Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
Maggiori informazioni qui

Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Commenti

Salve.
Ho chiamato per un controllo il numero verde Aci e risulta non pagato un bollo auto con scadenza 04-2009 relativo a una macchina non più di mia proprietà e probabilmente rottamata dal concessionario che l'ha presa in permuta. E' un importo che avrei dovuto versare entro maggio 2008, o sbaglio?
E' giunta la prescrizione per il bollo in questione?
Non ricordo di aver ricevuto solleciti di pagamento e come comportarmi se ne avessi, invece, ricevuti?
Saluti.

Per prima cosa, deve verificare presso l'ente creditore se le sono stati notificati atti di accertamento. Infatti, le notifiche possono formalizzarsi anche senza la materiale consegna dell'atto.

Se ci sono state notifiche, verifichi che siano state regolari. Trova tutte le informazioni necessarie qui.

Salve,spero mi possa aiutare a capire. Ho ricevuto il giorno 6-11-12 una raccomandata da Equitalia per un bollo non pagato anno 2007.Premetto di non avere mai ricevuto altre notifiche in passato.Posso avvalermi della prescrizione e quindi non pagare? Cordiali saluti. Pierluigi

Se veramente non ha ricevuto alcuna notifica (le consiglio comunque di controllare presso equitalia e presso l'ente creditore) può far valere la prescrizione, impugnando l'atto che le è stato notificato presso la commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni.

EGREGIO AVV. MONGIOVI'
ESPONGO IL MIO CASO
IN DATA 05/11/2012 MI E' STATA NOTIFICATA UNA CARTELLA ESATTORIALE EQUITALIA PAVIA PER MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PERIODO 11/2007 10/2008. IMMESSA A RUOLO NEL 2012.
SE BEN RICORDO DI AVER PAGATO QUEL BOLLO, CAUSA TRASLOCO HO PERSO VARI DOCUMENTI ECC...... E QUINDI NON POSSO PROVARE IL PAGAMENTO.
LA MIA DOMANDA E', IL BOLLO AUTO SI PRESCRIVE DAL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DOVE DOVEVA ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO, QUINDI SE DOVEVO PAGARE IL BOLLO A NOVEMBRE 2007 LA PRESCRIZIONE INIZIA DAL 1/1/2008 E TERMINA 31/12/2010 (COME ANCHE INDICATO NELL'ESEMPIO DEL SUO SITO),SE QUESTI CALCOLI SONO GIUSTI IO NON DOVREI PAGARE FACENDO RICORSO.
VORREI chiederLE una'altra cosa; se presento il ricorso alla commissione provinciale tributaria DEVO COMUNQUE pagare la cartella o il ricorso soSpende tutto.
LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE E IN ATTESA DI RISPOSTA LE PORGO I MIEI PIU' CORDIALI SALUTI
ALBERTO DA PAVIA

Nel presentare ricorso, deve chiedere la sospensione dell'atto impugnato, che può essere concessa o meno dalla commissione. Se non è concessa, la riscossione prosegue il suo corso.

Salve Avvocato, le espongo il mio problema.
Ho ricevuto (oggi 14/11/2012) la notifica del pagamento di un bollo auto del 2006 e mi chiedevo se posso far valere il diritto di prescrizione e come dovrei fare. Un'ultima o cosa, nella Regione Abruzzo è stato prorogato il termine per la prescrizione? Che se non sbaglio dovrebbe essere di tre anni.

Per eccepire la prescrizione deve proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Per quanto riguarda la possibilità delle regioni di modifcare il termine di prescrizione, trova la risposta qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/prescrizione_bollo_auto.html

Gentilissimo avvocato un suo parere sulla medesima,alla dichiarata illegittimita'della proroga dei termini Di prescrizione messi in atto dalle regioni (vedasi LR 20/2002). Ed al disposto dell art.2comma22legge350/2003sulla cui legittimita'si e' espressa favorevolmente la corte costituzionale con ordinanza n.359/2006che rimette in essere le disposizioni legislative regionali fino al periodo d'imposta decorrente dal 01/2007, a quale conclusione bisogna giungere,bolli auto regione piemonte 2007/2008 notif. nel 2012(triennio o quinquiennio).Ps sono in attesa dell accettazione della sospensiva e poi affrontare il ricorso. Grazie

Probabilmente si riferisce all'art. 4 della legge regionale del Piemonte n. 20/02...
Si tratta proprio dell'articolo che è stato dichiarato incostituzionale nel 2003.
In ogni caso, esso conteneva una proroga dei bolli in scadenza nel 2002, fino al 2003.

Nel suo caso trattandosi di bollo del 2007/2008, possiamo considerare che quella norma, anche immaginando che non sia mai stata dichiarata incostituzionale, comunque non si applichi.

In conclusione, a mio parere la prescrizione è triennale.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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