La prescrizione del bollo auto
Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.
Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.
Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.
Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.
In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).
Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.
Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.
Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti
Buongiorno Avvocato, volevo
Buongiorno Avvocato, volevo cortesemente proporle un quesito:
il 20 di dicembre u.s. ho ricevuto una cartella da equitalia per bolli auto della Regione Liguria scaduti nel 2009. Si riferiscono ad auto che successivamente ho cambiato e quindi non sono in grado di risalire alle ricevute dei versamenti. Sono tenuto a pagare, oppure posso proporre reclamo con la speranza di ottenere una riduzione? E la prescrizione è intervenuta?
Grazie, saluti
Non vedo possibilità
Non vedo possibilità sufficienti e concrete di ottenere l'annullamento.
PRESCRIZIONE BOLLI, REGIONE ABRUZZO.
Spett.le Avvocato,
in data 8/2/2013 mi è arrivata un ingiunzione di pagamento (SOGET S.p.a.), relativa a tre bolli (regione ABRUZZO), dei quali avevo già ricevuto l'avviso di accertamento, ma non capisco se è valida la prescrizione essendo passato molto tempo, questi i dati:
-bollo anno 2001, avviso di accertamento il 19/12/2005
-bollo anno 2002, avviso di accertamento 19/12/2005
-bollo anno 2003, avviso di accertamento 15/09/2006
Le sarei immensamente grato se potesse dirmi se devo pagare o se sono caduti in prescrizione.
Cordiali saluti
Fabio
E' possibile che siano caduti
E' possibile che siano caduti in prescrizione se non ha ricevuto nulla dopo gli avvisi di accertamento. Dipende dalla normativa regionale che la invito a verificare.
BOLLI AUTO 2007 / 2008 / 2009 Regione Lazio
Buongiorno Avvocato le chiedo una cortesia
A tutt'oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di NESSUNO riguardanti i bolli non pagati negli anni 2007/2008/2009
mi sono rivolto all'ACI per il pagamento e mi hanno risposto che non possono pagare presso il loro ufficio.
Come potrei fare per mettermi in regolacon i pagamenti dei Bolli?
Ho controllato le normative sulla prescizione della Regione Lazio ma non ho trovato nessuna notizia a riguardo.
Confido un un Vostro illustre consiglio
Le consiglio di informarsi
Le consiglio di informarsi direttamente in Regione, magari anche attraverso il sito istituzionale. E' possibile che il bollo 2007 sia prescritto.
Prescrizione Bollo 2009
Buongiorno Avvocato,
Mi è stata notificata una cartella esattoriale Equitalia in data 13/02/13 per una imposta di bollo 2009 mai avuto nessun tipo di pre avviso prima.
Se come sembra è prescritta come mi devo comportare?A chi posso rivolgermi?
grazie
Può effettuare reclamo,
Può effettuare reclamo, lamentando la mancata notifica dell'avviso di accertamento.
bollo 2006 prescrizione , notifica equitalia a mezzo posta ecc.
Gent. Avvocato
Ho ricevuto notifica di ruolo da equitalia per bollo auto 2006 di tre auto diverse e registrate sullo stesso atto ma con ruoli diversi; può essere inviata una sola cartella chiedendo il pagamento di tre ruoli diversi anche se tutti relativi al 2006?
L'invio dell'accertamento da parte dell'ufficio regionale è avvenuto nel 2009 interrompendo la prescrizione, ma La notifica è avvenuta in data 09.01.2013 e presumo che sia prescritta, la notifica sarebbe dovuta arrivare entro il 31.12.2012 , chiedo conferma, (La reg. Puglia nel regol. region. non deroga).
La notifica inoltre è avvenuta a mezzo posta con relata in bianco, da quel che leggo ed in base a varie sentenze dovrebbe essere nulla o inesistente; chiedo conferma.
In questo caso il ricorso va notificato sia all'agente di riscossione sia all' ufficio finanze della regione.
La costituzione in giudizio presso la CTP equivale all'invio del ricorso alla stessa con Racc. A/R o bisogna presentarsi obbligatoriamente direttamente?.
Il CTP competente per la regione Puglia è quello di Bari o quello di Lecce dove io risiedo?
La ringrazio anticipatamente e comunque lo stesso se non volesse rispondere a questi quesiti.
Riso Biagio
Se la notifica avviene via
Se la notifica avviene via posta, non ha rilevanza il fatto che la relata sia "in bianco". Spieghiamo il tutto qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/relata_di_notifica_in_bianco_e_relata...
Per quanto riguarda la prescrizione essa è interrotta alla data di invio e non di ricezione. Infatti si tratta di vera e propria notifica (seppur effettuata con servizio postale) e non di semplice lettera di messa in mora.
Un eventuale ricorso (che comunque da quel che racconta non credo abbia buone possibilità di accoglimento) va notificato al soggetto del quale si lamenta l'operato. Se non ha nulla da ridire circa la notifica dell'avviso di accertamento, ma lamenta solo vizi della notifica della cartella, allora può notificare il ricorso al solo agente.
La costituzione in giudizio può avvenire o per A/R o presentandosi personalmente e depositando il fascicolo.
La commissione territorialmente competente è quella della provincia dove ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.
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