Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Nel 2006 è stato applicato un fermo amministrativo per multe e bollo non pagati alla mia auto.
Vorrei sapere se queste multe possono essere considerate prescritte anche se a tutt'oggi il fermo grava ancora sull'auto.
Il fermo rende le multe non prescrivibili?
Grazie

Nel 2006 è stato applicato un fermo amministrativo per multe e bollo non pagati alla mia auto.
Vorrei sapere se queste multe possono essere considerate prescritte anche se a tutt'oggi il fermo grava ancora sull'auto.
Il fermo rende le multe non prescrivibili?
Grazie

salve, ,volevo un info, ho una macchina sotto fermo amministrativo, volevo sapere se pago a rate, tutto l'importo, posso chiedere il provvedimento di revoca del fermo amministrativo pagando la prima rata direttamente allo sportello, o devo saldare l'intero importo?

Il fatto e che l'importo e di 3.900 euro quindi e troppo da pagare in un unica soluzione.

Aspetto una risposta codiali saluti.

Il fermo viene meno dopo il pagamento della prima rata.

Gent.Mo Avvocato,in passato ho avuto qualche problema ,grazie al cielo risolto.Non ho mai ricevuto da equitalia od altri enti,ma ho anche cambiato negli anni diverse residenze (sempre in italia) e sempre con tempestiva variazione di residenza.Non ho nulla di intestato dal 2008.
Se compro ed intesto una vettura di valore esiguo,posso rischiare in caso di controllo da parte delle forze dell ordine ,mi venga contestato l uso di un veicolo sottoposto a fermo ma del quale ,in buona fede,non sono a conoscenza?Oppure la notifica deve essere successiva all intestazione del bene?
Ultima domanda:il giudice od il gdp possono disporre il fermo in caso di bollette gas/luce non pagate ma contestate?Anche di questa ipotesi non ho notizia

Il fermo può essere iscritto, ricorrendo i presupposti, su qualsiasi suo veicolo.
Non può circolare con un veicolo sottoposto a fermo e rischia la multa anche se in buona fede.
Il fermo non è iscritto dal gdp ma dall'agente per la riscossione.
Saluti.

Gent.mo Avvocato, faccio i complimenti innanzitutto per il blog, molto utile davvero, il mio quesito è:Nel dicembre 2014 stavo per vendere la mia auto acquistata a maggio 2010 scopro dalla Visura PRA che c'è un Fermo Amm.vo dal 2011 addirittura da parte SERIT Equitalia Sicilia.Io sono un Ag. Commercio potrei fare un ricorso oggi per sbloccare il fermo? Grazie Infinite se vorrà rispondermi, saluti Vito

Non è possibile dare una risposta. Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato dal vivo che possa consigliarla leggendo le carte.
Saluti.

Le ripongo la domanda visto che non ho avuto risposta. Nel 2006 è stato applicato un fermo amministrativo per multe e bollo non pagati alla mia auto.
Vorrei sapere se queste multe possono essere considerate prescritte anche se a tutt'oggi il fermo grava ancora sull'auto.
Il fermo rende le multe non prescrivibili?
Grazie

Il fermo non rende le multe imprescrivibili.
Per sapere se sono prescritte deve chiedere la relata di notifica di tutti gli atti interruttivi.
Saluti.

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