Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

No risarcimento ai congiunti se defunto è responsabile del sinistro



Cassazione, sentenza n. 17568 del 2013.

La massima



In tema di decesso a seguito di incidente stradale e quindi di risarcimento danni, i congiunti del soggetto deceduto non hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno ad hoc se è provata, mediante risultanze probatorie, l'esclusiva responsabilità del medesimo nella produzione dell'evento lesivo. E' così, legittima la sentenza con cui, accertate le effettive responsabilità del sinistro attraverso una pluralità di indizi e testimonianze rese anche dai trasportati del soggetto superstite, venga negato il risarcimento dei danni in favore dei congiunti del deceduto.

Il testo per intero


Svolgimento del processo



B.M., M.B., Br.Ma. e B.D. (rispettivamente genitori i primi due e fratelli gli altri) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova, C.F. e la Fondiaria Assicurazioni esponendo che il loro congiunto G. era deceduto a seguito dell'urto frontale contro l'auto condotta dallo stesso C., proveniente dalla corsia opposta.
Precisavano gli attori che il C. era stato definitivamente assolto, nel procedimento penale avviato contro di lui, con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" ma aggiungevano che la medesima formula non precludeva l'accertamento in sede civile della sua esclusiva responsabilità in quanto, a loro avviso, il convenuto si sarebbe trovato, immediatamente prima della collisione, nella corsia di pertinenza del defunto. Inoltre, secondo gli attori, rimaneva comunque salva la responsabilità dello stesso C. ai sensi dell'art. 2054 c.c..
Per tali ragioni gli attori chiedevano la condanna di C. F. e della La Fondiaria, in solido, al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, dovendo a loro avviso ascriversi l'incidente ad esclusiva colpa del B..
Il Tribunale di Mantova rigettò la domanda compensando integralmente le spese di lite.
Proposero appello B.M., M.B., Br.
M. e B.D..
Resistettero C.F. e La Fondiaria che proposero appello incidentale.
La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'impugnazione principale e quella incidentale.
Propongono ricorso per cassazione B.M., M. B., Br.Ma. e B.D. con un unico motivo.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con l'unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., e art. 110 C.d.S.".
Secondo gli eredi B. il C., procedendo a velocità elevata rispetto a quella consentita con i fari anabbaglianti accesi ed omettendo di ridurre la stessa velocità, ha colpevolmente ed imprudentemente posto in essere una condizione dell'evento mortale.
Da qui la sua concorrente responsabilità nella causazione dell'evento in cui perse la vita B.G. e l'erroneità della sentenza impugnata.
Inoltre, alla luce dell'esame della Ctu esperita in sede penale e della Ctp esperita in sede civile, nonchè delle testimonianze assunte, secondo parte ricorrente la Corte avrebbe dovuto applicare l'art. 2054 c.c..
Il motivo è infondato.
In tema di scontro fra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass., 6 dicembre 2011, n. 26004).
Nel caso in esame l'impugnata sentenza ha invece rilevato, attraverso una pluralità di indizi nonchè attraverso le prove testimoniali rese dai trasportati dal C., che la produzione del sinistro è riconducibile esclusivamente alla colpevole condotta del B..
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti ed alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).
Per quanto riguarda poi la dedotta violazione dell'art. 110 C.d.S. (art. 153 dell'attuale codice), emerge dall'impugnata sentenza che il B. invase improvvisamente la corsia di marcia della Mercedes guidata dal C. il quale procedeva con i fari anabbaglianti proprio per evitare l'abbagliamento del conducente proveniente in senso contrario, ad una velocità rispettosa del limite di legge e consona alla situazione dei luoghi e del tempo.
Pertanto l'utilizzo dei fari anabbaglianti non ha avuto una rilevanza causale nel verificarsi del sinistro.
Il ricorrente non indica quindi quale sarebbe la contraddizione logica o l'errore di diritto che avrebbe determinato l'erroneità della ricostruzione dell'incidente e propone una diversa prospettazione della dinamica del sinistro, inammissibile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.