Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Buona sera avvocato, Le chiedo gentilmente un consiglio.

Nel 2005 ho acquistato un' auto da un privato. Allora si faceva il passaggio dal notaio, e il venditore dichiarò che l' auto era libera da ipoteche. Delle pratiche se ne occupò un' agenzia.

Nel 2011 mi accorsi in modo del tutto casuale che l' auto era gravata da fermo amministrativo per tre atti, uno antecedente e due successivi all' acquisto.

Scrissi ad Equitalia, chiedendo la cancellazione degli atti successivi al 2005, e proponendo di assumermi l' onere del debito antecedente: il concessionario provvide per la prima parte, ma per la seconda mi richiese una delega del venditore, cosa impossibile da produrre in quanto questi risulta irreperibile, sia per me che per Equitalia stessa.

Nel 2012 conferii delega al legale del mio sindacato di occuparsi del caso, facendo presente il valore del veicolo prossimo a zero: dopo numerose telefonate alla segretaria dello studio legale, l' unica risposta che ho avuto è stata "Stiamo cercando di contattare Equitalia, le faremo sapere".

Vorrei un consiglio su cosa fare. Grazie e cordialità.

Buongiorno avvocato. Vorrei sapere se la procedura di fermo amministrativo può essere richiesta da qualsiasi ente o solo da equitalia. Ho ricevuto un fermo amm.dai vigili del comune di aosta. Ora io sn gia in procedure cn equitalia per altre cartelle che sto estinguendo e mi arriva questa all improvviso.
Ho anche saputo che cl nuovo decreto del fare, la macchina se usata per lavoro nn possono toccarla.
Grazie mille.
Save.

Il fermo amministrativo può essere effettuato da Equitalia per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo, ma anche disposto dalle forze dell'ordine come sanzione accessoria per alcune violazioni. Confermo per il decreto del fare.

stavo per rottamare una delle mie macchine e sorpresa, dalla visura ACI è uscito fuori un fermo amm.vo costringendomi a posticipare la demolizione. Vado alla Serit per informazioni (visto che l'ente creditore nella visura risultava così) e scopro che una somma di 2 cartelle gravano sul fermo amm.vo.
la prima cartella, il funzionario Serit (circa 300,00 euro su 592,00) mi comunica che in automatico saranno sgravati perché troppo vecchi e non mi fornisce molte informazioni. La seconda corrisponde ad una tassa spazzatura anno 2004, notifica 07/2006. Se ho capito bene il fermo amm.vo in se per se non puo' essere prescritto. Ma la spazzatura 2004 notificata 2006 può essere cancellata?
buone feste.

La tassa sullo smaltimento dei rifiuti si prescrive in 5 anni. Pertanto, controlli le relate di notifica eventuali atti interruttivi e, se non ne ha ricevuti per un periodo di 5 anni consecutivi può considerare il credito prescritto e, se ci sono i termini ed i presupposti, impugnare l'atto dinanzi la commissione tributaria. Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che la segua dal vivo.

Buongiorno Avvocato, ho fatto ricorso all'Equitalia contro un avviso di fermo amministrativo del mio veicolo notificatomi a luglio 2013 per una cartella esattoriale notificatami al mio vecchio indirizzo e pertanto mai recapitatami. In data 30/12/2013 mi è stato notificato il fermo amministrativo del mio veicolo. La mia domanda è questa...è vero che posso chiedere la rateizzazione del debito, pagare la prima rata, chiedere lo sblocco del veicolo, e, continuando a pagare la rateizzazione, dopo la sentenza, in caso positivo richiedere il rimborso delle somme pagate con la rateizzazione all'Equitalia? Premesso che i tempi per la fissazione dell'udienza sono di circa 1 anno - 1 anno e mezzo (cosi mi dicono) quanto ci vorrà in seguito per ottenere il rimborso? E' vero che l'Equitalia doveva inviare 2 solleciti prima di emettere il fermo? Grazie

Egregio avvocato,
chiedo venia per la presente, ma spero che mi possa aiutare.

La scorsa settimana, Giovedì 09/01 c.m., mia moglie ha acquistato un auto, costo complessivo 2200, pagandola, purtroppo, in contanti senza fare la visura sulla targa.

Pagato l'intermediario, un meccanico che aveva l'auto in permuta, l'agenzia ACI e effettuato il passaggio di proprietà le viene comunicato che sull'auto grava un fermo amministrativo.

Non conosciamo la vecchia proprietaria, non si è presentata nemmeno presso l'agenzia ACI per il passaggio, e il meccanico giura che non fosse a conoscenza dei fatti.

Il meccanico "dice" di non preoccuparci, che si sta recando ogni giorno dalla vecchia proprietaria per sollecitare il pagamento dell'insolvenza, 900 euro circa, e che quest'ultima si sta impegnando per risolvere il problema, ma chiaramente noi non possiamo essere certi di tutto ciò.

Cosa dobbiamo fare? Come ci dobbiamo comportare? Come ci possiamo tutelare?

Nel ringraziarLa in anticipo Le porgo i distinti saluti,
Alessandro

C'è poco da fare purtroppo. L'iscrizione del fermo è pubblica e dovevate controllare prima di acquistare.

bsera avv. vorrei sapere se rateizzo la multa per equitalia dopo quando tempo si toglie il fermo amministrativo? ....dopo aver pagato per forza tutte le rate?
grazie.

Buona sera avvocato
Volevo chiedere un chiarimento su un dubbio nato durante una visita in agenzia ACI.Sono andato per pagare il bollo della mia auto acquistata da privato a giugno 2013 e scopro che l'auto ha bolli arretrati da pagare dal 2011.Quando gli ho fatto presente che non sapevo di cosa parlava dato che l'auto c'è l'ho da manco 6 mesi e avendo subito verificato mi fanno presente di non preoccuparmi che il pagamento dei bolli arretrati del vecchio proprietario non mi riguardano, oltretutto dalla visura fatta prima di acquistare l'auto non risultavano bolli arretrati.
Ho la forte paura che la regione possa voler un giorno provare a forzarmi a me a pagare (cosa che sarebbe assurda oltretutto ingiusta), volevo sapere come posso tutelarmi e se ci sono delle leggi di riferimento.

Saluti e grazie

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