La notifica della cartella esattoriale nel caso di irreperibilità relativa - La sentenza n. 258/12 della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 258/12 (il cui testo si riporta interamente più sotto) la Corte Costituzionale è intervenuta sulla disciplina della notificazione della cartella di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario. Il giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 26 del dpr 602/73 nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
Analizziamo il significato e la portata della sentenza.
Per irreperibilità relativa del destinatario si intende la situazione in cui è perfettamente noto l'indirizzo di residenza (o comunque il domicilio) della persona alla quale l'atto deve essere notificato e tuttavia il destinatario sia momentaneamente assente nel giorno in cui il notificatore tenta la consegna.
Dalla irreperibilità relativa deve tenersi distinta la c.d. irreperibilità assoluta che si verifica quando l'indirizzo del destinatario è del tutto sconosciuto.
Bene, secondo le norme generali che regolano la notificazione degli atti (vedi qui) nei casi di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il compimento puntuale dei seguenti passi:
1) Il notificatore deposita l'atto alla Casa Comunale;
2) Il notificatore deve affiggere alla porta dell'abitazione del destinatario un avviso con il quale lo informa che è stata tentata la notifica e che l'atto è stato depositato alla casa comunale. Questo avviso è nella prassi inserito nella cassetta delle lettere o fatto passare sotto la porta se possibile;
3) Il notificatore invia al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo informa che è stata tentata la notifica e che l'atto è stato depositato presso la casa comunale (il contenuto della raccomandata è sostanzialmente identico a quello dell'avviso immesso in cassetta);
4) La notifica si perfeziona per il destinatario nel momento in cui lo stesso riceve o si reca a ritirare alla posta (nel caso in cui anche in occasione della consegna della raccomandata fosse assente) la raccomandata di cui al punto 3). Tuttavia tale ricezione/ritiro deve avvenire entro 10 giorni dall'invio della raccomandata, altrimenti la notifica si considera perfezionata allo scadere appunto del decimo giorno dall'invio.
Nel caso di irreperibilità assoluta, invece, la notifica si perfeziona attraverso il deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Quella appena descritta è la disciplina generale della notifica a destinatario relativamente ed assolutamente irreperibile, contenuta negli artt. 140 e 143 c.p.c.
Come già spiegato qui, però, la notifica della cartella di pagamento segue norme parzialmente differenti ed è regolata dagli artt. 26 del dpr 602/73 e 60 del dpr 600/73 (che regola la notifica degli atti di accertamento).
In particolare, recita l'art. 26 cit al comma 4:
L'art. 60 cit. recita:
- Quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (...)
- Le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano
Appare chiaro anche ad una prima lettura che l'interpretazione sistematica delle due norme è tutt'altro che semplice.
Il dato certo ed incontrovertibile è che l'art. 26 richiama interamente l'art. 60 e, per il suo tramite, le norme generali sulla notifica degli atti (artt. 137 e seguenti c.p.c.).
Pertanto, il procedimento logico che deve seguirsi per ricostruire la disciplina della notifica della cartella di pagamento è il seguente:
1) Prendere le mosse dalla disciplina generale (137 e ss. c.p.c.);
2) Applicare le deroghe alla disciplina generale previste dall'art. 60;
3) Applicare le deroghe all'art. 60, previste dall'art. 26.
Bene, il primo passo è capire che portata ha la deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 60 cit.
In particolare, dalla lettera della norma non è chiaro in quali casi debba applicarsi la procedura di notifica consistente nell'affissione dell'avviso di deposito alla casa comunale con perfezionamento allo scadere dell'ottavo giorno. Ed infatti il legislatore si riferisce espressamente al caso in cui "nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente" e cioè al caso di irreperibilità assoluta, ma richiama l'art. 140 c.p.c. che si riferisce al caso dell'irreperibilità relativa.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha maturato un costante orientamento in base al quale la norma in parola deve interpretarsi nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi esclusivamente al caso dell'irreperibilità assoluta.
Pertanto, secondo l'art. 60 cit. così interpretato, quando il destinatario è momentaneamente assente, ma l'indirizzo è conosciuto deve applicarsi la disciplina ordinaria contenuta nell'art. 140 c.p.c., mentre la notifica per semplice affissione alla casa comunale con formalizzazione all'ottavo giorno si applicherà al solo caso in cui l'indirizzo sia del tutto sconosciuto.
Si citano le seguenti sentenze: n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n. 15856 e n. 10177 del 2009; n. 28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007.
Ne deriva che la deroga posta dall'art. 60 alla disciplina generale della notifica (per quanto riguarda i casi di cui stiamo trattando nel presente scritto) è limitata al caso di irreperibilità assoluta. In coerenza con quanto appena affermato, del resto, lo stesso art. 60 chiaramente stabilisce che non si applica l'art. 143 del c.p.c., cioè la norma che, in generale, disciplina la notifica a destinatario assolutamente irreperibile.
Nessuna deroga, al contrario, contiene l'art. 60 per il caso di notifica a destinatario momentaneamente assente. In questi casi, quindi, si applicherà la disciplina generale dell'art. 140 c.p.c.
Vediamo adesso se la norma contenuta nell'art. 26 cit. contiene una deroga, da applicarsi alle sole cartelle di pagamento, a quanto abbiamo appena affermato.
Stando al dato puramente letterale la risposta non può che essere positiva. Ed infatti, secondo l'art. 26 cit., la norma prevista dall'art. 60 per il solo caso di notifica a destinatario assolutamente irreperibile è da applicarsi, per quanto riguarda le cartelle di pagamento, anche al caso di destinatario che sia solo relativamente irreperibile (cioè, momentaneamente assente), con l'ulteriore aggiunta che la notifica si perfeziona il giorno successivo all'affissione.
In altre parole, la notifca della cartella di pagamento nel caso di destinatario momentaneamente assente, non dovrebbe avvenire a norma dell'art. 140 c.p.c., ma con il semplice deposito dell'atto e affissione dell'avviso alla Casa Comunale, senza alcuna ulteriore formalità (quindi senza l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento). E la notifica si prefezionarebbe il giorno successivo all'affissione.
E' da dire, tuttavia, che, in contrasto con il dato letterale della norma, l'agente per la riscossione ha sempre interpretato l'art. 26 cit. nel senso che la raccomandata con avviso di ricevimento debba comunque essere inviata, limitando di fatto la deroga prevista dalla norma in parola al solo fatto che l'avviso di deposito è affisso invece che alla porta dell'abitazione del destinatario, alla Casa Comunale, nonchè al momento di perfezionamento della notifica che, invece di coincidere con il giorno della ricezione/ritiro della raccomandata o comunque con il decimo giorno dall'invio, avviene il giorno successivo al deposito.
Quanto sopra è a mio parere di importanza fondamentale relativamente alla portata pratica della sentenza della Corte Costituzionale in commento che, come si vedrà più avanti, potrebbe essere di impatto inferiore rispetto alle aspettative.
La Corte di Cassazione, del resto, è intervenuta sul punto confermando l'interpretazione dell'agente per la riscossione, seppur in maniera non diretta.
Bene, abbiamo quindi delineato il quadro sul quale si è inserita la sentenza della Corte Costituzionale.
Sintetizzando: secondo la lettera della norma, la cartella di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa, è da notificarsi secondo la disciplina dettata per la notifica degli atti di accertamento a destinatario assolutamente irreperibile e la notifica si perfeziona il giorno successivo all'affissione dell'avviso di deposito alla Casa Comunale. Tuttavia, l'agente per la riscossione (e, seppur in maniera non esplicita, la Corte di Cassazione) ritiene debba inviarsi la raccomandata ar di avviso deposito, limitandosi la deroga al solo fatto che l'avviso non sia affisso alla porta del destinatario, ma alla Casa Comunale, ed al momento in cui la notifica si perfeziona.
La sentenza in commento ha, invece, del tutto equiparato, per il caso di destinatario momentaneamente assente, la disciplina della notifica della cartella di pagamento alla disciplina generale della notifica degli atti.
Sarà pertanto necessario, non solo l'invio della raccomandata ar (comunque già di fatto eseguito dall'agente per la riscossione) ma anche l'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario e non alla Casa Comunale, dell'avviso di deposito. Inoltre, la notifica si considererà perfezionata per il destinatario nel momento in cui egli riceverà/ritirerà la raccomandata o, al più tardi, al decimo giorno decorrente dall'invio della stessa.
La notifica della cartella di pagamento a destinatario assolutamente irreperibile, invece, continuerà ad eseguirsi con le formalità previste dall'art. 60 cit.
Il ragionamento della Corte Costituzionale si è articolato attraverso i seguenti passaggi.
La corte ha precisato, innanzitutto, che, contrariamente a quanto affermato dall'agente per la riscossione, l'unica interpretazione possibile dell'art. 26 cit. è quella letterale, in base alla quale la notifica della cartella di pagamento a destinatario momentaneamente assente deve avvenire secondo le norme dettate dall'art. 60 per la notifica degli atti di accertamento a destinatario assolutamente irreperibile. Al riguardo la Corte ha affermato che la giurisprudenza sul punto formatasi da parte della Corte di Cassazione (che, ricordiamo, confermava l'interpretazione dell'agente per la riscossione) non può considerarsi diritto vivente, in quanto le pronunce del giudice di legittimità sono di scarso numero e comunque non hanno mai affrontato in maniera diretta la questione.
Mentre invece deve considerarsi diritto vivente l'interpretazione che la Cassazione ha elaborato in ordine all'art. 60 (nella parte che qui trattiamo) che, come abbiamo detto, è da applicarsi solo al caso di destinatario assolutamente irreperibile.
Assodato, quindi, che l'art. 26 non può che essere interpretato in senso letterale, esso è incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.
Ed infatti, argomenta la Corte, la norma tratta alla stessa maniera due situazioni radicalmente differenti, e cioè il caso di irreperibilità assoluta ed il caso di assenza momentanea.
La disparità di trattamento è del tutto illogica e comprime fortemente il diritto di difesa del destinatario della cartella di pagamento.
In effetti credo non si possa non condividere il ragionamento della Corte e pertanto non aggiungo altro sul punto.
Tuttavia, ritengo che l'incidenza pratica della sentenza sulle cause in corso, o da instaurarsi contro cartelle di pagamento notificate prima della pronuncia, sia minore di quanto non possa sembrare.
Come già detto, infatti, l'agente per la riscossione ha sempre inviato la raccomandata ar di avviso deposito. Pertanto, nel caso in cui tale raccomandata sia stata effettivamente ricevuta, l'unica nullità consisterebbe nel fatto che l'affissione dell'avviso sia avvenuta alla Casa Comunale e non alla porta del destinatario.
Tale nullità, tuttavia, sarebbe sanata, per raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 c.p.c., proprio dalla regolare ricezione della raccomandata, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte: Sentenza n. 11713/11).
Del resto, la stessa Corte Costituzionale con la sentenza che si sta commentando, conferma quanto appena affermato, aggiungendo che nel caso di specie non poteva ritenersi sanata la notifica per il solo fatto che l'agente per la riscossione non era riuscito a provare la ricezione della raccomandata ma solo il suo invio.
Ne deriva che l'effetto pratico della sentenza in parola si estenderà ai soli casi in cui l'agente per la riscossione non sia riuscito a provare la regolare ricezione della raccomandata. In tutti gli altri casi, la dichiarata incostituzionalità dell'art. 26 cit. avrà il solo effetto di spostare il momento di perfezionamento della notifica dal giorno successivo al deposito al giorno di ricezione/ritiro della raccomandata o comunque al decimo giorno dall'invio della stessa. Ciò avrà sicuramente una certa ricaduta sulle pronunce relative alla tempestività del ricorso, ma nulla di più.
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