Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La guida in stato di ebbrezza nel nuovo codice della strada





Indice
Introduzione
L'accertamento
La sanzione amministrativa della sospensione della patente
I tre diversi stati di alterazione e le relative sanzioni
Lo stato d'ebrezza causa di sinistro
La competenza
La sospensione della patente in caso di patteggiamento
Aggravante notturna
Lavori di pubblica utilità

Nel corso dell’ultimo decennio il fenomeno della guida in stato d’ebbrezza è stato oggetto di numerose riforme legislative.
Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 1 agosto del 2010 con la riforma più recente, ha infatti non soltanto riordinato l’intera materia ma ha introdotto ancora una volta elementi di novità nel quadro normativo già ricco di particolari.
L’analisi di questo fenomeno va condotta seguendo cronologicamente il fenomeno nella sua progressione ponendosi nella posizione del soggetto che subisce l’accertamento.

L'Accertamento

In occasione dell’accertamento della violazione ad opera delle Forze dell’Ordine, viene redatto un verbale nel quale è indicato il grado di ebbrezza accertato mediante gli strumenti in uso agli operanti, ovverossia il cd. “etilometro”. Secondo quanto previsto dalla legge (art.379 D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) l’accertamento del grado di ebbrezza tramite tale strumento deve essere eseguito mediante due misurazioni, lasciando trascorrere almeno 5 minuti tra i due rilevamenti. Per ogni rilevamento viene rilasciato uno “scontrino” in cui sono indicati i valori di alcol nel sangue.

Nell’ipotesi in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro e gli operanti constatino personalmente uno stato d’alterazione psicofisica derivante dall’alcol ne faranno menzione nel verbale e secondo quanto previsto all’art. 186 c.7 CdS presuntivamente si considererà il conducente nello stato d’ebbrezza più elevato integrando così la fattispecie prevista e punita all’art. 186 c. 2 lett.”c”.

Nell’ipotesi in cui invece il conducente non potrà essere sottoposto agli accertamenti mediante l’etilometro per ragioni indipendenti dal sua volontà e gli operanti constatino un evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’alcol si considererà il guidatore nello stato d’ebbrezza meno elevato integrando così la fattispecie prevista e punita all’art. 186 c.2 lett.”a”.
Va infine precisato che il verbale di accertamento può essere impugnato dinanzi al Giudice di Pace per le eventuali irregolarità formali e procedurali.

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La sanzione amministrativa della sospensione della patente

Al termine degli accertamenti e dopo che questi abbiano dato esito positivo le Forze dell’Ordine, come previsto dall’art. 218 CdS, ritirano la patente a fini cautelari e ne fanno menzione nel verbale.

Entro cinque giorni gli operatori di polizia che hanno provveduto al ritiro del documento di guida devono inviarlo alla Prefettura che entro 15 giorni deve emanare un’ordinanza in cui è determinato il periodo di sospensione della patente a fini cautelari.

Durante il periodo di sospensione per ragioni di lavoro o di altra natura è possibile chiedere un permesso di guida temporaneo.

Con lo stesso provvedimento il Prefetto ordina che nel termine di 60 giorni il conducente deve sottoporsi a visita medica. Se questi non si sottopone alla visita la patente può rimanere sospesa fino al controllo sanitario. Ciò avviene sempre nell’ipotesi in cui lo stato d’alterazione è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).( art. 186 c.8 CdS).

Il provvedimento di sospensione della patente è impugnabile nel termine di 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace civile.
Va precisato che la sospensione della patente è una sanzione sia di natura amministrativa che penale.

Infatti mentre il Prefetto, come già precisato, ordina la sospensione della patente di guida per fini cautelari, il Giudice penale ne ordina la sospensione come applicazione di sanzione accessoria alle ulteriori sanzioni penali previste dalla legge.

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I tre diversi stati di alterazione e le relative sanzioni

L’art. 186 CdS costituisce la norma di riferimento per la guida in stato d’ebbrezza e raccoglie la maggior parte delle previsioni legislative relative a tale fenomeno.

Tale norma al comma 2° prevede tre diversi livelli di intossicazione da alcol.

Ognuno di questi è costituito da un insieme di valori ricompresi tra un minimo e un massimo.

1. Valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Tale stato d’ebbrezza con la riforma del Codice della Strada avvenuta nel luglio del 2010 è punita con una semplice sanzione amministrativa dal momento che tale condotta è stata depenalizzata. In questo caso la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma compresa tra i 500 euro e i 2000 euro. Inoltre alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi.

2. Valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Tale condizione costituisce un’ipotesi di reato e precisamente una contravvenzione che è sanzionata con un’ammenda ricompresa tra euro 800 e euro 3.200. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

3. Valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). In questo caso la norma prevede un'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

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Lo stato di ebbrezza causa di sinistro

L’art. 186 composto da numerosi comma prevede al comma 2 bis l’ipotesi in cui il conducente fermato in stato d’ebbrezza abbia anche causato un incidente. Per l’applicazione di tale previsione normativa va subito chiarito che l’evento deve essere conseguenza dello stato di alterazione.
In tale caso la normativa prevede un aggravamento delle sanzioni e precisamente:

1) Raddoppio delle sanzioni previste e sopra riportate;

2) Fermo amministrativo del veicolo se appartiene allo stesso conducente;

3) Revoca della patente se si accerta che il conducente che ha provocato l’incidente si trovi in uno stato d’alterazione per un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

La competenza

La competenza a giudicare tale reato è affidata dal legislatore al Tribunale penale in composizione monocratica, in altre parole da un Giudice unico e non da un collegio come per i reati più gravi del nostro codice penale. (art. 186 c.2 ter).

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La sospensione della patente in caso di patteggiamento

Le sanzioni accessorie, come ad esempio la sospensione della patente di guida, si applicano nonostante il procedimento penale si definisca con un patteggiamento. La precisazione da parte del legislatore è d’obbligo dal momento che ai sensi dell’art. 445 in tutte le ipotesi di applicazione di pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) le sanzioni accessorie non si applicherebbero. (art. 186 c.2 quater.

L'aggravante notturna

Se il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7 esclusivamente le sanzioni pecuniarie (ammenda) previste nelle ipotesi di stato d’ebbrezza sono aumentate da un terzo alla metà. (art. 186 c.2 sexies).
Qualsiasi circostanza attenuante possa essere ritenuta sussistente non potrà mai ritenersi equivalente o prevalente all’aggravante dell’orario notturno sopra menzionata.

Lavori di pubblica utilità

Una delle principali novità introdotte dal nuovo codice della strada consiste nella previsione dei lavori di pubblica utilità quale alternativa alle sanzioni penali.
Il condannato può usufruire per non più di una volta di tale soluzione alternativa (art. 186 c.9bis).

Tale istituto già previsto dal legislatore nell’ambito della legge sul Giudice di Pace (art. 54 D.L.vo n.274 del 2000) è stato mutuato in tale disciplina con alcune modifiche.

Innanzitutto va subito rilevato che tale soluzione può essere adottata non soltanto con la sentenza ma anche con l’emissione del decreto penale di condanna, sempreché l’imputato non si opponga.

La misura sostitutiva alle pene detentive e pecuniarie si applica secondo le modalità previste dalla disciplina del Giudice di Pace e consiste “nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”

In deroga a quanto disposto dall’art.54 D.L.vo n.274 del 2000 la durata dei lavori è commisurata alla pena detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Per quanto concerne invece la determinazione del numero di ore settimanali e giornaliere per lo svolgimento dei lavori in mancanza di precise indicazioni da parte della normativa del Codice della Strada si rinvia all’art. 54 D.L.vo n.274 del 2000 e precisamente:

1) Non più di sei ore alla settimana sempreché il condannato non richieda un numero di ore superiore;

2) Le modalità e i tempi del lavoro di pubblica utilità non deve pregiudicare le esigenze di lavoro di studio, di famiglia e di salute del condannato.

3) Ad ogni modo in un giorno non possono svolgersi più di otto ore di lavoro di pubblica utilità.

All’esito positivo dei lavori il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato e dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

In merito alla riduzione della sospensione della patente si tratta di un falso vantaggio dal momento che i tempi burocratici di instaurazione e definizione di un processo penale o di emissione del decreto penale di condanna e la successiva fase di assegnazione ad un ente per lo svolgimento dei lavori risultano spesso incompatibili con il tempo di sospensione dei lavori. Infatti frequentemente la misura cautelare di sospensione della patente si è già esaurita integralmente prima della fine dei lavori.

Per quanto riguarda la revoca della confisca si tratta invece di una disposizione rilevante dal momento che nelle ipotesi in cui si deve procedere all’esproprio del mezzo la scelta dei lavori di pubblica utilità può determinare la restituzione della propria auto che altrimenti andrebbe persa.

Nelle ipotesi di guida in stato d’ebbrezza in cui è prevista la confisca del mezzo alcune problematiche sono sorte in relazione alla natura giuridica di tale strumento d’esproprio. La dibattuta questione sulla retroattività della confisca alle ipotesi di reato consumate prima della riforma è stata esclusa da una pronuncia della Corte Costituzionale. La suprema Consulta ha qualificato la confisca come sanzione penale accessoria e non più come misura di sicurezza patrimoniale determinandone appunto la irretroattività.

Successivamente la Legge n. 120 del 2010 ha determinato un nuovo mutamento della natura giuridica della confisca da sanzione penale a sanzione amministrativa accessoria.
La nuova natura amministrativa della confisca ha reso compatibile l’emissione del decreto penale di condanna con lo strumento della confisca che è imposto dalla legge nelle ipotesi di accertamento del tasso alcolemico più elevato. Infatti ai sensi dell’art.460 c.5 c.p.p. il decreto penale di condanna è incompatibile con sanzioni penali accessorie. Questo avrebbe comportato evidentemente l’impossibilità di eseguire la confisca del veicolo fin quando questa fosse qualificata come sanzione penale accessoria.

Nonostante la riforma sia piuttosto recente numerose sono le pronunce della Corte di legittimità su i numerosi aspetti controversi della materia.

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