Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
Maggiori informazioni qui

Clicca qui per un esempio di ricorso per prescrizione bollo auto.



Commenti

Legga il link che le ho indicato più sopra ed individui il caso specifico che la riguarda (notifica ex. 140 , ex 143 ?).
Troverà tutto scritto li. Se ha difficoltà deve rivolgersi ad un legale dal vivo.
Saluti.

Buongiorno,
Ho ricevuto ieri tramite posta ordinaria (e quindi già 30 giorni dopo la data di spedizione) una cartella esattoriale da parte di equitalia per il mancato pagamento di un bollo auto del 2007. Prima non mi è mai stata notificato nulla e quindi stando a quello che dice la legge dovrebbe essere prescritto.
Per prima cosa le volevo chiedere se è una normale prassi che le cartelle di equitalia vengano spedite per posta ordinaria e se già questo in qualche modo invalida tale cartella. Avendo tempo 60 giorno come ho letto in un commento, come posso io dimostrare che la notifica è avvenuta in data 13 novembre e non in data 10 ottobre (data che compare all'interno della cartella)?
Poi le volevo chiedere come verificare che non mi sia stato precedentemente notificato il mancato pagamento del bollo.

La ringrazio in anticipo

Per la notifica via posta la rimando qui:

http://www.studiolegalemongiovi.it/riscossione_mediante_ruolo/notifica_p...

Per la prescrizione deve informarsi circa la legislazione della sua regione.

La data di notifica ai fini della presentazione del ricorso è quella in cui lei ha ricevuto l'atto e non quello di spedizione. In caso di ricorso, sarà equitalia a dover provare la notifica e la relativa data, non lei.

Per verificare eventuali precedenti notifiche dell'avviso di accertamento deve rivolgersi all'ente creditore, non ad equitalia.

Nel caso di vendita di auto con bollo scaduto da meno di 30 giorni , il pagamento spetta al nuovo acquirente, non so se il tuo caso, demolizione della macchina dopo la scadenza di soli 4 giorni , potrebbe rientrare. Ti consiglio di fare una accurata ricerca prima di pagare

Salve
Spiego brevemente quanto ho scoperto ieri sperando in alcune vs. utili indicazioni.
A luglio 2010 ho acquistato una nuova auto che sarebbe dovuta arrivare a fine agosto 2010. Faccio presente alla mia concessionaria che al 31/08 mi scade anche il bollo della vecchia auto e mi assicurano che avrebbero provveduto loro a bloccare il rinnovo dello stesso.
Ieri, 21/11/2013, mi è arrivata una raccomandata dalla Regione Puglia che mi informa che non risulta pagato il bollo con decorrenza 01/09/2010. Dopo alcune verifiche ho scoperto che la concessionaria ha dismesso la mia vecchia vettura il 04/09/2010 e che pertanto, per soli 4 giorni, sarei adesso costresso a pagare il relativo bollo (più di € 300 incluse € 65 di sanzioni).
Considerando che la comunicazione da parte della Regione Puglia è arrivata oggi e che ho 60 gg per effettuare il pagamento, considerando che i 60 giorni scadono al 21 gennaio 2014, stando a quel che ho letto sul vs blog, vorrei capire se anche nel mio caso il bollo, a partire dal 01/01/2014, cade in prescrizione. E se posso pertanto presentare ricorso.
Grazie

Non è ancora arrivato il 31/12/2013 e già ha ricevuto l'avviso di accertamento (che interrompe la prescrizione) quindi certamente non ha alcuna possibilità di eccepirla vittoriosamente.

Buongiorno
circa ad agosto del 2012 mi arriva dall'aci emilia romagna una raccomandata che mi notifica il mancato pagamento del bollo auto che scadeva a set2010
ho inviato risposta alla aci per raccomandata AR indicando che in quel periodo ero residente in Toscana (dove risiedo tutt'ora) e quindi il pagamento della tassa non era a loro dovuto
inoltre l'auto lho venduta ad ottobre 2010 quindi solo un mese dopo la scadenza del bollo
In questi gironi mi è arrivata la notifica di pagamento da equitalia del bollo in oggetto con sanzione ed interessi per l'ente creditore Regione Emilia Romangna!!!!
-Posso fare ricorso visto che la tassa non era a loro dovuta?!
-Ho speranze di non dover pagare questa sanzione o anche se il ricorso viene accettato poi dovrei versarlo alla regione Toscana?
-devo versare la sanzione intera o avendo avuto possesso dell'auto sono per un mese durante l'annualita del bollo in oggetto ho diritto ad una pagamento proprorzionale?

grazie

Buongiorno
mi chiamo Massimiliano e scrivo dalla provincia di Cremona
ieri mi è arrivata una cartella di Equitalia per il pagamento di 2 bolli datati 2005 e 2006,
avrei 2 domande da porle come verificare che io non abbia ricevuto avvisi? la prescrizione dei bolli della regione lombardia è sempre di 3 anni, nel caso che ne abbia i requisiti posso effettuare una raccomandata con ricevuta di ritorno con una richiesta di riesame in autotutela? e a chi devo intestare la raccomandata a Equitalia o alla regione?
la ringrazio anticipatamente
cordiali saluti
Massimiliano

Per la legge della sua regione le consiglio di contatatre la regione medesima, in quanto io non la conoscono.

Ricordo solo che in lombardia l'ufficio tributi della regione ritiene che l'iscrizione a ruolo interrompa la prescrizione. Ecco se dovessero dirle una cosa del genere, sappia che è una bufala, in quanto la prescrizione è interrotta solo ed esclusivamente con una richiesta PERVENUTA al debitore e non da un atto "interno" come l'iscrizione a ruolo.

Le consiglio di inviare la richiesta di autotutela ad entrambi gli enti, ma verifichi comunque le relate di notifica, per sapere come, quando ed a chi gli atti sono stati notificati.

Buongiorno,

ho ricevuto oggi 18.12.2013 dal servizio riscossioni della provincia di Cuneo un avviso di pagamento per un bollo auto relativo al 2005, in cui si cita un avviso di notifica accertamento in data 08.06.2009. Volevo chiedere se è scattata la prescrizione . Grazie

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Casi specifici
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

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Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

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Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

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Termine

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Il termine è di 10gg.

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