La prescrizione del bollo auto
Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.
Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.
Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.
Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.
In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).
Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.
Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.
Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti
bollo auto caduto in prescrizione - avviso di accertamento n.p.
Buongiorno avvocato.
Cartella Equitalia notificata oggi.
bollo regione veneto contestato: scae. 12/2009.
Nella comunicazione citato un avviso di accertamento del 22/2/12 notificato il 22/3/12 a noi mai pervenuto.
Possiamo contestare questa cartella?
Grazie e cordiali saluti
No, prima deve sincerarsi
No, prima deve sincerarsi della notifica dell'avviso chiedendo l'esibizione della relata all'ente creditore.
bollo auto caduto in prescrizione - avviso di accertamento n.p.
Buongiorno avvocato,
è arrivata ieri una cartella Equitalia per un bollo in scadenza 12/2009 (da pagare entro 01/09).
Nella comunicazione viene citato un avviso di accertamento del 3/2012 che a noi non risulta essere pervenuto.
Putroppo non troviamo le prove dell'avvenuto pagamento.
Come dobbiamo comportarci?
Chieda all'ente creditore di
Chieda all'ente creditore di esibire la relata di notifica del 3/12 per sapere come l'avviso è stato notificato e se la notifica è valida (può esserlo anche se non pervenuta).
Se non legge la relata di notifica non può sapere come comportarsi.
Saluti.
bollo vespa
Buon giorno
Ho una vecchia vespa del 1990, ho verificato al PRA che non è stata radiata, ma dal 2006 i bolli non sono stati più pagati e non ho mai ricevuto nessuna notifica. Sono stato all'ACI e dicono che devo comunque pagarli tutti, che dovrei fare?
I bolli sono dovuti. Certo
I bolli sono dovuti. Certo che se non le è mai stato notificato alcun avviso di accertamento è anche molto probabile che alcuni siano prescritti.
Le consiglio di informarsi presso la sua regione per sapere se sono stati notificati avvisi di accertamento.
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