Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La relata di notifica in bianco e la relata sul frontespizio



In sintesi: La mancata compilazione della relata di notifica nella copia consegnata al destinatario comporta la nullità della notifica, sanabile a norma dell'art. 156 c.p.c., solo se la stessa è avvenuta nel modo ordinario. Al contrario non ha alcuna conseguenza concreta se la notifica è avvenuta via posta. L'apposizione della relata di notifica nel frontespizio dell'atto o in qualsiasi altro punto che non sia in calce, comporta nullità della notifica, sanabile a norma dell'art. 156 c.p.c.


Con questo scritto, si analizzeranno in maniera semplice e chiara alcune ipotesi di irregolarità e nullità della notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento) e di riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo, solleciti).

La c.d. "Relata in Bianco"

Affrontiamo, dapprima, il problema della c.d. "relata in bianco".

Come analiticamente spiegato qui, le operazioni di notifica di un atto devono essere verbalizzate in uno scritto che prende il nome di "relata di notifica".
La relata è apposta tanto sull'originale dell'atto, quanto sulla copia consegnata al destinatario.

Nel caso degli atti relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre somme di pertinenza di enti pubblici, tuttavia, può capitare che il notificatore si limiti ad apporre la relata di notifica solo sull'originale dell'atto, lasciando "in bianco" - cioè non compilata - la relata di notifica apposta sulla copia dell'atto consegnata al destinatario.

Cosa succede in questi casi? La notifica è regolare?

La risposta dipende dalla modalità di notifica che è stata adottata nel caso concreto.

Ed infatti, è necessario distinguere il caso della notifica via posta, dal caso della notifica ordinaria.

Come abbiamo già spiegato nell'articolo dedicato alle notifiche in generale, infatti, la notificazione può avvenire in due modi:

1) L'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato: es. il messo comunale) si reca personalmente in cerca del destinatario;

2) L'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato: es. il messo comunale) spedisce l'atto al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel secondo caso si parla di notifica via posta.

Bene, nel caso in cui la notifica sia avvenuta con la modalità ordinaria (cioè l'opzione n. 1), la Corte di Cassazione, con Sentenza 13 gennaio 2012 n. 398, ha stabilito che quando vi sia discordanza tra la relata di notifica apposta sull'originale dell'atto e la relata di notifica apposta sulla copia consegnata al contribuente, deve farsi riferimento esclusivamente a quest'ultima.

La Corte ha ribadito il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 14375/10.

Ne consegue che, ove nella relata di notifica apposta sulla copia consegnata al destinatario sia assente qualcuno degli elementi essenziali, richiesti a pena di nullità, indicati dall'art. 160 c.p.c. la notifica è da considerarsi nulla, anche se tali elementi fossero presenti nell'originale.

Da ciò deriva che, quando nella copia consegnata al destinatario sia assente la relata di notifica, la notifica stessa deve considerarsi non solo nulla, ma addirittura inesistente, in quanto priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Aggiornamento marzo 2013: La corte di Cassazione con sentenza 6613/13 ha precisato che, nel caso di relata di notifica in bianco, la notifica non è da considerarsi inesistente, ma nulla. Questo significa che essa può essere sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c.

La stessa Corte di Cassazione (con sentenza n. 1210/07), inoltre, ha affrontato specificatamente il diverso caso in cui pur essendo presente la relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, manchi (o sia illegibile o incerta) la data di avvenuta consegna.

Ha stabilito al riguardo la Corte che quando l'elemento mancante nella relata di notifica apposta alla copia consegnata coincide con la data di consegna dell'atto, e da tale data inizi a decorrere un termine perentorio per il destinatario, la nullità è insanabile.

In questo caso, la conseguenza è che il destinatario potrà esperire l'attività sottoposta a termine anche qualora lo stesso sia già spirato, senza incorrere in alcuna decadenza.

Per esempio, se nella relata di notifica della copia della cartella di pagamento che ti è stata consegnata, manca la data, allora puoi presentare ricorso anche se sono trascorsi 60 giorni dalla notifica, senza incorrere in alcuna decadenza.


A soluzioni opposte è giunta la Corte per il caso in cui la notifica sia stata effettuata via posta.

Con la sentenza n. 11350/12, infatti, è stato stabilito che, nel caso di notifica via posta, quando sia assente la relata di notifica nella copia consegnata al destinatario, la notifica non è da considerarsi nulla.

La mancanza, infatti, costituisce una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, in quanto il relativo adempimento non è previsto nel suo interesse.

Il ragionamento della Corte (che ribadisce un precedente orientamento del 2009) ruota intorno al fatto che nel caso di notifica via posta, l'attività essenziale è posta in essere dall'agente postale (il postino) che compila l'avviso di ricevimento, mentre la relata di notifica (compilata dall'ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico.

La relata apposta sul frontespizio dell'atto

Fino a qualche tempo fa, l'agente per la riscossione ha inviato innumerevoli atti (per lo più cartelle di pagamento) nei quali la relata di notifica era apposta non in calce, ma nel frontespizio.

In altre parole, le certificazioni relative al procedimento dell'atto erano raccolte all'inizio dello stesso, nella prima pagina, e non alla fine, nell'ultima pagina.

Al riguardo ci si è chiesto - e ci si chiede - quali siano le conseguenze sulla validità della notifica.

Per dare una risposta, non possono che prendersi le mosse dal dato normativo.

L'art. 148 c.p.c. espressamente recita:

"L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto."

La norma è chiara: la relata di notifica deve essere apposta in calce all'atto ed in nessuna altra area dello stesso.

Anche la ragione che sostiene la norma è piuttosto chiara: la relata di notifica ha la funzione di certificare, e quindi provare, come e quando la notifica è avvenuta. Con essa, l'ufficiale giudiziario dichiara solennemente (e nel farlo assume la veste di pubblico ufficiale) come e quando ha notificato l'atto. Certifica, inoltre, che la copia dell'atto che ha consegnato al destinatario è conforme all'originale, cioè è identica nel contenuto.

Da questo punto di vista, una relata di notifica apposta sulla prima pagina può provare, al più, che sia stata consegnata al destinatario solo quella pagina e non tutte le altre.

Sul solco di questo ragionamento, alcune pronunce della giurisprudenza tributaria di merito hanno annullato delle cartelle di pagamento.

Di maggiore autorevolezza, comunque, è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 6750/07 che ha statuito la nullità della notifica, quando la relata non sia apposta in calce all'atto.

Si tratta di una nullità che può essere sanata a norma dell'art. 156 c.p.c. quando, nel caso concreto, l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.



Commenti

Nel caso in cui non sia stato trovato in casa al momento della notifica, il notificatore deve inviarle una raccomandata AR per avvertirla del deposito dell'atto. L'avviso di ricevimento di questa seconda raccomandata è in possesso dell'ente creditore e se non va a ritirare la raccomandata entro 10 giorni, si forma la compiuta giacenza.

Buongiorno,

Le sarei grato se mi facesse capire se posso o meno contestare questa notifica.

Ho ricevuto il 4/4/2013 una comunicazione di avviso bonario dalla polizia municipale per il pagamento di un verbale relativo ad una sanzione del 10/2010, dove mi viene specificato che il verbale è stato regolarmente notificato ma non è stata intrapresa azione di riscossione.

Ho provveduto a farmi consegnare copia del verbale e della relata dai vigili.

La notifica risulta essere stata fatta nei termini alla custode, ma la relata risulta bianca e non compilata laddove dovrebbe esserci la motivazione del perchè è stata consegnata  alei e non a me direttamente.

Ho ricevuto il giorno dopo la raccomandata delle poste che mi comunicava di aver notificato il verbale.

La mia domanda è: E' quindi tutto regolare e devo pagare o posso richiedere l'annullamento ?

La seconda raccomandata che comunica l'avvenuta consegna, chiude ogni speranza di ricorso?

 

La ringrazio anticipatamente

Da quello che racconta la notifica sembra regolare. Non è necessaria una vera e propria motivazione per la consegna a persona diversa dal destinatario. Basta semplicemente l'espressione "nella precaria assenza" o equivalente.

La ringrazio per la cortese risposta avvocato, sottolineo che non c'è nessuna scritta, nessuna espressione e nessuna casella barrata a spuntare causali prestampate.

Cosa ne pensa?

Se è tutto regolare Pagherò.

 

grazie

 

La dicitura deve esserci. In pratica deve essere certificato che lei era assente, in quanto l'atto può essere consegnato a terzi (familiari, portiere, vicino ecc.) solo ed esclusivamente se il destinatario è assente.

Se questa indicazione non c'è può in linea teorica tentare un ricorso, tuttavia non posso assicurarle nulla non avendo il fascicolo e tutti gli sotto mano.

Buona sera Avv. Mongiovì, ho ricevuto una notifica di equitalia il 19/04/2013 con la copia della notifica in bianco, posso chiedere l'annullamento della cartella? se si in che modo? grazie.. saluti

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

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