Irap e società semplici
Con la recente sentenza n. 7371/16 del 14 aprile 2016, la Corte di Cassazione, a Sez. Unite, ha chiarito che l'IRAP va pagata dalle società semplici e dalle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio in forma associatà di arti e professioni, a prescindere da qualsiasi indagine relativa all'esistenza di una struttura autonoma, organizzata al fine di produrre, scambiare o prestare servizi.
A tale conclusione, le Sez. Un. giungono partendo dal dato letterale della norma.
Ed infatti, il presupposto dell'applicazione dell'IRAP è individuato dall'art. 2 del d.lgs. 446/97
Tale articolo dispone che il presupposto dell'imposizione consiste nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.
Tuttavia, il secondo periodo dell'art. suddetto specifica che l'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
Le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica, costituite per l'esercizio in forma associatà di arti e professioni, rientrano a tutti gli effetti nella categorie delle "società" e pertanto ad esse si applica il secondo periodo dell'art. 2.
Ne consegue che anche per le società semplici e le associazioni non è necessario che il giudice constati in concreto che esse presentano autonoma struttura, perchè ad esse l'IRAP si applica automaticamente ed a prescindere da tutto il resto.
Questo, infatti, significa l'inciso "in ogni caso" presente nel secondo periodo dell'art. in parola.
Segue la massima della Sentenza n. 7371/16 Cass. S.U.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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