Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Notifica via posta in materia tributaria.



Si mette in evidenza l’ordinanza n. 7184 del 12 aprile 2016 con la quale la VI sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, nelle ipotesi di notificazione a mezzo posta di atti tributari senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.

Inoltre, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. la raccomandata cosiddetta «informativa» deve contenere la semplice notizia del deposito dell’atto stesso presso la casa comunale e, per quanto riguarda la notificazione nei confronti di un destinatario irreperibile, non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale risultino tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo della conoscibilità (non della conoscenza effettiva) dell’avviso stesso.

La sentenza richiama la precedente pronuncia n.9111/2012 con la quale la Suprema Corte ha stabilito che, con riferimento alla notifica a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cpc.

Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Sempre con specifico riferimento alle formalità relative alla notifica ai sensi dell’art. 140 cpc, in materia tributaria, già la recente sentenza della Cassazione n. 26864/2014 ha precisato che la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non sostituisce l’atto da notificare, ma contiene solo la notizia del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. n. 890/1982, sicché per la stessa occorre rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.

In particolare, la Suprema Corte ha escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determini la nullità della notificazione. Inoltre, nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cpc, non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo invece da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo della conoscibilità dell’avviso stesso, come stabilito di recente dalla sentenza della Cassazione n. 2959/2013.

Segue il testo dell’ordinanza.

Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2016, (ud. 02/03/2016, dep.12/04/2016), n. 7184

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello, Dott. CARACCIOLO Giuseppe, Dott. CIGNA Mario, Dott. IOFRIDA Giulia, Dott. CONTI Roberto Giovanni

ORDINANZA

sul ricorso 26366-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA contro F.F. e contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI ROMA

IN FATTO E IN DIRITTO


Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio n.285/9/13, depositata il 27.9.2013. Il giudice di appello rigettando l'appello proposto dalla società concessionaria contro la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento indirizzata a F.F., ha ritenuto l'irritualità della notifica della cartella eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Secondo il giudice di appello la ricevuta della raccomandata informativa non conteneva una firma riferibile al destinatario, sicchè doveva escludersi che la stessa contenesse la sottoscrizione della F.. Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 140 c.p.c., della n. 390 del 1982 nonchè del D.M. 9 aprile 2011, artt. 32 e 39. Assume che la CTR non aveva fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di notificazione di atto tributario da parte del concessionario con le forme dell'art. 140 c.p.c..

Con il secondo motivo si deduce, in subordine, la violazione dell'art. 2700 c.c.. La CTR aveva compiuto un accertamento ad essa precluso in ordine a quanto accertato dall'ufficiale postale all'atto della consegna al destinatario.

Il primo motivo, accertata la ritualità della notifica del ricorso, è fondato e assorbe l'esame del secondo.

Giova rammentare che alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Sempre con specifico riferimento alle formalità relative alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in campo tributario Cass. n. 26864/2014 ha precisato che in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poichè non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. (Nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

Si è poi aggiunto che nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, nè, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso - cfr. Cass. n. 2959/2013-.

A tali principi non si è conformato il giudice di appello che, dichiarando la nullità della notificazione della cartella esattoriale effettuata dal messo notificatore ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ha per l'un verso erroneamente ritenuto applicabile la disciplina di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e, per altro verso, ha preteso di condizionare la validità della notificazione alla riferibilità della firma apposta sulla raccomandata di ricevimento al destinatario della stessa, senza invece considerare l'inutilità di siffatta verifica, una volta acclarato il compimento della formalità dell'inoltro al destinatario della raccomandata informativa.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio che pure provvederà alla liquidazione delle spese del vizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2016




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