Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Commenti

Buongiorno Avvocato;

Circa un mese fà ho deciso di vendere la mia vecchia auto, quando scopro che il veicolo è in fermo amministrativo.. Mi reco presso Equitalia e mi dicono che il fermo è dovuto a bolli non pagati dal 1990 al 1996 (giù di li) su un auto che ora non ho più dal 1986 (con atto notarile che conferma la vendita del veicolo), e che l'importo da pagare e di 1.200.00 euro.. Cosa posso fare??  i bolli sono ormai in prescrizione?

Aspetto una Vostra risposta

Grazie

Matteo

 

I bolli sono molto probabilmente prescritti, ma in ogni caso si riferiscono ad anni successivi a quello in cui aveva già regolarmente venduto l'auto, pertanto non sono dovuti.
Vista l'entità della somma e la particolarità della situazione, le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo.

Salve avvocato una domanda praticamente mi è arrivata una cartella Equitalia in data 06/03/2013 dove mi chiedono di pagare un bollo (con riferimento proprio il 2007) di una mia vecchia auto rottamata il 2007 per cambio auto e come unico documento che ho è l'accertata rottamazione dell'auto, le premetto che quando rottamai l'auto sono convinto di averli pagati tutti perché la concessionaria me li chiese ed io glieli portai tutti(ovviamente ora non ho più un riscontro della vecchia auto se non quel documento che le ho descritto). Ora secondo lei come devo muovermi? è andato in prescrizione e quindi posso fare ricorso o devo pagarlo? La ringrazio anticipatamente

Distinti saluti
Valerio

PS. il bollo in questione è della regione lazio

E' probabile che il bollo sia prescritto. Controlli presso la regione la relata di notifica dell'avviso di accertamento.

 Buongiorno Avvocato, l'8-10-12 ho ricevuto una cartella della Serit Sicilia dove mi si notificava il mancato pagamento di un bollo auto relativo all'anno 2007 con reso esecutivo in data 04-6-12.

Tendo a precisare che ad oggi per problemi economici non ho potuto effettuare nessun pagamento, pertanto le chiedo se tale cartella innanzitutto riguarda un pagamento gia' prescritto ed eventualmente cosa devo fare.

Grazie anticipatamente per la risposta.

Per la prescrizione bisogna riferirsi alla legislazione regionale. In ogni caso trascorsi 60 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, essa non può più essere fatta oggetto di ricorso.

salve, volevo delle informazionisu come fare un ricorso i un bollo auto dell'anno 2006 non pagato poichè ho fatto la perdita di possesso del veicolo il 23-11-2006, in seguito ad un incidente, ed oggi mi è arrivata da parte di equitalia la cartella da pagare per l'anno 2006 che è stata resa esecutiva in data 18-09-2012, volevo anche sapere se è andata in prescrizione e cosa devo fare, premetto ch scrivo dalla sardegna, grazie.

Il bollo sembrerebbe prescritto. Può presentare il ricorso, preceduto dal reclamo, in quanto da quello che racconta il credito era già prescritto al momento dell'iscrizione a ruolo e quindi la responsabilità è da ricondursi all'agenzia delle entrate.

salve Avvocato

mi e' arrivata una cartella da "riscossione sicilia SPA" per un bollo non pagato di uno scooter del 2007.

Non mi sono arrivate altre cartelle da quando abito nella casa attuale (dal 2007). Ci sono gli estremi per un ricorso??

 

Grazie in anticipo

Si, se non le è arrivato nulla, il bollo è prescritto. Le consiglio di controllare presso Riscossione Sicilia Spa l'eventula notifica di atti.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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Termine

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Il termine è di 10gg.

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