Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

egregio avvocato
ho già scritto qualche giorno fa ma non riesco piu a trovare la domanda ,
le scrivo per chiederle qualche chiarimento in merito alla prescrizione del bollo auto nella regione sardegna.
Qualche giorno fa e dopo nove anni di silenzio da parte di equitalia ho ricevuto una cartella esatoriale relativa al pagamento di alcuni bolli auto e precisamente :
1 del 97 con notifica 2003
1 del 2002 con notifica del 2008
1 del 2005 con notifica del 2010
1 del 2006 con notifica del 2011
per il resto silenzio assoluto senza solleciti o interruzioni dentro i tre anni per tutti i bolli.
Equitalia conferma il silenzio , ergo penso: non essendoci stata alcuna interruzione i bolli sono prescritti figuriamoci quello del 97 con notifica 2003 e nuova cartella dopo 9 anni ( giugno 2012).
Col mio carico di illusioni vado da equitalia e il gentile impiegato ( veramente disponibile ) mi spiega che i bolli non sono per niente prescritti neanche quello del 97 . ed ecco perchè : nelle regioni a statuto speciale come la Sardegna il bollo auto non è una semplice tassa di possesso auto ma un più nobile tributo erariale , ne consegue che :la prescrizione dell'accertamento è di 5 anni, con l'iscrizione a ruolo e la relativa notifica con cartela esatoriale (fatta ovviamente prendendo come data quella dell'accertamento o sollecito o qualsiasi altra comunicazione che interrompe la prescrizione )la prescrizione essendo in Sardegna un tributo erariale non è di tre anni come nelle comuni regioni ma 10 anni .con buona pace del mio bollo del 97 notificato nel 2003 e quindi esigibile fino al 2013.con la cartella arrivata a luglio del 2012 l'esigibilità del bollo ( o meglio tributo erariale ) passa al 2022. Morale quando anche avessi pagato, ma non avendo più la ricevuta , sicuramente buttata 5 o se anni dopo . non posso dimostrarne il pagamento e non posso oppormi o contestare la cartella.
le chiedo è leggittimo tutto questo ,ma di fronte alla legge tutti i cittadini italiani non dovrebbero avere gli stessi diritti e doveri? Per quale leggittima norma un cittadino di una regine ordinaria si vede prescritto un bollo dopo tre anni( o quattro compreso l'anno in cui doveva avvenire il pagamento ) mentre io in sardegna devo aspettare 10 anni ? e poi che congruenza e uguali diritti ci sono in italia se da una parte la stessa tassa è considerata in modo differente in base alla regione . cioè nele regioni ordinarie il bollo è una semplice tassa di possesso auto e segue le norme relative a quela tipologia di tasse , mentre nelle regioni a statuto speciale è considerato un tributo erariale cioè simile all'irpef, iva ecc. e segue le relative norme di tutti i tributi simili.
é giusto e leggittimo tutto questo ?
Giuseppe

Come disposto dalla Corte Costituzionale, le regioni non possono modificare il termine di prescrizione del bollo auto, come specificato all'interno dell'articolo.

Egregio Avvocato;

Sono Ivan e le scrivo da Napoli.

Avrei bisogno di un suo parere in merito ad una questione nata proprio oggi 18\04\2013.

Mi e' giunto nella cassetta postale un "Avviso di Giacenza" relativo ad una cartella esattoriale

di Equitalia(mi chiedo gia' se questo sia un procedimento adeguato,il postino non mi ha chiesto nemmeno una firma per ricevuta)

Vado alla posta e ritiro l'intero plico.Al suo interno vi e' una richiesta di pagamento del bollo auto dell'anno 2008.

Informandomi un po' sul suo sito leggevo di prescrizione dello stesso partendo dall'anno successivo fino ai successivi 3.

Perdonandomi l'ignoranza in materia,questo vorrebbe dire che posso presentare ricorso?

E' cambiato qualcosa o posso ritenere l'imposta caduta in prescrizione?

La ringrazio di cuore per l'attenzione e attendendo una sua cortese risposta le invio i miei piu' cordiali saluti

Ivan

 

 

buongiorno
ho ricevuto dalla gec per conto della regione piemonte avviso di accertamento violazione in merito all'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2007 e 2008( vi è richiamo alle rispettive scadenze che sono 4/2008 e 4/2009), ribadisco di non avere mai ricevuto alcuna notifica e nel documento non c'è nessun riferimento a notifiche ma solo " a seguito di verifiche effettuate presso gli archivi della tassa automobilistica" senza date. se non ho capito male le tasse imputatemi sono da considersi prescritte, e se si come posso fare per comunicare l'avvenuta prescrizione?
ringrazio anticipatamente

Da quello che racconta, le imposte potrebbero essere prescritte. Per fare valere le sue ragioni deve impugnare l'atto che le è arrivato presso la commissione tributaria provinciale competente, entro 60 giorni dal ricevimento.

Buonasera avvocato,
nel ringraziarla anticipatamente per l'aiuto che dona a tutti noi volevo porgerle il mio caso; il 20/04/2009 acquistai in Calabria da un rivenditore un'auto di importazione tedesca.
Quando acquistai l'auto ero residente in Sardegna ma dopo circa 1 mese dalla data dell'acquisto spostai la mia residenza per l'appunto in Calabria.Dopo circa 2 mesi cambiai nuovamente la mia residenza in Umbria (la mia attuale regione di residenza) ma nel mese di settembre vendetti l'auto a un privato.
All'epoca informai il nuovo acquirente del mancato pagamento della tassa di possesso e sinceramente non so se il nuovo acquirente procedette o meno con la regolarizzazione dell'imposta.
Oggi 25/10/2012 mi è arrivato dalla regione Calabria un atto di accertamento con contestuale irrogazione di sanzione che dice in breve che devo versare alla scrivente la somma di € 254 per il mancato pagamento dell'imposta di Bollo auto.
Nella lettera sono anche elencati i casi per i quali è possibile avviare una istanza per il riesame tra le quali sono presente anche:
Punto "B7 trasferimento in altra regione"
Punto "B2 ha venduto il veicolo in data"
Io avvocato vorrei sapere che mi consiglia di fare, se sussistano le condizioni per non effettuare il pagamento dell'imposta o se è preferibile evitare e quindi procedere con il pagamento.
grazie mille
coriali saluti

buongiorno avvocato oggi ho ricevuto una notifica di pagamento del bollo scaduto nel 2007 primma d'ora non ho mai ricevuto niente volevo sapere se sono obbligata a pagarlo oppure e andato in prescrizzione? grazie in attesa di un vostro riscronto le porgo i miei cordiali saluti

Se non ha ricevuto nulla dal 2007, il bollo è precritto. Per far valere la prescrizione deve impugnare la cartella di pagamento presso la Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Le consiglio comunque di verificare presso l'ente creditore che non le sia veramente stato notificato qualcosa.

Buongiorno avvocato,
oggi ho ricevuto la notifica del pagamento di un bollo auto del 2007.
Intanto, le dico che, qualora me lo avessero notificato, lo hanno fatto sicuramente mettendo la notifica nella buca della posta,questo perchè per problemi di salute, non vado mai a ritirare le raccomandate.
Le scrivo quanto mi si notifica:
pagamento omesso n........ notificato il 20/08/2010 targa..... veicolo... autovettura anno 2007
reso esecutivo in data 27/12/2011
anno di rif cod. tributo Descrizione Importo

1 2007 1B66 Tassa automobilisticanart.17 .....
legge 449/97
categoria veicolo autovettura .....

2 2007 1B67 Tassa automobilisticanart.17 ......
legge 449/97
categoria veicolo autovettura .....

3 2007 1B68 Tassa automobilisticanart.17 .....
legge 449/97
categoria veicolo autovettura

4 2007 1D35 Tassa automobilisticanart.17 ......
legge 449/97
categoria veicolo autovettura

Devo pagare?
Grazie in anticipo per la risposta.
Eliana

Non basta immaginare che forse la notifica è avvenuta con immissione nella cassetta delle lettere, deve VERIFICARE in maniera precisa come e quando le è stato notificato l'avviso di accertamento, recandosi presso l'ente creditore e chiedendo di visionare la relata di notifica.

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Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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