Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fondo di garanzia per le vittime della strada



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Indice:
    • Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
    • La procedura per il risarcimento.
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Quando si è vittima di un sinistro stradale, causato da un mezzo non identificato o sprovvisto della obbligatoria copertura assicurativa, si può comunque ottenere il risarcimento del danno da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada(di seguito, FGVS).

Lo prevedono gli artt. 283 e ss. del D.Lgs. 209/05 e, precedentemente, gli artt. 19 e ss. della legge 990/69.

In particolare, l'art. 283 cit. dispone che il FGVS sia tenuto al risarcimento nelle seguenti ipotesi:

  1. Sinistro causato da un mezzo (veicolo o natante) non identificato;
  2. Sinistro causato da un veicolo o natante non coperto da assicurazione;
  3. Mezzo che risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
  4. Mezzo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (o di altra persona che ha titolo qualificato, es. usufruttuario) Si pensi al caso di un veicolo rubato;
  5. Altre ipotesi di veicoli con targa estera.

Nel primo caso, cioè mezzo non identificato, il Fondo risarcisce solo i danni alle persone, ma se tali danni sono di grave entità, allora è tenuto a risarcire anche quelli alle cose, ma con una franchigia di 500€.
In tutti gli altri casi il Fondo risarcisce sia i danni alle cose che alle persone, ma nel caso di mezzo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, il risarcimento è dovuto solo nei confronti dei terzi non trasportati, dei trasportati contro la loro volontà e dei trasportati che fossero inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Cioè, per esempio, se l'auto è rubata, i danni sono risarciti solo ai terzi non trasportati e ai terzi trasportati che o non sapevano che l'auto fosse rubata o erano stati costretti da qualcuno a salire su di essa (es. sequestro di persona).

Il Fondo è amministrato dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) che è una società controllata dal Governo

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La procedura per il risarcimento.

La liquidazione dei danni è effettuata da un'impresa assicuratrice (tra quelle normalmente operanti nel mercato) designata dall'ISVAP. Si tratta di diverse imprese, designate per diverse aree geografiche del paese.

Il danneggiato, quindi, deve richiedere il risarcimento a tale impresa, in maniera del tutto simile a quanto farebbe nel caso in cui il sinistro fosse tra quelli soggetti alla normale procedura di risarcimento dei danni da circolazione stradale, non coperti dal fondo.

Nella richiesta devono essere indicati tutti gli elementi che sarebbero ivi contenuti se ti trattasse di procedura ordinaria. Si vedano gli esempi di messa in mora.

Il danneggiato è tenuto a provare che sussistano i presupposti per l'attivazione del Fondo.

Per esempio, nel caso di mezzo non assicurato dovrà effettuare una visura (presso l'ISVAP) dalla quale risulti appunto che il veicolo non è coperto da assicurazione.

Nel caso di mezzo rimasto non identificato, il danneggiato dovrà dimostrare di non avere potuto identificare il mezzo, nonostante si sia attivato in maniera diligente a tal fine.

Ovviamente, questo non significa che al danneggiato sia richiesto il compimento di complesse indagini. E' sufficiente che sporga denuncia alle competenti autorità ed esponga correttamente i fatti e le circostanze del sinistro.

Se, al termine delle indagini condotte dall'autorità, il mezzo risulta ancora non identificato, il danneggiato ha titolo per chiedere il risarcimento al Fondo.

L'azione per il risarcimento (cioè il giudizio) può essere proposta dal danneggiato solo se siano trascorsi 60 giorni dalla messa in mora.

Nel caso in cui il Fondo sia attivato perchè l'assicurazione che fornisce la copertura è in liquidazione coatta, il giudizio può essere promosso solo dopo 6 mesi dalla messa in mora.

Questi termini servono a garantire all'impresa assicuratrice il tempo utile ad istruire e liquidare il sinistro.

Si suole definire tale lasso di tempo spatium deliberandi

Nel caso in cui essi scadano inutilmente, o l'impresa espressamente neghi il risarcimento, il danneggiato potrà agire in giudizio.

Vale la pena di sottolineare che, come recentemente spiegato dalla Cassazione, con la sentenza n. 23710/16, nel caso di mezzo non identificato, non importa che l'identificazione sia avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio, rimanendo comunque l'impresa designata il soggetto legittimato passivamente e tenuto al risarcimento.

Nel caso in cui vi siano una pluralità di soggetti danneggiati e l'ammontare da risarcire superi le somme assicurate, il risarcimento avverrà proporzionalmente in favore di tutti i danneggiati.

L'impresa designata ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.

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