Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

 buongiorno, Avv. Mongiovi

volevo sapere quale data fa fede nella notifica di una cartella esattoriale.

la ringrazio anticipatamente.

Dipende dalla modalità di perfezionamento della notifica.
Trova tutto spiegato qui:

http://www.studiolegalemongiovi.it/notifica_cartella_di_pagamento.html

e qui:

http://www.studiolegalemongiovi.it/la_notifica_degli_atti.html

Nel mese di dicembre scorso mi è stata notificato un accertamento per bollo auto non pagato anno 2009 di un'autovettura (intestata a mia madre, defunta nel dicembre del 1999), della quale ne io ne i miei fratelli abbiamo notizie del possessore. Naturalmente la prima cosa che ho fatto è la cancellazione al PRA il 18 dicembre 2012. Per quanto riguarda i bolli dal 2009 al 2011 è cosa certa che se notificati li dovrò pagare. La mia domanda è se dovrò pagare il 2012 e gli anni precedenti al 2009) Grazie

BUONGIORNO AVVOCATO.

IN DATA 03/01/2013 HO RITIRATO UNA RACCOMANDATA INVIATA DALLA REGIONE CONTENTE UN AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI PER OMISSIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DA VERSARE ENTRO GENNAIO 2009 CON SCADENZA DICEMBRE 2009.

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DELLA REGIONE RIPORTA LA DATA DEL 17.12.2012 MA IO LA RACCOMANDATA L'HO RICEVUTA IL 03.01.2013, QUINDI OLTRE LA FINE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI DOVEVA ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO.

SECONDO LEI CI SONO GLI ESTREMI PER LA PRESCRIZIONE DEL BOLLO? FA FEDE LA DATA RIPORTATA SULL'AVVISO DI ACCERTAMENTO (17.12.2012) OPPURE LA DATA DEL MIO RITIRO (03.01.2013)?

LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LA RISPOSTA CHE RIUSCIRA' A DARMI.

CORDIALI SALUTI.

 

 

 

 

 

Ai fini dell'interruzione della prescrizione, nel caso di lettera raccomandata, fa fede la ricezione. Verifichi comunque la legislazione regionale come puntualmente indicato nella guida qui sopra. E' probabile, infatti, che il termine di prescrizione della sua regione sia superiore a 3 anni.

Salve. Sono nella stessa identica situazione di Laura:bollo da pagare entro gennaio 2009 con scadenza dicembre 2009, l'avviso porta la data 17/12/12,ma raccomandata ritirata il 04/01/2013....La regione mi risponde, che ai fini della prescrizione non conta la data nella quale avevo ritirato la raccomandata, ma quando l'avviso di accertamento era stato consegnato alle poste..Le chiedo a questo punto: a quale data devo fare riferimento?? E come devo procedere?

Grazie mille,Alda

 

Se la richiesta di pagamento è inviata per semplice raccomandata si considera il giorno di ricezione, se è notificata (il chè può avvenire anche con lettera raccomandata, ma attraverso un soggetto abilitato alle notifiche) si considera il giorno di invio. Non ho qui il tempo ed il modo di indicare la giurisprudenza che ha affrontato il problema, quindi si deve accontentare di quanto appena scritto.

 Quesito: il bollo scade il 16 dicembre 2012. quando si prescrive?? 

 Salve avvocato da qualche giorno ho scoperto che mio padre nn ha mai pagato i bolli auto di una autovettura intestata a mio nome, adesso vorremmo provvedere al pagamento di questi l'auto è di "mia" proprietà dal maggio 2006 cosa mi consiglia di fare in teoria dovrei pagare quelli dal 2010 al 2013??? E con gli altri di cui nn ho mai ricevuto nulla cosa devo fare grazie in anticipo 

Verifichi bene a chi e come sono stati notificati eventuali atti.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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