Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Legge Pinto - Novità



La Legge di Stabilità del 2016 (comma 777) introduce rilevanti modifiche alla Legge Pinto (n. 89/2001) riducendo sia la possibilità di ottenere l’indennizzo sia la misura dello stesso.
Sotto il profilo quantitativo, l’art. 2 bis, che prima prevedeva un indennizzo compreso tra i 500,00 € ed i 1.500,00 €, oggi prevede un minimo di 800,00 € ed un massimo di 800,00 € per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 % per gli anni successivi al terzo e fino al 40 % per gli anni successivi al settimo, ovvero diminuita fino al 20 % quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 % quando le parti del processo sono più di cinquanta.

La somma può inoltre essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
L’indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte e la somma liquidata può essere incrementata fino al 20 % per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.
Ma non è tutto.

Ai sensi del primo comma dell’art.2: “E’ inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’art.1-ter”.
Viene dunque introdotto l’istituto del cd. rimedio preventivo con il quale la parte lesa dall’eccessiva durata del processo, sollecita il giudice al fine di evitare preventivamente la violazione del termine.

Tale rimedio costituisce una condizione di procedibilità.
Il nuovo art.1-ter, prevede al primo comma: “Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’art.1-bis comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art.2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giuridica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell’art. 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l’udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale”.
E’ dunque oggi necessaria una esplicita istanza di trattazione orale della causa, anche nei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
Rimedi analoghi sono previsti in ambito penale, amministrativo, presso la Corte dei Conti e la Corte di Cassazione.

Aumentando di fatto il potere discrezionale della Corte di Appello chiamata a decidere sul ricorso per l’equo indennizzo, quest’ultimo non è riconosciuto in caso di abuso dei poteri processuali che ha determinato una ingiustificata dilatazione dei tempi del procedimento o quando la parte ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese.
All’art.2 primo comma sono stati inoltre introdotti alcuni casi in cui il pregiudizio da irragionevole durata del processo si presume insussistente (come, ad esempio, in caso di contumacia o di dichiarata prescrizione del reato o di estinzione del processo per inattività delle parti, ovvero quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto).
Altra novità è data dalla competenza territoriale, dal momento che prima la domanda di equa riparazione si proponeva dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale (giudice competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto si è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel quale si è verificata la violazione).
A seguito delle modifiche introdotte, la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto, ma ovviamente non può essere designato il giudice del processo presupposto.

Anche ai fini del pagamento le cose si fanno più complicate.
Ai sensi dell’art.5-sexies occorre formulare un’istanza contenente la precisazione del credito avente validità semestrale e che deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. Ove tale istanza risulti omessa, incompleta o irregolare, l’ordine di pagamento non potrà essere emesso.
L’amministrazione pagherà entro il termine di sei mesi, entro il quale è precluso al creditore il ricorso all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto ed al ricorso di l’ottemperanza.

Viene infine precisato che nei processi la cui durata ecceda i termini di ragionevole durata alla data del 31 ottobre 2016 e nei processi assunti in decisione alla medesima data, non si applica la condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione introdotta all’art. 2, comma 1.
In relazione a tali processi non sarà dunque necessario esperire i rimedi preventivi per potere eventualmente chiedere l’indennizzo.
Analogamente nei processi amministrativi, il rimedio preventivo della presentazione dell’istanza di prelievo, condizione di procedibilità per la domanda di equa riparazione, non si applica ai processi che, alla data del 31 ottobre 2016, abbiano superato i termini di ragionevole durata.

Segue il testo della Legge di Stabilità.
Comma 777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 2 sono premessi i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Rimedi all’irragionevole durata del processo). – 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
Art. 1-ter. – (Rimedi preventivi). – 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi’ rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo’ essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
2. L’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorita’ nella trattazione dei procedimenti»;
b) all’articolo 2, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter»;
c) all’articolo 2, il comma 2-quinquies e’ sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Non e’ riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;
d) all’articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita’ delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre gia’ proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta’ della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto»;
e) all’articolo 2-bis, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo’ essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
f) all’articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La somma puo’ essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu’ di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piu’ di cinquanta.
1-ter. La somma puo’ essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. L’indennizzo e’ riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piu’ giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo’ essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione e’ disposta su istanza di parte»;
g) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e’ svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile»;
h) all’articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Non puo’ essere designato il giudice del processo presupposto»;
i) al comma 7 dell’articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;
l) dopo l’articolo 5-quinquies e’ inserito il seguente:
«Art. 5-sexies. – (Modalita’ di pagamento). – 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione e’ ancora tenuta a corrispondere, la modalita’ di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonche’ a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita’ semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e’ individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non puo’ essere emesso.
5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, ne’ proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensivita’ della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore puo’ delegare all’incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo’ essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia’ trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validita’ anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;
m) all’articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell’articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis».



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