Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

L'importo si aggira sui 350€, e come da voi notato è evidente ammanco del notificante inviare un atto ad un indirizzo errato (da fine 2006 a fine 2011 erano circa 5 anni che non ero più residente lì!).
Ma visto che non mi è rimasto tanto tempo, impugnando l'atto si può ottenere la sospensione di provvedimenti coattivi da parte di Equitalia?
Grazie ancora per il vostro sostegno.
Cordiali saluti.
AVD.

Il giudice adito può concendere la sospensione se ne è richiesto e ritiene che sia il caso.

Grazie, ma quali sono le tempistiche medie di risposta del giudice? Mi era già capitato che Equitalia mi mandasse un avvertimento tipo "l'ulitmo avviso" in tempi molto più rapidi del il giudice del caso si fosse espresso... Che fare in questi casi? Pagare e sperare in un rimborso in caso di ragione? Mi sembra che visto l'importo e come funzionano le cose, la cosa più semplice sia pagarla e togliersi l'incombenza...
Cordiali saluti e Buona Pasqua!
AVD.

Purtroppo molto spesso il provvedimento di sospensione arriva troppo tardi. Le tempistiche esatte dipendono da ufficio ad ufficio ed anche a volte da sezione a sezione. In questi casi dovrebbe pagare per evitare ulteriori conseguenze (preferibilmente facendolo presente per iscritto al momento del pagamento) e successivamente chiedere il rimborso nel caso di esito positivo della causa.

Anche io ho un problema con il bollo auto 2009. Nel 2008 l'auto è stata portata all'estero in Germania e provveduto alla relativa cancellazione al PRA che è stata effettuata in data 23.10.2009. Avrei dovuto pagare il bollo per l'anno sett.2009-agosto 2010. Nel 2011 mi è arrivato un avviso Dalla Regione Abruzzo per il pagamento, naturalmente non esiste nessuna data nella lettera. Nel 2012 ho ricevuto sempre dalla regione Abruzzo un atto di accertamento questa volta con data Ottobre 2012. Se ho capito bene per la prescrizione, se entro la data di Ottore 2015 non ricevo nessun altro avviso, il bollo si ritiene prescritto?. Nel caso dovessi pagarlo, dalla data di scadenza bollo sett.2009 a quella di cancellazione al PRA ottobre 2009, sono passati solo 20 giorni, perchè devo pagare il bollo per tutto l'anno se ho posseduto il veicolo solo per 20 giorni?
Anche in Germania il bollo auto è una tassa di possesso e viene pagata annualmente, ma se io posseggo il veicolo per 20 giorni, dopo una settimana mi arriva sul mio conto corrente il rimborso dei restanti mesi, lo stesso se posseggo il veicolo per 360 giorni, per i restanti 5 giorni mi arriva il rimborso lo stesso se lo possiedo solo per 1 giorno, il rimborso è automatico non bisogna neanche farne richiesta. Se adottassero la stessa proceduta anche in Italia, forse il bollo sarebbe pagato da più persone.

Egr. Avvocati,
il mio caso riguarda il mancato pagamento del bollo di circolazione 2005 per la Regione Veneto. Ho ricevuto un avviso di intimazione Equitalia 2 giorni fa, per il pagamento di una cartella esattoriale notificata il 05/04/2011.
La cartella si riferisce appunto a un bollo auto relativo l'anno 2005, ente creditore la regione veneto, e ruolo anno 2010, ordinario e datato 07/09/2010.
Ora leggendo i sui interventi in merito credo che già il ruolo 2010 debba ritenersi non valido, dato la prescrizione dei termini.
Le chiedo pertanto in questo caso come mi devo comportare, se devo rivolgermi a equitalia o alla regione per far valere i miei diritti.

Ringraziano per l'aiuto, Cordiali saluti.

Da quello che racconta il credito sembra prescritto, essendo trascorsi più di 3 anni dal 05/04/11.

Le consiglio di chiedere l'annullamento in autotutela ad equitalia. Ma se non ottiene ricorso entro breve proponga ricorso alla CTP, entro 60 giorni dalla notifica.

Quindi, se ho ben capito, dalla notifica della cartella ricomincia a decorrere il termine triennale per la prescrizione o - invece - decorre il termine quinquennale?

Dalla notifica della cartella ricomincia a decorrere il termine di prescrizione; che sia triennale o quinquennale dipende dalla tipologia di credito o, nel caso di bollo, dalla legge regionale.

Il condono del 2014 può pregiudicare un eventuale ricorso per la prescrizione dell'avviso di intimazione notificato a distanza di oltre 3 anni dalla cartella? Grazie

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

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30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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