Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Dovrebbe chiedere di visionare le relate di notifica e verificare come e quando sono state tentate le notifiche sia delle multe che delle cartelle. Le relate delle multe deve chiederle all'organo che le ha elevate, quelle delle cartelle ad equitalia.

Se ha mutato residenza e lo ha comunicato correttamente, probabilmente le notifiche sono nulle. In ogni caso, visto l'importo, le consiglio - dopo avere raccolto tutta questa documentazione - di rivolgersi ad un legale in loco-.

Buongiorno, scusatemi per che non parlo molto bene; ho comprato una machina con fermo amministrativo e adesso ho paura che la somma di 3700 euro devo pagarlo io, il fermo e del 2002 e in tutto questo tempo sono cambiati altri 3 proprietari e primo che a presso il fermo e morto. Mia domanda e: Equitalia mi po chiedere a me queli soldi o mi puo prendere machina per recuperare i soldi? E chiaro che non posso usare machina mai qui perro si lo sto usando in altra paese ci sonno i rischi?

Equitalia i soldi non li può chiedere a lei, ma alla persona che ha fatto il debito. Non so di preciso che rischi corre ad usare l'auto in un altro paese (dipende anche dal paese comunque), ma ritengo che possa stare tranquillo.

La ringrazio per la risposta, alla fine, si vado a Equitalia per vedere si si puo fare qualcosa con il fermo (perche l'autopratica anno detto che suceso quando equitalia anno spostato il fermo su altra vettura) non sucede niente? (non li sveglio intereso per ritirarmi la machina o farmi pagare qualcosa?) Grazie.

Buongiorno, sonno stato al' equitalia e miano detto che l'unica possibilita di cancelare il fermo e di pagare tutto insieme (posso farlo anche io) o di pagare in rate pero solo di quelo che a presso il fermo o di figli (proprietario e morto e non ha nesun figlio. posso fare qualcosa io? grazie

Si è sicuramente il modo più veloce e probabilmente anche l'unico concretamente praticabile. Tuttavia, deve sapere che ha il diritto di farsi rimborsare la somma da parte della persona che ha creato il debito.

Buongiorno Avvocato
Nel 2011 ho comprato una moto, non riesco a pagare il bollo o fare la revisione,
Ho paura che il vecchio proprietario avesse un fermo amministrativo per quella moto
Io ho fatto un richiesta online al PRA una ispezione del Cdp a mio nome e non risultano ne ipoteche ne gravami.
Se il vecchio proprietario avesse avuto un fermo sulla moto non risulterebbe nel mio Cdp?
Grazie

Il fermo è iscritto al PRA, pertanto se non le risulta da quella visura, direi che può stare tranquillo.

Salve avvocato volevo chiederle se in testo una moto ad una persona che ha problemi con equitalia ma la.persona stessa ogni mese paga ad equitalia mica possono fare.il fermo amministrativo?????

Se paga regolarmente le rate, no.

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