Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Commenti

 Buongiorno Avvocato, volevo cortesemente proporle un quesito:

il 20 di dicembre u.s. ho ricevuto una cartella da equitalia per  bolli auto della Regione Liguria scaduti nel 2009. Si riferiscono ad auto che successivamente ho cambiato e quindi non sono in grado di risalire alle ricevute dei versamenti. Sono tenuto a pagare, oppure posso proporre reclamo con la speranza di ottenere una riduzione? E la prescrizione è intervenuta?

Grazie, saluti

Non vedo possibilità sufficienti e concrete di ottenere l'annullamento.

 Spett.le Avvocato,

in data 8/2/2013 mi è arrivata un ingiunzione di pagamento (SOGET S.p.a.), relativa a tre bolli (regione ABRUZZO), dei quali avevo già ricevuto l'avviso di accertamento, ma non capisco se è valida la prescrizione essendo passato molto tempo, questi i dati:

-bollo anno 2001, avviso di accertamento il 19/12/2005

-bollo anno 2002, avviso di accertamento 19/12/2005

-bollo anno 2003, avviso di accertamento 15/09/2006

 

Le sarei immensamente grato se potesse dirmi se devo pagare o se sono caduti in prescrizione.

Cordiali saluti

Fabio

E' possibile che siano caduti in prescrizione se non ha ricevuto nulla dopo gli avvisi di accertamento. Dipende dalla normativa regionale che la invito a verificare.

Buongiorno Avvocato le chiedo una cortesia

 

A tutt'oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di NESSUNO riguardanti i bolli non pagati negli anni 2007/2008/2009

 

mi sono rivolto all'ACI per il pagamento e mi hanno risposto che non possono pagare presso il loro ufficio.

 

Come potrei fare per mettermi in regolacon i pagamenti dei Bolli?

 

Ho controllato le normative sulla prescizione della Regione Lazio ma non ho trovato nessuna notizia a riguardo.

 

Confido un un Vostro illustre consiglio

 

 

Le consiglio di informarsi direttamente in Regione, magari anche attraverso il sito istituzionale. E' possibile che il bollo 2007 sia prescritto.

 Buongiorno Avvocato,

Mi è stata notificata una cartella esattoriale Equitalia in data 13/02/13 per una imposta di bollo 2009 mai avuto nessun tipo di pre avviso prima.

Se come sembra è prescritta come mi devo comportare?A chi posso rivolgermi?

 

grazie

 

Può effettuare reclamo, lamentando la mancata notifica dell'avviso di accertamento.

Gent. Avvocato

Ho ricevuto notifica di ruolo da equitalia per bollo auto 2006  di tre auto diverse e registrate sullo stesso atto ma con ruoli diversi; può essere inviata una sola cartella chiedendo il pagamento di tre ruoli diversi anche se tutti relativi al 2006?

L'invio dell'accertamento da parte dell'ufficio regionale è avvenuto nel 2009 interrompendo la prescrizione, ma La notifica è avvenuta in data 09.01.2013  e presumo che sia prescritta, la notifica sarebbe dovuta arrivare entro il 31.12.2012 , chiedo conferma, (La reg. Puglia nel regol. region. non deroga).

La notifica inoltre è avvenuta a mezzo posta con relata in bianco, da quel che leggo ed in base a varie sentenze dovrebbe essere nulla o inesistente; chiedo conferma.

In questo caso il ricorso va notificato sia all'agente di riscossione sia all' ufficio finanze della regione.

La costituzione in giudizio presso la CTP equivale all'invio del ricorso alla stessa con Racc. A/R o bisogna presentarsi obbligatoriamente direttamente?.

Il CTP competente per la regione Puglia è quello di Bari o quello di Lecce dove io risiedo?

 

La ringrazio anticipatamente e comunque lo stesso se non volesse rispondere a questi quesiti.

 

Riso Biagio

 

Se la notifica avviene via posta, non ha rilevanza il fatto che la relata sia "in bianco". Spieghiamo il tutto qui: http://www.studiolegalemongiovi.it/relata_di_notifica_in_bianco_e_relata...

Per quanto riguarda la prescrizione essa è interrotta alla data di invio e non di ricezione. Infatti si tratta di vera e propria notifica (seppur effettuata con servizio postale) e non di semplice lettera di messa in mora.

Un eventuale ricorso (che comunque da quel che racconta non credo abbia buone possibilità di accoglimento) va notificato al soggetto del quale si lamenta l'operato. Se non ha nulla da ridire circa la notifica dell'avviso di accertamento, ma lamenta solo vizi della notifica della cartella, allora può notificare il ricorso al solo agente.

La costituzione in giudizio può avvenire o per A/R o presentandosi personalmente e depositando il fascicolo.

La commissione territorialmente competente è quella della provincia dove ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

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Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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