Notifica della cartella di pagamento e cambio della residenza
Accade spesso che una cartella di pagamento venga notificata nel luogo di residenza che tuttavia, nel frattempo, viene cambiato.
Per verificare la regolarità della notifica occorre verificare se si tratta di una notifica effettuata tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006, ovvero dal 4.7.2006 in poi.
Nel primo caso (notifica effettuata tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006) la variazione di indirizzo ha effetto immediato e la notifica effettuata presso il vecchio indirizzo è nulla.
Con la sentenza n. 360 del 19.12.2003 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’incostituzionalità dell’ultimo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.
La Corte Costituzionale ha precisato che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità nella disciplina delle notificazioni, incontra il limite dell’esigenza di garantire l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998) da parte del soggetto destinatario dell’atto.
Il legislatore può, dunque, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell’amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l’attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’esercizio del suo diritto di difesa.
Pregiudizio che certamente si verifica ove l’anzidetto differimento sia stabilito, come nel caso che ci interessa, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell’atto dinanzi alle commissioni tributarie.
E’ stata dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale norma.
Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.
Nel caso di notifiche effettuate al vecchio indirizzo dopo il 4.7.2006, la normativa di riferimento è il D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ed entrato in vigore il 4.7.2006, il cui articolo 37, al comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale”.
Le notifiche effettuate dopo il 4.7.2006 sono dunque valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione, la cui comunicazione è obbligatoria.
- blog di Avv. Giuliana Mongiovì
- 53652 letture
Commenti
Equitalia :canone abb. radio audizioni anno 2003 (videofonino)
Salve gentilissimo Avvocato,
le scrivo per capire come mai a distanza di ben 10 anni, lo scorso 12 marzo 2013 a seguito del mio nuovo cambio di residenza mi arriva questa cartella esattoriale da parte di Equitalia,dove mi chiede di pagare ben 133,00 per quanto riguarda un abbonamento che ho fatto con la Wind ,nel lontano 2003 .
Rimango basita poichè fino ad oggi ,non ho mai ricevuto nessun sollecito per questa cosa,come invece pare sia scritto nell'atto. Io nel 2003 ho fatto un cambio di residenza dove non ho ricevuto nessuna comunicazione ne al vecchio indirizzo ne al nuovo.Da un anno ne ho fatto un'altro ,sempre nella città di Roma,e arriva questa cartella esattoriale dove leggo che è stata fatta l'iscrizione a ruolo a dicembre 2012.
Scusi l'ignoranza,ma non so cosa voglia dire.. mi spieghi lei gentilmente.
La mia domanda è la seguente: come potrei rispondere a Equitalia x tutelarmi?Oggi io non ho un lavoro,scaduto il mio contratto lavorativo nel 2011 ,sono diventata mamma e tutt'oggi sono in cerca di occupazione,inscritta alle liste di collocamento. Per cui tale somma ,onestamente non ne ho..se anche la dovessi pagare...
Se me la avessero chiesta anni fa,nei tempi giusti,lavorando ...l'avrei pagata senza farmi tante domande..
Oggi no! Sono nei tempi eventualmente per rispondere?Cosa potrei scrivere?
Grazie infinite
Maya
Il canone si prescrive in 10
Il canone si prescrive in 10 anni, quindi il credito non sembra prescritto.
In ogni caso avrebbe dovuto ricevere l'avviso di accertamento. Le consiglio di verificare presso l'ente creditore come e quando è stato notificato l'avviso di accertamento.
Se è stato notificato ad un indirizzo sbagliato (cioè un suo vecchio indirizzo, sempre che lei abbia precedentemente comunicato il cambio di residenza) allora può impugnare la cartella entro 60gg presso la commissione tributaria provinciale competente (il costo del contributo unificato è di 30€).
Grazie Avvocato x avermi
Grazie Avvocato x avermi risposto.
Certo che ho comunicato i cambi che ho fatto,il cambio l'ho fatto ai comuni della VIII circoscrizione (dove ho abitato per 9 anni) e 1 anno fa alla V circoscrizione.Ho avuto gli aggiornamenti sulla patente,fatta dichiarazione dei redditi,ricevuti bonus sociali,ecc... ,ecc.. tutti procedimenti che ti permettono di capire chi 6 e dove risiedi,sbaglio?
Posso muovermi io da sola?Andare di persona x chiedere quanto lei mi ha scritto?
GRazie infinite
Buon lavoro
Maya
Può impugnare la cartella
Può fare tutto da sola.
Può impugnare la cartella entro 60gg presso la commissione tributaria provinciale competente (il costo del contributo unificato è di 30€). Non è necessario avere un avvocato.
ERRATA NOTIFICA
Buongiorno le scrivo per avere delle informazione, le pongo il quesito: giorno 15/5/2013 mi è stata recapitata una cartella esattoriale dell’Equitalia del valore di 5008,51 euro per una omessa dichiarazione del 2006 in quando nel 2007 ero in possesso di 4 CUD, sempre nella stessa cartella vi era scritto che l’Agenzia dell’Entrate in data 07/05/2012 mi aveva notificato l’accertamento. La cosa mi ha incuriosito in quando non ho mai ricevuto nessuna notifica in quella data, sono andata all’Agenzia dall’Entrata ho parlato con l’impiegato responsabile della pratica in cui, lui insisteva ed aveva in suo possesso la relativa notifica, affermando che era rimasta in giacenza. Successivamente ci siamo accorti che lui aveva mandato l’accertamento al vecchio indirizzo cui io non abito più in quando mi ero trasferita in un altro comune in data 05/04/2011 (premetto che nel comune dove abitavo prima avevo lasciato all’ufficio tributi l’indirizzo nuovo per eventuali pendenze). L’impiegato ha chiesto di portargli il certificato di residenza per aggiustare la pratica. La domanda è : la pratica è caduta in prescrizione visto che loro hanno sbagliato a notificare al vecchio indirizzo e quindi sono passati più di 6 anni oppure dovrò pagare solo l’importo della cartella dell’Ang. Dell’ Entrate e non quella di Equitali. Nell’attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti, grazie Gerlando
Mancata Notifica Rigetto Prefetto per Cambio Residenza
Buongiorno avvocato,
le scrivo per un suo parere su una vicenda particolare.
Avverso un verbale per circolazione su zona ZTL a Napoli nonostante l’autovettura esponesse il bollino invalidi ho proposto ricorso al Prefetto di Napoli con le opportune motivazione che lo ha rigettato nei termini. Nel periodo intercorrente tra la data di rigetto che appare in calce all’ingiunzione di pagamento , il 10/12/2012 , e la notifica della stessa ,ho cambiato abitazione il 31/12/2012, registrando correttamente presso il Comune di Napoli e il PRA le variazioni che sono state acquisite , e quindi registrate, entro la data dell’8/02/2013. .
Per questo motivo nel primo invio , il plico dell’ingiunzione di pagamento non mi è stato notificato .
La Polizia Locale, successivamente, sul retro dell’ingiunzione restituita ad essa da parte dell’Ufficio Postale ha apposto una dizione affermando che essa era stata consegnata loro il 10/5/2013, quindi nel termine dei 150 gg .
A partire da questa data avevano accertato l'esatto domicilio con nuovi controlli , e pertanto il termine dei 150 gg si intendeva rinnovato a partire da tale data.
La notifica col messo effettuata il giorno 5/7/2013 è quindi valida ? o devo ritenere che nell’iter ci sia stato qualche “maldestro” tentativo di far rientrare il tutto nei termini per evitare un vizio e quindi la annullabilità?
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Alfonso
Non è stato molto chiaro con
Non è stato molto chiaro con le date... comunque il cambio di residenza è valido nel momento in cui lo comunica all'anagrafe, poco importa l'aggiornamento del pra. Deve essere la polizia municipale a controllare l'anagrafe invece del pra. Quindi se l'ordinanza è stata consegnata alle poste per la notifica il 10/05/13 (così mi sembra di avere capito...) può considerarla fuori termine.
Caro avvocato, avrei bisogno
Caro avvocato,
avrei bisogno di un suo consiglio, è molto importante e urgente. Il 17.06.2013 mi è stato notificata una ingiunzione di pagamento relativamente ad una ipotetica cartella esattoriale. Tale cartella esattoriale, comprensiva sia di una contravvenzione stradale che di una tassa smaltimento rifiuti, dell'importo di circa euro 800,00, mi è stata notificata in data 27.08.2008, a causa di indirizzo errato, alla casa comunale. Ora la domanda è questa, considerato che solo oggi, con la notifica, dell'intimazione di pagamento sono venuta a conoscenza di una cartella di cui non conoscevo l'esistenza, perchè mai recapitatami all'indirizzo esatto, ho il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria competente? secondo lei la notifica è valida? ci sono buone probabilità affinchè possa ottenere qualcosa? e soprattutto, considerato che la cartella fa riferimento sia a tributi comunali che a contravvenzione stradale, entro quali termini posso agire, 60 giorni o 30? La prego cerchi di rispondermi perchè non ho più molto tempo e non so davvero come procedere.
La ringrazio in anticipo per le sue delucidazioni sulla vicenda.
Deve verificare la relata di
Deve verificare la relata di notifica del 2008, questo è l'unico modo per accertare la regolarità della stessa. Se l'indirizzo è errato, nel senso che l'atto è stato inviato ad un indirizzo diverso da quello risultante dai registri, allora la notifica è nulla. Deve impugnare l'intimazione separatamente per ogni debito. Quindi entro 60 giorni con ricorso presso commissione tributaria per i tributi e con l'opposizione all'esecuzione ex 615 cpc senza limiti di tempo presso il GdP per la multa.
Posta ordinari vs sito web
Gentile Avvocato.
Ho un contenzioso, stragiudiziale per il momento, con una compagnia assicurativa
Oggetto del contendere è un sinistro nel quale la mia controparte , attraverso parentele tra gli addetti ai lavori, è riuscita ad ottenere , oltre che la ragione, un risarcimento pesantemente gonfiato.
La compagnia mi ha addebitato il sinistro nell' attestato di rischio e aumentato il premio di un valore superiore al danno reale, e in alternativa, pretende il rimborso del risarcimento gonfiato.
Questa è la versione classica della storia.
Esiste infatti una versione online, nell' area riservata del sito web della compagnia, nella quale sono registrato, che sostiene invece che il sinistri sia stato chiuso " senza seguito" cioè senza responsabili nè risarcimenti.
La prima versione, mi è stata comunicata sempre attraverso missive di posta ordinaria, compreso l' attestato di rischio, mentre per accedere all' area riservata ho dovuto chiedere l' autorizzazione registrandomi sul sito, mi è stato fornito un codice d' accesso che, unitamente ad una password autentica il miei accessi.
Vorrei sapere, anche se mi pare scontato, se le informazioni contenute sul sito siano più importanti e attendibili rispetto a quelle inviatemi per posta semplice, senza alcuna notifica.
Grazie anticipate
Saluti.
Pagine