Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione del bollo auto



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Il bollo auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Attenzione, il termine di tre anni non decorre dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, ma dall'anno successivo a tale momento.

Il termine scade allo scadere del terzo anno, cioè al 31 dicembre.

Per esempio, se dovevi pagare il bollo entro il giorno 10 marzo 2010, allora il termine di tre anni inizierà a decorrere a partire dal 1 gennaio 2011 (anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2013, cioè allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui dovevi effettuare il pagamento.

Il termine triennale in parola è stato prorogato dall'art. 37 della L. 326/03
In particolare, il legislatore ha espressamente prorogato fino al 31 dicembre 2005 i termini di prescrizione dell'imposta di bollo che risultavano in scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05.

In pratica quindi la proroga si applica ai bolli che dovevano essere pagati nel 2000 e nel 2001 (per i bolli del 2002 la scadenza del termine sarebbe stata comunque al 31/12/05, anche senza proroga).

Questa proroga si applica ai bolli auto di competenza delle regioni che hanno aderito al condono fiscale del 2003. In linea generale, hanno aderito le regioni a quella data amministrate dalla destra, mentre non hanno aderito le regioni amministrate dalla sinistra.

Ed infatti, come noto, il bollo auto è un'imposta versata in favore delle regioni e queste ultime hanno delle limitate possibilità di modificarne la disciplina, in particolare l'ammontare.

Attenzione, però, le regioni non possono in nessun caso modificare il termine di prescrizione, in quanto la relativa disciplina è di competenza esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale 296/03). Tuttavia, il legislatore nazionale ha fatto salve le norme regionali, con l'art. 2 comma 22 della L. n.350/03, fino al periodo di imposta 2007 e, successivamente, ha di volta in volta prorogato tale sanatoria fino all'aprile 2012. E' sempre consigliabile, pertanto, verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.
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Commenti

Per i tempi di prescrizione deve chiedere alla sua regione.
Verifichi comunque le relate di notifica degli atti che3 le sono stati notificati. L'avviso di accertamento presso la regione e la cartella di pagamento (e tutti gli altri atti successivi) presso equitalia.

Salve,
la normativa relativa ai bolli auto è parecchio discussa!
Ricevo nel 2013 una cartella di pagamento di un bollo 2009. Se non ho capito male, il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell’amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
Quindi 31/12/12, giusto? Nella cartella è indicato che il ruolo è esecutivo nel 2012 e quindi secondo loro devo pagarlo.
Fa fede la data di notifica o la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo?
Ma non dovevo ricevere comunicazioni prima dell'iscrizione a ruolo???
Grazie.

Vincenzo

Il termine di prescrizione può essere mutato dalla legislazione della sua regione.

Il suo calcolo, quindi, è corretto se la sua regione non ha mutato la disciplina generale.

L'iscrizione a ruolo NON INTERROMPE la prescrizione. Tale interruzione si verifica solo ed esclusivamente con la richiesta di pagamento PERVENUTA al debitore.

Prima dell'iscrizione a ruolo avrebbe dovuro ricevere da aprte della sua regione un avviso di accertamento. Le consiglio di recarsi presso gli uffici della sua regione e chiedere di visionare la relata di notifica di tale avviso, al fine di capire come, quando ed a chi è stato notificato.

Salve, oggi mi è stata notificata dalla regione Campania un intimazione di pagamento relativa alla tassa di possesso con scadenza dicembre 2013. In considerazione dei tre anni previsti per la prescrizione domandavo se potevo presentare ricorso alla commissione tributaria, se era possibile gestire il tutto in autotutela o ho sbagliato ad effettuare i calcoli e quindi devo pagare?
grz buonaserata

Salve. In data 14/01/2014 ho ricevuto tramite raccomandata una notifica di mancato pagamento del bollo riguardante l’anno 2010. Siccome la lettera è datata 16/12/2013, volevo sapere se posso comunque ritenere il bollo prescritto e quindi procedere con l’istanza. La regione di competenza è il Molise. Grazie

E' sempre consigliabile verificare la normativa regionale prima di proporre ricorso avverso un atto di accertamento o di riscossione avente ad oggetto l'imposta di registro.

Salve,
alla fine di questo anno ho tentato di pagare il bollo auto relativo al 2009 presso la sede aci del mio comune, ma a loro risulta solo a partire da agosto 2009 anziche' da gennaio in quanto la mia residenza perqualche mese era ancora in un'altra regione...
Come posso fare?
Inoltre non ho mai ricevuto notifiche di pagamento e leggendo nel suo forum ho capito che in teoria dovrebbe essere andato in prescrizione dal 31 dicembre...
La segretaria dell'aci mi ha consigliato di non svegliare il can che dorme...ma ho forti dubbi sul fatto che non mi arrivi presto una cartella da equitalia...
Secondo lei come devo comportarmi?
La ringrazio molto.

Aspetti che le arrivi qualcosa e poi si comporti di conseguenza, eventualmente chiedendo l'annullamento se l'atto è illegittimo. Non ha altro da fare al momento.

Grazie mille!

Buongiorno Avvocato,
in data 15/gennaio/2014, MI è STATO NOTIFICATO UN A.G. DALLA REGIONE PUGLIA PER UN MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO RIFERITO ALL'ANNO 2010.DA UN CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE IN MIO POSSESSO NON HO TROVATO RICEVUTE DI RIFERIMENTO, TANTO MENO DEGLI ANNI PREGRESSI, VORREI SAPERE SE L'ATTO E' PRESCRITTO....GRAZIE...

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
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