cito dalla sentenza:
Interessante è anche notare che la Corte confessa:
In parole semplici, questo è un esempio lampante di un malfunzionamento della Corte che gli addetti ai lavori conoscono bene, in quanto non è la prima volta che accade.
Un numero elevato di sentenze sono scritte distrattamente, semplicemente copia-incollando stralci di precedenti sentenze, senza un minimo di approfondimento e senza preoccuparsi di comprenderne la ratio.
Le conseguenze sono devastanti per il Paese, in quanto la certezza del diritto è presupposto indispensabile per lo sviluppo economico.
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- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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