Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

Buonasera avvocato,

io ho acquistato nel 2007 una vettura usata, la stessa è rientrata dall'esenzione il 7 febbraio 2007 il 2009 e più precisamente il 17 giugno 2009 ho demolito la vettura, ho regolarmente pagato i bollli scadenza31 agosto 2008 e 2009. il 9 gennaio 2012 mi è stato notificato avviso di accertamento anno 2009. Poichè per me non era dovuto, mi sono recata in Esattoria e mi è stato detto che di fatto l'anno in discussione è il 2007 quindi mi hanno fatto una sorta difavore accertandomi il 2009, la mia domanda è: il 2007 non è prescritto?,

grazie

 

Franco

Buongiorno Avvocato, ho bisogno di un suo consiglio,

io ho acquistato nel 2007 una vettura usata, la stessa è rientrata dall'esenzione il 7 febbraio 2007 il 2009 e più precisamente il 17 giugno 2009 ho demolito la vettura, ho regolarmente pagato i bollli scadenza31 agosto 2008 e 2009. il 9 gennaio 2013 mi è stato notificato avviso di accertamento anno 2009. Poichè per me non era dovuto, mi sono recata in Esattoria e mi è stato detto che di fatto l'anno in discussione è il 2007 quindi mi hanno fatto una sorta di favore accertandomi il 2009, la mia domanda è: il 2007 non è prescritto? i termini per presentare ricorso partono dalla data di ritiro presso le poste del mio comune di residenza o dalla data di invio da parte dell'esattoria.

ringranziandola in anticipo, le auguro buona giornata.

Franco

I termini per il ricorso decorrono dalla data del ritiro, ma comunque non più tardi di 10 giorni dall'invio.

Buonasera,mi e' pervenuto un accertamento di riscossione dalla Regione Calabria per il bollo dell'anno 2010 non pagato.Premetto che l'auto e' stata da me venduta e che il nuovo proprietario ha fatto il passaggio di proprieta' in ritardo ,vorrei sapere se questa sanzione non viene pagata dal proprietario,essendo intestata a me,e' possibile che mi venga fatto il fermo amministrativo sull'auto di cui sono attualmente in possesso?La ringrazio e aspetto la sua risposta.

Si è possibile.

buonasera avvocato ho ricevuto una cartella dall'equitalia di un bollo del 2006 da pagare della regione puglia ma non ricordo se ho ricevuto qualche notifica . mi sono trasferito nel 2009 in umbria e non ho mai ricevuto niente , posso chiedere la prescrizione del bollo?

Controlli cosa le hanno notificato e la normativa regionale.

salve avvocato, bisogna chiedere la relata all'ufficio dell'equitalia per sapere le notifiche? e se non vogliomo darmi spiegazioni? cosa fare . grazie

Deve chiedere all'ente creditore per la notifica dell'avviso di accertamento e ad Equitalia per la notifica della cartelle e degli altri atti di loro competenza. Devono esibire la documentazione per forza.

 salve avvocato l'equitalia mi ha notificato la cartella a gennaio 2013 mentre l'accertamento e' stato notificato nel 2009 per un bollo non pagato nel 2006 ora posso chiedere la prescrizione : grazie

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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