Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
Maggiori informazioni qui

Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Commenti

In primis mi scuso se ho scritto due volte lo stesso mess. ma il primo credo di averlo scritto nel posto sbagliato.

Buonasera, devo fare un Reclamo per un accertamneto relativo a un bollo auto del 2010 che però ho regolarmente pagato.

Il mio dubbio è se l'intestazione deve essere "Direzione Agenzia Entrate" oppure "Commissione Tributaria"; se devo intitolarlo "Ricorso" o "Reclamo" e se la fotocopia della ricevuta di pagamento la devo cucire insieme alla copia da notificare. Grazie mille in anticipo!

Egregio Avvocato;

Sono Ivan e le scrivo da Napoli.

Vorrei chiederle un parere su una questione nata oggi 18/04/2013.

Mi e' stata recapitata a mezzo posta una raccomandata relativa ad una cartella esattoriale di equitalia(e gia' questo mi

risulta un po' strano dato che il postino l'ha imbucata come una semplice lettera nella cassetta postale)

Ritirato il plico alla Posta al suo interno vi e' una richiesta di pagamento di un bollo auto relativo all'anno 2008.

Informandomi un po' sul suo sito e premettendo la mia ignoranza in materia,leggevo che i termini di prescrizione sono fissati a 

3 anni dall'anno successivo.

Secondo questa interpretazione,potrei presentare ricorso secondo lei?

E' cambiato qualcosa o posso ritenere il termine realmente superato?

La ringrazio di cuore della cortese attenzione e nell'attesa di una sua risposta le invio i miei piu' cordiali saluti

Ivan

Egregio Avvocato;

Chiedo scusa se ho inserito il mio commento piu' volte ma credo sia stato messo in modo errato.

Sono Ivan e le scrivo da Napoli.

Avevo bisogno di un suo parere in merito ad una questione nata oggi 18/04/2013.

Mi e' stata recapitata,a mezzo posta,una raccomandata relativa ad una cartella esattoriale di equitalia.

Ritirato il plico in posta al suo interno vi e' una richiesta di pagamento di una bollo auto relativo all'anno 2008.

Leggendo un po' sul suo sito,ho visto che il termine di prescrizione e' di 3 anni partendo dall'anno successivo.

Stando a questo,potrei presentare ricorso secondo lei?se si potrei seguire il suo modello?

RIngraziandola anticipatamente le invio i miei piu' cordiali saluti

Ivan

La prescrizione dipende dalla regione, come specificato nell'articolo.
Si consiglia pertanto di controllare la legislazione della sua regione.

E' comunque in lavorazione un articolo che descrive la legislazione delle varie regioni. Sarà pubblicato in questo sito appena pronto.

Avvocato ci tengo a ringraziarla per la cortesia e la pazienza.

E' stato chiarissimo.Saro' in attesa del documento che pubblicherete per cosultare la legislazione della Regione Campania.

Saluti cordiali

Ivan

 salve avvocato volevo farle una domanda e la ringrazio fin da adesso per la sua cortesia ho ricevuto una richiesta di pagamento da equitalia per conto della regione campania riguardo a tre bolli auto i quali risultano nn pagati il primo e anno di riferimento del debito 2004 notificata il 09/2010 . il secondo e anno del debito 2007 notifica 12/2011 e in fine anno del debito 2008 notifica 02/2013 . vorrei precisare che non ho mai firmato nessuna di queste notifiche tranne l'ultima ma nn da me da un vicino di casa sono da ritenere prescritti grazie.

Non è possibile rispondere a questa domanda. Valutare se una notifica è corretta oppure no implica necessariamente la visione della relata di notifica (le notifiche, infatti, possono formalizzarsi anche senza la firma del destinatario). Le consiglio pertanto di chiedere di visionare le relate di notifica.

gentile Avv. la ringrazio anticipatamente per la sua disponibilita .

Il mio dubbio e' il seguente :

Ho acquistato un auto ad inizio giugno ma il bollo con scadenza 31/1/2013

non e' stato pagato. Da chi va pagato?

E' obbligato al pagamento chi era proprietario al momento della scadenza. Quindi nel suo caso, il bollo deve essere pagato dal precedente proprietario.

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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