Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa
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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.
Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.
In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.
La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.
In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.
Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.
Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.
I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.
Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.
Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.
All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.
Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.
ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.
L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).
Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.
Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.
Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.
All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.
In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.
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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui
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Commenti
INFORMAZIONE
una richiesta di chiarimento. sto complilando il ricorso on line per una multa contestata a roma: dopo 4 anni mi arriva da pagare tramite equitalia una contravvenzione del 2008 di cui mai avevo ricevuto notifica. ad un certo punto, nel modulo, mi si chiede di indicare con linguaggio burocratico contro chi si propone l'opposizione. chi devo indicare? equitalia? il comune droma? i viglia urbani di roma? per timore di sbagliare ho indicato tutti e tre. che mi consigliate?
grazie
Lucio Brunelli
Equitalia ed il
Equitalia ed il Comune.
p.s.
Si prega di non scrivere in maiuscolo.
Rinvio dell'udienza
Egregio Avvocato
buongiorno.
Secondo Lei è legittimo il rinvio della prima udienza su semplice richiesta (con una lettera) del comune ? Ed è normale che il Gdp non mi abbia comunicato il rinvio via email ? (avevo fatto la preiscrizione del ricorso online).
grazie e cordiali saluti
davide
E' tutto legittimo.
E' tutto legittimo.
Contributo unificato
Egregio avvocato,
desideravo porle una domanda riguardo al contributo unificato da pagare per ricorso contro cartella esattoriale per violazione al codice della strada.
Partendo dal presupposo che la causa non supera il valore di 1100 euro e che quindi il contributo da versare sarebbe di 38 euro, mi conferma che è possibile non pagare subito il contributo e aspettare la comunicazione del Giudice di Pace che intima al pagamento entro trenta giorni dal deposito del ricorso?
Tale possibilità è indicata su questa pagina del sito del Ministero di Giustizia (domanda numero 20):
https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=faq&pagina=faq
La ringrazio anticipatamente,
Che sia possibile è ovvio,
Che sia possibile è ovvio, altrimenti non sarebbe scritto nelle "Faq" del sito del Ministero di Giustizia. Tuttavia, quasi sicuramente incontrerà grosse resistenze da parte del cancelliere nell'accettare un ricorso senza contributo unificato. Di fronte ad una sua ferma insistenza, il cancelliere non potrà esimersi dall'accettarlo ugualmente.
Egregio Avvocato, posso fare
Egregio Avvocato, posso fare ricorso al Giudice di Pace poichè (per una multa) non sono stata messa al corrente riguardo l'esistenza dell'atto e della sua notifica in quanto non ho mai ricevuto nella cassetta postale della mia abitazione l'avviso di notifica e neppure una raccomandata A/R. Sarebbe giusto scrivere che la Cassazione con sentenza n. 7815 del 4 aprile 2006 richiamando la sentenza n. 346/1998 prevede l'obbligo di un secondo avviso con raccomandata di ritorno? Grazie
Se la notifica è stata
Se la notifica è stata effettuata a norma dell'art. 140, si sarebbe giusto.
obbligato in solido
Ho deciso di vendere la mia auto ma prima di procedere al passaggio di proprietà ho fatto firmare (ad un acquirente da me conosciuto intenzionato a provare prima la macchina) una dichiarazione di responsabilità circa l'utilizzo della stessa vettura. Tutto questo per due giorni. Successivamente sono venuti i carabinieri a casa e mi hanno fatto firmare come obbligato in solido due verbali di contestazione. Nel primo veniva contestato (al trasgressore che è stato quindi identificato ed ha firmato anche i verbali) l'art. 128 comma 2 CdS mentre nell'altro l'art. 218 comma 6 CdS. Ora
Vorrei sapere perché hanno notificato a me i due verbali (facendomeli firmare come obbligato in solido) nonostante la contestazione sia stata fatta immediatamente all'effettivo trasgressore? Cosa rischio? Devo fare opposizione riportando la dichiarazione di responsabilità? Ho notato, inoltre, che nei verbali ci sono indicati i termini per ricorrere al gdp e prefetto non più validi e cioè 60 giorni dalla notifica! Che comporta ciò in caso di una possibile opposizione? Grazie mille! Dario
Il proprietario è, per legge,
Il proprietario è, per legge, obbligato in solido per il pagamento delle sanzioni. Cioè, l'ente creditore può mettere in esecuzione il verbale anche contro di lui e questo è ciò che rischia. Nel caso in cui fose costretto ad un esborso potrà sempre rivalersi sul conducente.
Se i termini per il ricorso indicati nel verbale non sono corretti, può tentare di impugnare lo stesso, ma è probabile che il giudice ritenga che l'unica conseguenza sia di ritenere il ricorso tempestivo anche se effettuato oltre il trentesimo giorno.
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