Le opposizioni all'esecuzione - materia tributaria
- L'opposizione a precetto
- L'opposizione all'esecuzione
- L'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione
- L'opposizione agli atti esecutivi dopo l'inizio dell'esecuzione
- Le particolarità delle opposizioni in materia tributaria.
- L'opposizione di terzo
- Risarcimento dei danni
In generale, contro gli atti del procedimento di riscossione mediante ruolo si possono esperire le azioni di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, previste rispettivamente dagli artt. 615 e 617 c.p.c.
Con l'azione di opposizione all'esecuzione - art. 615 - si contesta il diritto stesso del creditore di procedere all'esecuzione.
Ciò avviene, per esempio, nel caso in cui il credito si sia estinto per prescrizione o il creditore sia incorso in una qualche decadenza oppure ancora quando il debitore aveva già pagato quanto dovuto.
Quando questo tipo di opposizione è proposta prima dell'inizio dell'esecuzione essa prende il nome di opposizione a precetto e si propone con le forme della citazione dinanzi al giudice competente per materia e per valore, in relazione al merito della controversia.
Così, per esempio, nel caso di opposizione a cartella di pagamento, per multa stradale, con la quale si faccia valere la prescrizione, si deve agire con citazione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
Quando, però, si tratta di materia alla quale si applica il rito del lavoro, l'opposizione al precetto si presenta con il ricorso. Ciò avviene, per quanto concerne gli atti della riscossione, tipicamente con l'opposizione avente ad oggetto somme dovute ad INPS per contributi.
In ogni caso, il Giudice così adito, se ricorrono gravi motivi, può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo opposto.
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Quando la parte contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione, ma lo fa dopo che quest'ultima è iniziata, deve agire con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.
L'esecuzione inizia con il pignoramento.
Pertanto, se l'opposizione è proposta prima di quest'ultimo essa è opposizione al precetto, regolata dalle norme che ho descritto nel paragrafo precedente; se è proposta dopo il pignoramento, essa è opposizione all'esecuzione ed è regolata dalle norme che descrivo in questo paragrafo.
Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti, se la competenza nel merito non è dello stesso ufficio giudiziario del giudice dell'esecuzione, rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
La stessa disciplina si applica nel caso di opposizione avente ad oggetto la pignorabilità dei beni.
L'opposizione al precetto e l'opposizione all'esecuzione non sono sottoposte a termini, pertanto possono essere proposte in ogni momento, fin tanto che l'esecuzione non si sia conclusa.
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Quando la parte non contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, ma la regolarità formale di qualche atto (compresa la regolarità della notifica degli stessi) l'opposizione prende il nome di opposizione agli atti esecutivi, regolata dall'art. 617 c.p.c.
Anche in questo caso, il procedimento è differente a seconda che l'opposizione sia proposta prima o dopo l'inizio dell'esecuzione, cioè prima o dopo l'atto di pignoramento.
Se l'opposizione è proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, essa si presenta con citazione, da notificarsi entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Il giudice competente è quello dell'esecuzione, se nell'atto di precetto l'istante ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; se, invece, la parte che ha notificato il precetto ha omesso tale elezione di domicilio, allora il giudice competente per l'opposizione agli atti esecutivi è quello del luogo in cui è stato notificato il precetto stesso (ciò avviene generalmente con gli atti della riscossione mediante ruolo).
Come avviene per l'opposizione all'esecuzione, se la materia è tra quelle alle quali si applica il rito del lavoro, l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione è da introdursi con le forme del ricorso.
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Quando la parte intende contestare la regolarità formale di un atto successivo all'inizio dell'esecuzione, o far valere un difetto di forma del precetto o del titolo esecutivo che non aveva potuto far valere precedentemente (ciò avviene in genere a causa di qualche mancata notifica), deve agire con ricorso al giudice dell'esecuzione, entro 20 giorni decorrenti dall'ultimo atto che le è stato correttamente notificato.
Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni, potendo anche sospendere la procedura.
In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.
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Quella che ho descritto fino a qui è la disciplina che si applica in generale, tuttavia, per il caso in cui oggetto dell'esecuzione sia un credito di natura tributaria, la possibilità di utilizzare le opposizioni di cui sopra è fortemente limitata.
Ed infatti, l'art. 57 del d.p.r. 602/73, primo comma, così recita:
- Le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
- Le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Come è facile notare, il legislatore ha di fatto statuito l'inammissibilità della stragrande maggioranza di casi di opposizione quando, si tratta di materia tributaria.
Ed infatti, eccettuato il caso di questione concernente la pignorabilità dei beni, il debitore esecutato non avrà di fatto mai alcun reale margine per proporre opposizione all'esecuzione.
La norma serve, tra l'altro, a preservare la giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Ed invero, il legislatore vuole che ogni controversia riguardante la materia fiscale sia decisa dal giudice tributario.
Ne consegue che il contribuente deve necessariamente proporre il ricorso/reclamo entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se intende far valere qualsivoglia vizio formale o sostanziale del procedimento, comprese quindi l'eccezione di prescrizione o l'avvenuto pagamento.
Trascorsi i 60 giorni senza che il contribuente abbia impugnato l'atto, nessuna azione sarà più possibile, tranne appunto l'opposizione all'esecuzione riguardante la pignorabilità del beni.
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Il secondo comma dell'art. 59 d.p.r. 602/73, inoltre, stabilisce una ulteriore particolarità per il caso di opposizione di terzo che si dichiari proprietario dei beni pignorati.
Ed infatti quest'ultimo non può proporla quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
Si tratta di una norma dettata al fine di impedire accordi tra il terzo ed il debitore, volti a frodare l'agente per la riscossione.
Si pensi al caso in cui un soggetto, con l'accordo e dietro finanziamento del terzo esecutato, acquisti (fittiziamente) all'asta esattoriale i beni mobili di quest'ultimo per concederli in comodato d'uso allo stesso o ad un suo convivente.
Ecco, in questo caso, qualora il debitore subisca un secondo pignoramento, il terzo (fittiziamente) proprietario dei mobili non potrà opporsi al (e quindi cercaee di bloccare il) pignoramento.
L'azione è improcedibile.
Inoltre, coniuge, parenti e affini fino al terzo grado del debitore esecutato possono dimostrare di essere proprietari di beni mobili rinvenuti nella casa dello stesso solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data certa anteriore:
- Alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
- Al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
- Al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)
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Come si è visto, il legislatore pone limiti molto intensi alla esperibilità delle azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, quando si tratta di crediti di natura tributaria.
In qualche modo, tuttavia, la posizione del contribuente esecutato è mitigata dall'art. 59 d.p.r. 602/73 il quale dispone che chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro l'agente per la riscossione, dopo il compimento dell'esecuzione stessa, ai fini del risarcimento dei danni.
Inoltre, l'agente per la riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
Si sottolinea che, in tutti i casi in cui la riscossione mediante ruolo abbia ad oggetto somme di natura non tributaria, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi possono essere normalmente esperite e non si applicano le eccezioni di cui ho parlato fino ad ora; così per esempio nel caso di multe stradali.
- blog di Avv. Danilo Mongiovì
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