Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Notifica della cartella di pagamento e cambio della residenza



Accade spesso che una cartella di pagamento venga notificata nel luogo di residenza che tuttavia, nel frattempo, viene cambiato.
Per verificare la regolarità della notifica occorre verificare se si tratta di una notifica effettuata tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006, ovvero dal 4.7.2006 in poi.
Nel primo caso (notifica effettuata tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006) la variazione di indirizzo ha effetto immediato e la notifica effettuata presso il vecchio indirizzo è nulla.
Con la sentenza n. 360 del 19.12.2003 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’incostituzionalità dell’ultimo comma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.
La Corte Costituzionale ha precisato che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità nella disciplina delle notificazioni, incontra il limite dell’esigenza di garantire l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del diritto di difesa (sentenza n. 346 del 1998) da parte del soggetto destinatario dell’atto.

Il legislatore può, dunque, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell’amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l’attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’esercizio del suo diritto di difesa.
Pregiudizio che certamente si verifica ove l’anzidetto differimento sia stabilito, come nel caso che ci interessa, per un periodo di tempo (sessanta giorni) non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell’atto dinanzi alle commissioni tributarie.
E’ stata dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale norma.
Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.
Nel caso di notifiche effettuate al vecchio indirizzo dopo il 4.7.2006, la normativa di riferimento è il D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06 ed entrato in vigore il 4.7.2006, il cui articolo 37, al comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale”.
Le notifiche effettuate dopo il 4.7.2006 sono dunque valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione, la cui comunicazione è obbligatoria.



Commenti

Buongiorno Avvocato,

in data 11/07/2012 mi è stato contestato un verbale alla guida della macchina aziendale: non ho provveduto al pagamento del verbale entro 60 giorni, attendendo la cartella di pagamento. Al momento della contestazione, i vigili, nonostante il foglio di variazione della residenza, hanno indicato il precedente indirizzo. A tutt'oggi, non ho ricevuto alcuna comunicazione di riscossione, né mi risulta sia stato inviato al precedente domicilio. Essendo passati 15 mesi dall'accertamento, dopo quanti mesi sarà prescritto il pagamento.
Cordialmente

Buongiorno, tra 3 giorni scadono i termini entro i quali posso oppormi all'ingiunzione di pagamento che mi è arrivata.
La mia domanda è questa: da qualche mese ho cambiato residenza, ed il comune dal quale provenivo mi ha inviato l'ingiunzione di pagamento, ma al mio vecchio indirizzo e non a quello attuale, benchè io abbia provveduto ben in tempo a darne comunicazione, anzi per verificare ciò sono andata nel comune attuale a chiedere in quale data il comune avesse provveduto a segnalare la variazione di residenza al comune vecchio, e mi hanno risposto che è dal 1° agosto che il vecchio comune sa che io ora risiedo lì; nonostante ciò, l'ingiunzione mi è arrivata alla vecchia residenza dove abitano i miei...io posso oppormi al pagamento visto che hanno commesso un errore nei dati? Nonostante le NOTIFICHE siano corrette ma l'INGIUNZIONE è arrivata all'indirizzo sbagliato, posso oppormi alla stessa?

Grazie in anticipo!!

Nel momento in cui propone il ricorso sana le notifiche.
Quindi non ha senso farlo, se non ci sono motivi di merito.

Buongiorno Avvocato e grazie per i preziosi consigli che da a tutti noi.
Le espongo la mia questione.
Ho un contenzioso con l'agenzia delle entrate che mi contesta dei movimenti relativi all'anno 2009 (redditometro).
Dopo tutti gli incontri preliminari, mi è stata spedita una raccomandata il 23-12-2014 contenente (molto presumibilmente) l'accertamento ed i termini di pagamento. Tale raccomandata è stata però spedita al mio vecchio indirizzo di residenza, ove risiedono i miei genitori.
Faccio presente che:

  1. Il cambio di residenza è stato da me effettuato il 05 nov 2014;
  2. In data 05 Dic 2014 un agente della Polizia Municipale ha verificato la mia presenza nella nuova abitazione;
  3. Alla vecchia residenza non è presente nessun riferimento a me riconducibile (Nome sul citofono o sulla cassetta postale, ...);
  4. Al momento della tentata consegna da parte del postino, in casa dei miei genitori non c'era nessuno, nessuno ha ritirato nulla né ha firmato nulla;
  5. L'avviso di giacenza recita Destinatario Assente e non, come dovrebbe essere, indirizzo errato o simili;
  6. Non è mai arrivato il secondo avviso/cartolina che dovrebbe essere spedito dalle poste sia a me che all'agenzia a seguito della assenza;
  7. Ad oggi la raccomandata è ancora in giacenza perchè, formalmente, io non sono mai venuto a conoscenza della sua esistenza perchè alla mia nuova residenza non è arrivato alcun avviso.

Non è chiaro quando lei abbia comunicato questo cambio di residenza. Al punto 1) dice "effettuato" che non significa anche "comunicato"
E al punto 2 dice che un vigile urbano lo ha accertato, ma questo non impedisce che sia stato comunicato anche molto tempo prima.

Prenda la data alla quale ha comunicato il cambio di residenza. E da quella conti 30 giorni. Prima dello scadere di questi, la notifica poteva essere effettuata alla vecchia residenza. Dopo, non più.

I punti 3 e 4 sono irrilevanti.

Il punto 5 è coerente con la situazione. Infatti se hanno notificato li è perchè quello per loro è l'indirizzo corretto.

Punto 7: Può passare anche un po' di tempo prima che l'avviso di giacenza sia inviato. Resta il fatto che tale invio deve essere effettuato e prima che sia effettuato non si può formalizzare alcuna notifica.

Punto 8: Anche questo coerente con la situazione.

Consideri, ovviamente, che se l'avviso viene inviato alla vecchia residenza e lei ricorre entro i termini, che la residenza fosse corretta o meno, lei sana la notifica.

Le consiglio quindi in ogni caso di basare un eventuale ricorso sul merito della sua posizione più che su questioni relative alla notifica.
Saluti.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

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