La prescrizione del bollo auto
Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.
Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.
Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.
Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.
In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).
Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.
Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.
Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
Maggiori informazioni qui
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Commenti
Grazie per la
Grazie per la risposta.
Un'ultimo chiarimento:se e' confermata la mancanza di altri atti di notifica,devo presentare un reclamo o direttamente il ricorso??E se e' un reclamo (che se non ho capito male deve riportare il contenuto integrale del ricorso),deve essere usato il modulo che c'e' nel suo sito??
Grazie
In questo sito non sono
In questo sito non sono presenti moduli per il reclamo.
Se si eccepiscono vizi riconducibili all'operato all'agenzia per le entrate o comunque all'ente accertatore (per esempio la mancata corretta notifica dell'avviso di accertamento), E' NECESSARIO PROPORRE PRIMA IL RECLAMO, ALTRIMENTI IL RICORSO E' INAMMISSIBILE.
Reclamo.
Esimio avvocato, non vorrei mettere in dubbio quanto da lei rappresentato ma mi pare di poter affermare che il reclamo sia necessario solamente per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrete il cui valore non ecceda i 20.000 €...per tutto quanto afferisce alle pretese di altri enti creditori (es. Regione per tassa auto) queste stesse possono, anzi devono, essere contestate con il ricorso puro e semplice.
Conviene con me?
Si ha ragione, l'ho
Si ha ragione, l'ho specificato anche in altri commenti qui sul sito (http://www.studiolegalemongiovi.it/ricorso_prescrizione_bollo.html#comme...).
Tuttavia, in alcune regioni a statuto speciale (Friuli, Sardegna e Sicilia) il bollo auto è gestito dall'agenzia delle entrate, quindi è necessario il reclamo (sempre che si eccepiscano vizi riconducibili all'operato di essa).
A breve, comunque, spero di trovare il tempo di scrivere un articolo completo sul reclamo perchè si tratta di un istituto che, stando ai commenti, ha suscitato molte incertezze ed in effetti da alcune mie risposte il lettore rischia di venir fuori ancora più confuso.
bollo auto anno 2007 cartella equitalia notificatami nel 2013
Gentilissimo Avv. Mongiovì, se mi è possibile vorrei farle un quesito in merito ad una cartella esattoriale di equitalia notificatami il 12 marzo 2013 ma relativa ad un bollo auto per l'anno 2007 (per capirci il numero di cartella inizia così 0252012.........cioè ruolo 2012). Secondo Lei il bollo è prescritto ? e se sì, dovrei adoperarmi in autotutela oppure affrontare direttamente il ricorso in commissione tributaria. Grazie e Cordiali saluti.
Bollo auto già pagato
Buonasera Avvocato, Le scrivo da Catania. Mi è arrivato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo al bollo auto del 2010, che però ho regolarmente pagato! Ho anche i documenti necessari per dimostrarlo. Devo fare ricorso alla Commissione Tributaria o Reclamo? E nel caso di Reclamo, devo indirizzarlo a chi? Grazie mille.
Bollo auto già pagato
Buonasera Avvocato, scrivo da Catania. Mi è arrivato un avviso di accertamento dell'Agenzia Entrate relativo al bollo auto del 2010, che però ho regolarmente pagato! Devo fare Ricorso alla C.T.P. o Reclamo? E nel caso del Reclamo a chi dovrei indirizzarlo? Grazie mille.
Reclamo. Consiglio di leggere
Reclamo. Consiglio di leggere qui:
http://www.studiolegalemongiovi.it/il_reclamo_e_la_mediazione_tributaria...
...
Grazie mille, chiarissimo!
Reclamo/ricorso bollo 2007
Salve Avvocato vorrei delle informazioni riguardo un bollo del 2007 non pagato,ricevuta una notifica da parte della seirt sicilia in data 13/03/2013,reso esecutivo in data 13/07/2012.
Vorrei sapere se posso presentare un reclamo visto che e stata notificata 6 anni dopo oppure devo presentare un ricorso?
Dove posso trovare la domanda di reclamo se devo presentarla ho devo pagare?
Grazie mille
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