Il calcolo dei termini processuali e la sospensione feriale
Quelle che ho spiegato nel precedente articolo sono le regole che si applicano in generale al calcolo di tutti i termini.
Esistono, tuttavia, dei termini particolari ai quali si applicano, in aggiunta alle regole che ho spiegato in quell'articolo, delle regole particolari.
Mi riferisco ai termini processuali.
Si definiscono termini processuali tutti quei termini che riguardano il compimento degli atti del processo.
Per esempio, l'atto di costituzione del convenuto è un atto del processo e pertanto il termine al quale il suo compimento soggiace è un termine processuale.
Non sono processuali tutti quei termini che non riguardano atti del processo.
Così per esempio, il termine di prescrizione non è processuale, perchè ha ad oggetto un atto (la messa in mora, la richiesta di pagamento) che non è processuale, non è un atto di alcun processo. Allo stesso modo, non sono processuali i termini di decadenza previsti dal codice civile o da altre leggi, come per esempio il termine di decadenza in virtù del quale la multa deve essere notificata, nei casi previsti, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
Per il calcolo dei termini non processuali si applicano quindi solo le regole generali che ho spiegato nel precedente articolo , ma non quelle particolari che spiegherò tra poco e che sono riservate ai soli termini processuali.
Per il calcolo dei termini processuali, invece, si applicano sia le regole generali che ho spiegato nel precedente articolo, sia le regole particolari che spiegherò in questo articolo. Pertanto, se non sai come si calcolano i termini in generale, devi prima leggere il precedente articolo, altrimenti rischi di non comprendere tutti i concetti che tratterò in questo articolo.
I termini processuali possono essere catalogati e suddivisi come segue:
In base alla loro funzione all'interno del processo, i termini si suddividono in:
- Termini acceleratori. Dispongono che un certo atto debba essere compiuto entro un certo termine. Esempio: l'appello si può presentare entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.
- Termini dilatori. Dispongono che un certo atto non possa essere compiuto prima di un certo termine. Per esempio, non può fissarsi la prima udienza di comparizione se non siano trascorsi almeno 90 giorni dalla notifica della citazione.
In base alle conseguenze della loro inosservanza, i termini si suddividono in:
- Termini ordinatori. La loro inosservanza non comporta automatica decadenza o illegittimità dell'atto compiuto in ritardo (ma può comportare altre conseguenze negative) e possono essere abbreviati o prorogati dal Giudice, anche d'ufficio. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Tipicamente sono di questo tipo i termini entro i quali il Giudice deve depositare la sentenza. Infatti, anche se tali termini non sono rispettati, la sentenza è perfettamente valida, salvi eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Giudice.
- Termini perentori. La loro inosservanza comporta l'illegittimità dell'atto compiuto in ritardo o l'impossibilità di compierlo. Sono termini quindi stabiliti a pena di decadenza. Non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno su accordo delle parti. Tuttavia, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.
I termini processuali, a differenza di quelli non processuali, sono - generalmente - soggetti alla sospensione feriale.
Quando un termine è sospeso esso non corre durante il periodo della sospensione. E' come se il termine fosse in pausa durante tale periodo e cominci nuovamente a muoversi solo dopo che sia passato il periodo di sospensione.
La sospensione feriale dei termini processuali, in particolare, è un istituto previsto dalla legge in virtù del quale tali termini rimangono sospesi tra il giorno 1 agosto ed il giorno 31 agosto di ogni anno.
Contrariamente alla credenza popolare, la sospensione non è dettata per consentire agli avvocati di andare in ferie e men che meno ai magistrati.
I secondi, infatti, in quanto impiegati pubblici, vanno in ferie secondo norme e criteri propri, mentre gli avvocati, in quanto liberi professionisti, possono andare in ferie quando vogliono.
L'istituto, al contrario, ha lo scopo di assicurare alla persone comuni il giusto diritto alla assistenza e difesa in giudizio.
Ed infatti, se non esistesse il periodo di sospensione feriale, chi avesse bisogno di un avvocato durante il mese di agosto rischierebbe di rimanere senza tutela perchè gli avvocati, sospensione o non sospensione, come tutti gli altri lavoratori generalmente scelgono di andare in ferie nei mesi estivi e spesso ad agosto.
Tanto precisato, vediamo come si calcola in concreto la sospensione feriale.
Bisogna immaginare che i giorni tra l'1 agosto ed il 31 agosto, compresi, non esistano; non siano presenti nel calendario.
Vediamo come in concreto ciò avvenga per i termini a giorni e per quelli a mesi e ad anni.
Quando il termine è a giorni in avanti se, contando i giorni uno per uno, arriviamo al 31 luglio, il prossimo giorno non sarà il 1 agosto, ma il 1 settembre.
Quando il termine è a ritroso, ovviamente, arrivati al 1 settembre, il giorno successivo da contare non sarà il 31 agosto, ma il 31 luglio.
Facciamo degli esempi:
5 giorni in avanti, a partire dal 29 luglio, con sospensione feriale:
- 29 luglio (data iniziale, non si conta)
- 30 luglio (+1)
- 31 luglio (+2)
- 1 settembre (+3)(conto come se i giorni tra il 1 agosto ed il 31 agosto non esistano)
- 2 settembre (+4)
- 3 settembre (+5)
Il mio termine scade in data 3 settembre.
Adesso proviamo con un termine di 5 giorni a ritroso a partire dal 3 settembre:
- 3 settembre (data iniziale, non si conta)
- 2 settembre (-1)
- 1 settembre (-2)
- 31 luglio (-3)(conto come se i giorni tra il 31 agosto ed il 1 agosto non esistano)
- 30 luglio (-4)
- 29 luglio (-5)
Il termine scade il 29 luglio.
Quando il termine è espresso in mesi o anni, bisogna calcolarlo secondo le regole generali già esposte. Fatto il calcolo, se il termine nel suo corso è passato per la sospensione feriale, bisogna aggiungere o sottrarre (a seconda della direzione del termine) 31 giorni alla data che abbiamo ricavato, tante volte quante le volte in cui il termine, nel suo scorrere, è passato per la sospensione. L'aggiunta di questi giorni va effettuata contandoli uno per uno.
Alcuni esempi chiarificatori:
Termine in avanti di 3 mesi a partire dal 15 luglio:
- 15/07 (data iniziale)
- 15/08 (+1 mese)
- 15/09 (+2 mesi)
- 15/10 (+3 mesi)
- Per arrivare al 15/10 il termine è passato per la sospensione 1 volta, quindi devo aggiungere 31 giorni al 15/10. L'aggiunta va fatta contando i giorni uno per uno, quindi:
- 16/10 (+1)
- 17/10 (+2)
- (...)
- 15/11 (+31)
Il termine scade quindi il 15 novembre.
Facciamo l'esempio di un termine a ritroso, di 3 mesi a partire dal 15 ottobre. Questa volta devo sottrarre i 31 giorni.
- 15/10 (data iniziale)
- 15/09 (-1 mese)
- 15/08 (-2 mesi)
- 15/07 (-3 mesi)
- Per arrivare al 15/07 il termine è passato per la sospensione 1 volta, quindi devo sottrarre 31 giorni al 15/07. L'aggiunta va fatta contando i giorni uno per uno, quindi:
- 14/07 (-1)
- 13/07 (-2)
- (...)
- 14/06 (-31)
Il termine che abbiamo immagianto scade il 14 giugno.
Con lo stesso sitema, possiamo calcolare che un termine in avanti di un anno a partire dal 5 marzo 2016 scade il 5 aprile 2017 e se lo calcoliamo a ritroso, sempre dal 5 marzo 2016, arriviamo al 2 febbraio 2015.
Dicevo che bisogna aggiungere 31 giorni quante sono le volte in cui il termine è passato, anche parzialmente, per la sospensione.
Per esempio un termine di 2 anni in avanti, che parte dal 5 marzo 2016 arriva al 5 marzo 2018, quindi è passato per la sospensione per 2 volte e cioè dal 1 al 31 agosto 2016 e dal 1 al 31 agosto 2017.
In questo caso bisogna aggiungere, contandoli uno ad uno, a partire dal 5 marzo 2018, 31 giorni per due volte, cioè 62 giorni.
Nell'aggiungere i giorni potremmo nuovamente passare per la sospensione.
Si immagini il seguente esempio:
Termine di un anno in avanti a partire dal 15 luglio 2016.
In questo caso, arrivato al 15 luglio 2017 devo aggiungere 31 giorni, essendo il termine passato per la sospensione del 1-31 agosto 2016. Ma nell'aggiungere questi giorni, incontro la sospensione del 1-31 agosto 2017.
Anche questa sospensione deve essere presa in considerazione e lo si farà applicando lo stesso sistema di calcolo dei termini a giorni.
Quindi conterò i 31 giorni ad uno ad uno e, arrivato al 31 luglio 2017, il prossimo giorno che conterò non sarà il 1 agosto 2017 ma il 1 settembre 2017.
Il termine immaginato scadrà quindi il 15 settembre 2017.
Una situazione di questo tipo si verificava molto frequentemente quando, fino a qualche tempo fa, il termine di decadenza dall'impugnazione era fissato in un anno (oggi è di 6 mesi).
Quando il termine a mesi o anni non passa per la sospensione nella sua interezza, ma semplicemente scade all'interno di essa, bisogna semplicemente aggiungere o sottrarre 31 giorni, contandoli uno per uno, partendo dalla data che avevamo calcolato e che cade all'interno della sospensione.
Per esempio, 1 mese in avanti dal 15 luglio:
- 15 luglio (data iniziale)
- 15 agosto (+1 mese)
- La data calcolata cade all'interno del periodo di sospensione, quindi aggiungo 31 giorni a partire da essa, contandoli ad uno ad uno:
- 16 agosto (+1)
- 17 agosto (+2)
- (...)
- 15 settembre (+31)
Il termine scade il 15 settembre.
Quando la data iniziale per il calcolo del termine, che sia a giorni, mesi o anni, è compresa all'interno del periodo di sospensione, allora bisogna spostarla al 31 agosto, se il termine è in avanti ed al 1 agosto se il termine è a ritroso.
La data viene spostata al 31 agosto e non al 1 settembre e al 1 agosto e non il 31 luglio, in quanto la sospensione non fa spostare il dies a quo, ma spiega il suo effetto solo ed esclusivamente sullo scorrere del termine (per tutte cfr Cass. civ. 19874 del 14/11/2012).
Così per esempio, un termine di 15 giorni in avanti a partire dal 14 agosto si calcola così:
- Sposto la data iniziale dal 14 agosto al 31 agosto;
- Calcolo normalmente il termine a partire dal 31 agosto e quindi:
- 1 settembre (+1)
- 2 settembre (+2)
- (...)
- 15 settembre
Il termine scade il 15 settembre.
Se lo stesso termine fosse a ritroso:
- Sposto la data iniziale dal 14 agosto al 1 agosto;
- Calcolo normalmente il termine a partire dal 1 agosto e quindi:
- 31 luglio (-1)
- 30 luglio (-2)
- (...)
- 17 luglio
Il termine scade il 17 luglio.
La sospensione processuale non si applica a tutti i termini relativi ad atti processuali, rimanendo infatti escluse alcune tipologie di cause.
Segue un esempio, non esaustivo
- In materia civile, la sospensione feriale non si applica alle seguenti cause:
- Cause di alimenti;
- Procedimenti cautelari;
- Procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
- Procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- Procedimenti di sfratto;
- Procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;
- Procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti;
- Cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;
- Cause aventi ad oggetto rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;
- Cause relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;
-
In generale la sospensione dei termini processuali non si applica poi a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.
- In materia penale, la sospensione non si applica ai seguenti procedimenti:
- Procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell’imputato o del suo difensore;
- Indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata;
- Cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza;
- Procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
- Incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.
- In materia amministrativa non sono soggetti a sospensione i procedimenti per la sospensione del provvedimento impugnato
Se un termine processuale cade in un giorno festivo, si applica la regola generale che - come abbiamo già visto, per tutti i termini, processuali e non - dispone la proroga di diritto al primo giorno non festivo disponibile.
Tuttavia, l'art. 155 comma 5 del codice di procedura civile, dispone che, quando un termine processuale cade di sabato, deve applicarsi la regola che si applica per i giorni festivi, quindi il termine si considererà prorogato di diritto al primo giorno non festivo disponibile.
Lo stesso articolo, però, stabilisce espressamente che, nonostante quanto appena detto, il sabato è da considerarsi giorno lavorativo a tutti gli effetti.
Pertanto, la proroga avviene solo ed esclusivamente se il termine processuale scade esattamente di sabato e non se si arriva al sabato dopo avere già applicato una precedente proroga per giorno festivo. In questo ultimo caso, il termine processuale scade di sabato.
Cioè, se il 2 giugno è venerdì, il termine è prorogato al sabato 3 giugno e non al lunedì 5 giugno.
Seguendo lo stesso ragionamento e la lettera della norma (invero tanto chiara nella sua lettera, quanto oscura nella sua logica, almeno ai miei occhi, come del resto tanti altri parti della mente confusa del nostro legislatore), nei termini a ritroso, se la scadenza cade di domenica essa è di diritto prorogata al sabato.
Tuttavia, è opportuno in questo caso applicare prudenzialmente la norma e fissare come scadenza il venerdì (sempre che sia lavorativo), in quanto esistono sentenze di merito in base alle quali il legislatore avrebbe voluto equiparare in tutto e per tutto il sabato ad un giorno festivo (Tribunale di Milano, ordinanza del 04/05/2007).
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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