Novità rateizzazione cartella di pagamento
Con l'emanazione dei decreti attuativi della delega fiscale 2016, sono state inserite importanti novità circa la rateizzazione delle cartelle di pagamento.
In particolare, è interessante sottolineare che, adesso, nel caso di fermo amministrativo, non si potrà più ottenerne la cancellazione con il solo pagamento della prima rata.
Ma procediamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa è la rateizzazione e come funziona.
Equitalia, o comunque altro agente per la riscossione, può concedere una dilazione di pagamento (in altre parole: una rateizzazione) delle somme iscritte a ruolo.
Quando il debito è inferiore a 50.000 €, la rateizzazione può essere ottenuta dal contribuente, con una semplice dichiarazione nella quale egli affermi di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Quando il debito è superiore ad 50.000 €, invece, è necessario che la situazione di obiettiva difficoltà sia documentata.
In pratica, quando il debito è inferiore a 50.000 € la rateizzazione è sostanzialmente automatica a semplice richiesta del contribuente, mentre se il debito è superiore a quella somma, allora è necessaria la prova concreta dello stato di difficoltà economica.
La dilazione avviene per un massimo di 72 rate mensili.
Il debitore può chiedere che le rate, invece di essere tutte dello stesso importo, siano di importo crescente per ciascun anno. In questo modo, il debitore può pagare di meno all'inizio, quando si trova in difficoltà economica, e pagare via via sempre di più, man mano che la situazione di difficoltà si va risolvendo.
Nei casi in cui il debitore si trovi in grave e comprovata difficoltà a causa della congiuntura economica, cioè nei casi di crisi generale del sistema economica, la dilazione può essere aumentata fino a 120 rate.
Questo, però si può fare solo se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
- Deve essere accertato che il contribuente non sarebbe in grado di pagare il suo debito se si applicasse la rateizzazione ordinaria (cioè quella di massimo 72 rate);
- Il contribuente deve essere solvibile. Cioè gli uffici dell'agente per la riscossione devono verificare che effettivamente, data la situazione concreta in cui si trova il contribuente, applicandogli la dilazione di 120 rate, lo stesso possa pagare.
Novità del 2016::
Una volta ricevuta la richiesta di rateizzazione, l'agente per la riscossione non può più iscrivere ipoteca o fermo amministrativo, salvo che non rigetti la richiesta di dilazione. Tuttavia, le ipoteche ed i fermi già iscritti alla data della ricezione della richiesta rimangono validi.
Pertanto, a differenza di quanto avveniva prima del 2016, se si ha un fermo amministrativo, non si può più ottenere la cancellazione di esso pagando la prima rata. La cancellazione, adesso, potrà avvenire solo ed esclusivamente quando tutto il debito verrà pagato.
NOVITA': Equitalia ha deciso di sua iniziativa di concedere la sospensione del fermo, anche se non è più prevista dalla legge. Per maggiori informazioni leggi qui.
Ovviamente, se la richiesta di rateizzazione è rigettata, allora Equitalia potrà iscrivere fermo o ipoteca, dopo il rigetto.
Per quanto riguarda, invece, le azioni esecutive vere e proprie (cioè i pignoramenti), una volta ricevuta la richiesta di rateizzazione, non possono esserne avviate di nuove sino all'eventuale rigetto.
Cioè, una volta ricevuta la richiesta di rateizzazione, Equitalia non può iniziare nuovi pignoramenti se prima non decide di rigettare tale richiesta.
Per quanto riguarda i pignoramenti già iniziati alla data della richiesta di rateizzazione, invece, se la richiesta è accolta e se e la prima rata e regolarmente pagata allora l'agente per la riscossione non può più continuare quei pignoramenti.
Tuttavia, le procedure esecutive continuano anche dopo il pagamento della prima rata, solo se tali procedure si trovavano già ad una fase molto avanzata.
In particolare, Equitalia può continuare tali procedure, se già c'è stato l'incanto con esito positivo (cioè il bene è già stato coattivamente venduto) oppure sia stata presentata istanza di assegnazione del bene oppure, nel pignoramento presso terzi, il terzo abbia già reso la dichiarazione positiva o sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Quando il debitore non paga 5 rate anche non consecutive egli decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
In questo caso, quindi, l'importo ancora non pagato sarà riscosso in unica soluzione ed immediatamente.
Inoltre, potranno essere iscritti nuovi fermi e ipoteche, iniziati nuovi pignoramenti e continuati quelli che erano stati interrotti a seguito del pagamento della prima rata.
Un'altra novità del 2016 è che anche dopo la decadenza, si può chiedere una nuova rateizzazione. Ciò si può fare, tuttavia, solo se al momento di tale nuova istanza si sono pagate tutte le rate che erano scadute. La nuova rateizzazione può essere ottenuta per un numero massimo di rate equivalente al numero di rate che si dovevano ancora pagare dalla vecchia rateizzazione.
Se dopo la decadenza sono stati iscritti fermi o ipoteche, la nuova istanza non li fa venir meno.
Nel caso in cui il contribuente ottenga la sospensione (giudiziale o amministrativa, totale o parziale) della riscossione relativamente alle somme che erano state rateizzate, allora egli è autorizzato a non versare le rate successive alla sospensione.
Quando la sospensione termina (per esempio perchè, alla fine perde il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, pur avendo inizialmente ottenuto la sospensione) allora il contribuente può chiedere che l'importo residuo si rateizzato fino ad un massimo di 72 mensilità, con l'aggiunta degli interessi.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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