Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

Complimenti per la funzionalità della pag web.
In merito alla scadenza dei tre anni per la prescrizione, il termine è sempre inteso a dicembre del terzo anno dall'ultima notifica? Nel senso che se l'ultima notifica è giunta per es.il 29/09/2011 ed Equitalia fa pervenire in data 01/12/2014 la cartella esattoriale, questa non si ritiene in prescrizione pur essendo passati i tre anni dalla notifica,(373 giorni dall'ultima notifica) perchè il termine e inteso non per il giorno solare ma per il mese finale dell'anno, cioè dicembre 2014?
Grazie per l'eventuale risposta.
Renato

Sinceramente ho sempre pensato che il legislatore abbia chiamato prescrizione quello che nelle sue intenzioni doveva essere un termine di decadenza, creando confusione.

Pertanto, una delle possibili interpretazioni è che il termine sia di 3 anni secchi a partire dal giorno dell'ultima notifica (interpretazione che io personalmente ho fatto mia in altri commenti), ma ce ne sono almeno altre 2 egualmente sostenibili (seguirà articolo dedicato nei prossimi giorni):

1) 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultima notifica. A me sembra che questa soluzione però contrasti con il dato letterale della norma, in quanto "l'anno in cui il bollo doveva essere pagato" NON è quello dell'ultima notifica, ma resta sempre quello originario;

2) Un periodo di tempo decorrente dall'ultima notifica, di durata pari al periodo intercorso tra il momento in cui il bollo doveva essere pagato ed il 31 dicembre del terzo anno successivo a tale momento. Questa soluzione sarebbe assolutamente coerente con la lettera della norma che regola l'interruzione della prescrizione, ma sarebbe più complesso calcolare per ogni singolo caso la data esatta.

Saluti.

Salve mi è arrivata una notifica da equitalia di un bollo auto del 2009 secondo loro non pagato. ...ma io ho la ricevuta che devo fare

Dovrebbe chiedere ad equitalia ed all'organo accertatore di procedere allo sgravio. Se non ottiene risposta entro 60 giorni dalla notifica, impugni l'atto presso la commissione tributaria provinciale.

egr. avvocato Mongiovì,
a luglio 2010 ho cambiato il mio luogo di residenza, pertanto non ho pagato il bollo alla regione di provenienza e neanche alla regione dove adesso risiedo, dato che ho un'auto GPL e in Piemonte, dove risiedo, il bollo per tale veicolo non si paga.
Ad ottobre 2012 mi arriva l'avviso dalla ex regioen di residenza chiedendomi il pagamento del bollo di 2 anni prima. Invio loro una raccomandata A/R compilando l'apposito modulo e dichiaro l'avvenuto cambio di residenza. Da allora non ho avuto più notizie, però settimana scora mi è arrivata da equitalia una cartella esattoriale inerente proprio quel bollo. Le volevo chiedere: il pagamento è andato in prescrizione?

Buongiorno,
per una tassa auto anno 2007 ( scadenza 12 -2007 ) ho ricevuto dalla REGIONE CAMPANIA il preavviso di accertamento in data 08/05/2009 e poi avviso di accertamento e irrogazione sanzione in data 12/10/2010.
Non avendo mai pagato tale tassa volevo sanare la situazione ed ho ricevuto le seguenti informazioni:
da REGIONE CAMPANIA : a loro non risulta nulla se non le due notifiche di cui sopra ( 08/05/2009 e 12/10/2010 )
EQUITALIA: non mi hanno mai notificato nulla ! ed oggi 02/10/2014 ho fatto un estratto di ruolo e NON RISULTA NULLA !
cortesemente potreste dirmi come regolarmi? è tutto prescritto ? o in futuro può sempre arrivare altro da EQUITALIA?
Nel ringraziarVi per l'attenzione porgo cordiali saluti
M. Savino

Prima o poi le somme verranno iscritte a ruolo ed equitalia le notificherà la cartella di pagamento.
Per la precrizione si deve informare con la sua regione.
Io qualche tempo fa ho interpellato tutte le regioni per farmi indicare gli estremi di eventuali leggi regionali che disciplinassero in maniera diversa la prescrizione, rispetto alle norme nazionalei e la Campania è fra le regioni che non mi ha risposto.

non avendo mai pagato i bolli MA mi voglio mettere in regola, non avendo ricevuto nessuna notifica senon quella del 205 e pagata con F23 subito. Posso iniziare a pagare i bolli con scadenza dic 2012, dic 2013, e dic 2014 considerando 2011 caduto in prescrizione Grazie

Egregio avvocato
sono erede di mia mammma deceduta a giugno 2014 e vengo ora a conoscenza di due cartelle relative al bollo auto 2008 e 2009:
In quella relativa al bollo auto 2008, (scadenza 12/2008, da versare entro 01/2008) è stato notificato il 19/01/2011
In quella relativa al bollo auto 2009, (scadenza 12/2009, da versare entro 01/2009) è stato notificato il 23/03/2012

In questi giorni ho ricevuto diversi avvisi relativi a questi bolli.
Credo di ricadere in entrambi i casi nei termini di prescrizione ed in ogni caso, anche qualora dovessi pagare, da quel che so non è possibile chiedere sanzioni ed interessi agli eredi.
Che ne pensa?
la ringrazio per la dispobilità

cordialmente

Non sembra sia intervenuta prescrizione.

Non si trasmettono agli eredi le sanzioni, ma gli interessi di mora vanno pagati vanno pagati.

Saluti.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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