Nullità notifica e sanatoria
Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 1238 del 22.1.2014
La massima
La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto. (Così statuendo, la S.C., riformando, sul punto,la sentenza impugnata, ha escluso che la impugnazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione dell'importo risultante da un avviso di accertamento fosse idonea a sanare la nullità della notifica di quest'ultimo atto).
Fatto
La srl. Adolfo Moscatelli propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, rigettandone l'appello, nel giudizio introdotto con l'impugnazione della cartella esattoriale emessa sulla base di un avviso di accertamento ai fini dell'IRFEG e dell'ILOR, in ordine al quale deduceva la nullità della notificazione, ha ritenuto infondate le doglianze del contribuente in ordine alla notificazione del detto avviso per essere stato questo consegnato a soggetto appositamente delegato dal legale rappresentante della società proprio per tale incombente onde non si comprende come possa successivamente la parte dedurne la nullità alla quale, a tutto concedere, avrebbe dato causa o quanto meno concorso essa stessa. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Diritto
I. Con il primo motivo la società contribuente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 145 cod. proc. civ. e del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 600, art. 60 assume che la notificazione dell'avviso di accertamento "effettuata nei pressi dell'ufficio postale nelle mani del sig. M.C. in qualità di nipote del legale rappresentante della srl Adolfo Moscatelli", e quindi "la notificazione dell'atto ad un parente del legale rappresentante in luogo diverso dalla residenza, dal domicilio o dalla dimora di quest'ultimo, addirittura senza l'osservanza della procedura prevista dall'art. 145 c.p.c.", renderebbe la notifica nulla e, per l'effetto, renderebbe "illegittima l'iscrizione a ruolo che funge da atto impositivo notificato oltre i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43".
Il motivo è fondato, ove si consideri che, secondo il principio affermato da questa Corte, "per la validità della notificazione a persona giuridica, secondo le previsioni dell'art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi come "incaricata della ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario, che non ricorre quando la persona venga trovata in un appartamento diverso da quello in cui è ubicato l'ente, ancorchè nel medesimo stabile" (Cass. n. 12864 del 2012).
La nullità della notificazione dell'atto impositivo, si è in proposito chiarito, può "ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, il quale, postulando che alla notifica invalida abbia fatto comunque seguito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato, ma non certo dall'impugnazione di un atto diverso, che - come nella specie - nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto: in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la notifica della cartella esattoriale emessa nei confronti di un'associazione non riconosciuta per la riscossione dell'importo risultante da un avviso di accertamento asseritamente definitivo fosse idonea a sanare la nullità della notifica di quest'ultimo atto, eseguita direttamente presso il legale rappresentante della medesima associazione" (Cass. n. 115849 del 2006).
L'esame del secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata, e del terzo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine al quantum della pretesa tributaria alla base della cartella, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200, oltre ad Euro 200 per esborsi.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014
- blog di Avv. Giuliana Mongiovì
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