Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Notifica della cartella di pagamento e cambio della residenza



Accade spesso che una cartella di pagamento venga notificata nel luogo di residenza che tuttavia, nel frattempo, viene cambiato.
Per verificare la regolarità della notifica occorre verificare se si tratta di una notifica effettuata tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006, ovvero dal 4.7.2006 in poi.
Nel primo caso (notifica effettuata tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006) la variazione di indirizzo ha effetto immediato e la notifica effettuata presso il vecchio indirizzo è nulla.
Con la sentenza n. 360 del 19.12.2003 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’incostituzionalità dell’ultimo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.
La Corte Costituzionale ha precisato che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità nella disciplina delle notificazioni, incontra il limite dell’esigenza di garantire l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998) da parte del soggetto destinatario dell’atto.

Il legislatore può, dunque, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell’amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l’attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’esercizio del suo diritto di difesa.
Pregiudizio che certamente si verifica ove l’anzidetto differimento sia stabilito, come nel caso che ci interessa, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell’atto dinanzi alle commissioni tributarie.
E’ stata dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale norma.
Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.
Nel caso di notifiche effettuate al vecchio indirizzo dopo il 4.7.2006, la normativa di riferimento è il D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ed entrato in vigore il 4.7.2006, il cui articolo 37, al comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale”.
Le notifiche effettuate dopo il 4.7.2006 sono dunque valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione, la cui comunicazione è obbligatoria.



Commenti

 Salve gentilissimo Avvocato,

le scrivo per capire come mai a distanza di ben 10 anni, lo scorso 12 marzo 2013 a seguito del mio nuovo cambio di residenza mi arriva questa cartella esattoriale da parte di Equitalia,dove mi chiede di pagare ben 133,00 per quanto riguarda un abbonamento che ho fatto con la Wind ,nel lontano 2003 .

Rimango basita poichè fino ad oggi ,non ho mai ricevuto nessun sollecito per questa cosa,come invece pare sia scritto nell'atto. Io nel 2003 ho fatto un cambio di residenza  dove non ho ricevuto nessuna comunicazione ne al vecchio indirizzo ne al nuovo.Da un anno ne ho fatto un'altro ,sempre nella città di Roma,e arriva questa cartella esattoriale dove leggo che è stata fatta l'iscrizione a ruolo a dicembre 2012.

Scusi l'ignoranza,ma non so cosa voglia dire.. mi spieghi lei gentilmente.

La mia domanda è la seguente: come potrei rispondere a Equitalia x tutelarmi?Oggi io non ho un lavoro,scaduto il mio contratto lavorativo nel 2011 ,sono diventata mamma e tutt'oggi sono in cerca di occupazione,inscritta alle liste di collocamento. Per cui tale somma ,onestamente non ne ho..se anche la dovessi pagare...

Se me la avessero chiesta  anni fa,nei tempi giusti,lavorando ...l'avrei pagata senza farmi tante domande..

Oggi no! Sono nei tempi eventualmente per rispondere?Cosa potrei scrivere?

Grazie infinite 

Maya

 

Il canone si prescrive in 10 anni, quindi il credito non sembra prescritto.

In ogni caso avrebbe dovuto ricevere l'avviso di accertamento. Le consiglio di verificare presso l'ente creditore come e quando è stato notificato l'avviso di accertamento.

Se è stato notificato ad un indirizzo sbagliato (cioè un suo vecchio indirizzo, sempre che lei abbia precedentemente comunicato il cambio di residenza) allora può impugnare la cartella entro 60gg presso la commissione tributaria provinciale competente (il costo del contributo unificato è di 30€).

 Grazie Avvocato x avermi risposto.

Certo che ho comunicato i cambi che ho fatto,il cambio l'ho fatto ai comuni della VIII  circoscrizione (dove ho abitato per 9 anni) e 1 anno fa alla  V circoscrizione.Ho avuto gli aggiornamenti sulla patente,fatta dichiarazione dei redditi,ricevuti bonus sociali,ecc... ,ecc.. tutti procedimenti che ti permettono di capire chi 6 e dove risiedi,sbaglio?

Posso muovermi io da sola?Andare di persona x chiedere quanto lei mi ha scritto?

GRazie infinite

Buon lavoro

Maya 

 

Può fare tutto da sola.

Può impugnare la cartella entro 60gg presso la commissione tributaria provinciale competente (il costo del contributo unificato è di 30€). Non è necessario avere un avvocato.

Buongiorno le scrivo per avere delle informazione, le pongo il quesito: giorno 15/5/2013 mi è stata recapitata una cartella esattoriale dell’Equitalia del valore di 5008,51 euro per una omessa dichiarazione del 2006 in quando nel 2007 ero in possesso di 4 CUD, sempre nella stessa cartella vi era scritto che l’Agenzia dell’Entrate in data 07/05/2012 mi aveva notificato l’accertamento. La cosa mi ha incuriosito in quando non ho mai ricevuto nessuna notifica in quella data, sono andata all’Agenzia dall’Entrata ho parlato con l’impiegato responsabile della pratica in cui, lui insisteva ed aveva in suo possesso la relativa notifica, affermando che era rimasta in giacenza. Successivamente ci siamo accorti che lui aveva mandato l’accertamento al vecchio indirizzo cui io non abito più in quando mi ero trasferita in un altro comune in data 05/04/2011 (premetto che nel comune dove abitavo prima avevo lasciato all’ufficio tributi l’indirizzo nuovo per eventuali pendenze). L’impiegato ha chiesto di portargli il certificato di residenza per aggiustare la pratica. La domanda è : la pratica è caduta in prescrizione visto che loro hanno sbagliato a notificare al vecchio indirizzo e quindi sono passati più di 6 anni oppure dovrò pagare solo l’importo della cartella dell’Ang. Dell’ Entrate e non quella di Equitali. Nell’attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti, grazie Gerlando


Buongiorno avvocato,

 

le scrivo per un suo parere su una vicenda particolare.

 

Avverso un verbale per circolazione su zona ZTL a Napoli nonostante l’autovettura esponesse il  bollino invalidi ho proposto ricorso al Prefetto di Napoli con le opportune motivazione che lo ha rigettato nei termini. Nel periodo intercorrente tra la data di rigetto che appare in calce all’ingiunzione  di pagamento , il 10/12/2012 ,  e la notifica  della stessa ,ho cambiato abitazione il 31/12/2012, registrando correttamente presso il Comune di Napoli e il PRA le variazioni che sono state acquisite , e quindi registrate, entro la data dell’8/02/2013. .

Per questo motivo nel primo invio , il  plico dell’ingiunzione di pagamento non mi è stato  notificato .

La Polizia Locale, successivamente,  sul retro dell’ingiunzione restituita ad essa da parte dell’Ufficio Postale ha apposto una dizione affermando che essa era stata consegnata loro il  10/5/2013, quindi nel termine dei 150 gg .

A partire da questa data avevano accertato l'esatto domicilio con nuovi controlli , e pertanto il termine dei 150 gg si intendeva rinnovato a partire da tale data.

La notifica col messo effettuata  il giorno 5/7/2013 è quindi valida ? o devo ritenere che nell’iter ci sia stato qualche “maldestro” tentativo di far rientrare il tutto nei termini per evitare un vizio e quindi la annullabilità?

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

Alfonso

 

Non è stato molto chiaro con le date... comunque il cambio di residenza è valido nel momento in cui lo comunica all'anagrafe, poco importa l'aggiornamento del pra. Deve essere la polizia municipale a controllare l'anagrafe invece del pra. Quindi se l'ordinanza è stata consegnata alle poste per la notifica il 10/05/13 (così mi sembra di avere capito...) può considerarla fuori termine.

Caro avvocato,

avrei bisogno di un suo consiglio, è molto importante e urgente. Il 17.06.2013 mi è stato notificata una ingiunzione di pagamento relativamente ad una ipotetica cartella esattoriale. Tale cartella esattoriale, comprensiva sia di una contravvenzione stradale che di una tassa smaltimento rifiuti, dell'importo di circa euro 800,00, mi è stata notificata in data 27.08.2008, a causa di indirizzo errato, alla casa comunale. Ora la domanda è questa, considerato che solo oggi, con la notifica, dell'intimazione di pagamento sono venuta a conoscenza di una cartella di cui non conoscevo l'esistenza, perchè mai recapitatami all'indirizzo esatto, ho il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria competente? secondo lei la notifica è valida? ci sono buone probabilità affinchè possa ottenere qualcosa? e soprattutto, considerato che la cartella fa riferimento sia a tributi comunali che a contravvenzione stradale, entro quali termini posso agire, 60 giorni o 30? La prego cerchi di rispondermi perchè non ho più molto tempo e non so davvero come procedere.

La ringrazio in anticipo per le sue delucidazioni sulla vicenda.  

Deve verificare la relata di notifica del 2008, questo è l'unico modo per accertare la regolarità della stessa. Se l'indirizzo è errato, nel senso che l'atto è stato inviato ad un indirizzo diverso da quello risultante dai registri, allora la notifica è nulla. Deve impugnare l'intimazione separatamente per ogni debito. Quindi entro 60 giorni con ricorso presso commissione tributaria per i tributi e con l'opposizione all'esecuzione ex 615 cpc senza limiti di tempo presso il GdP per la multa.

 Gentile Avvocato.

Ho un contenzioso, stragiudiziale per il momento, con una compagnia assicurativa

Oggetto del contendere è un sinistro  nel quale la mia controparte , attraverso parentele tra gli addetti ai lavori, è riuscita ad ottenere , oltre che la ragione, un risarcimento pesantemente gonfiato.

La compagnia mi ha addebitato il sinistro nell' attestato di rischio e aumentato il premio di un valore superiore al danno reale, e in alternativa, pretende il rimborso del risarcimento gonfiato.

Questa è la versione classica della storia.

Esiste infatti una versione online, nell' area riservata del sito web della compagnia, nella quale sono registrato, che sostiene invece che il sinistri sia stato chiuso " senza seguito" cioè senza responsabili nè risarcimenti.

La prima versione, mi è stata comunicata sempre attraverso missive di posta ordinaria, compreso l' attestato di rischio, mentre per accedere all' area riservata ho dovuto chiedere l' autorizzazione registrandomi sul sito, mi è stato fornito un codice d' accesso che, unitamente ad una password autentica il miei accessi.

Vorrei sapere, anche se mi pare scontato, se le informazioni contenute sul sito siano più importanti e attendibili rispetto a quelle inviatemi per posta semplice, senza alcuna notifica.

Grazie anticipate 

Saluti.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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